[Il 3 dicembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo VI della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Garanzie costituzionali».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 134 per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. [...] Il terzo comma dell'articolo 126 dice:

«Giudica il Presidente della Repubblica ed i Ministri accusati a norma della Costituzione».

[...]

L'onorevole Mortati aveva proposto il seguente emendamento:

«Aggiungere il seguente comma:

«Per i giudizi relativi alle accuse contro il Capo dello Stato ed i Ministri, si aggiungono ai membri ordinari 16 altri cittadini eleggibili ad ufficio politico, scelti dal popolo con elezioni indirette, secondo le modalità che saranno stabilite dalla legge».

Ha facoltà di svolgerlo.

Mortati. L'articolo 126 affidava il giudizio sull'accusa del Presidente della Repubblica e dei Ministri alla Corte costituzionale. Mentre la Corte costituzionale, nella sua attività ordinaria di sindacato delle leggi, esplica un'attività strettamente giurisdizionale e, quindi, deve essere composta in armonia col contenuto di questa funzione, viceversa nel giudizio sull'accusa, essa viene a rivestire un carattere più spiccatamente politico; ciò perché, a tenore della disposizione a suo tempo approvata, l'accusa a questi organi supremi dello Stato non si inquadra necessariamente nell'ambito della comune azione penale. Le formule adottate: «violazione della Costituzione» in generale, o «delitto di tradimento», sono espressioni lasciate volutamente in una sfera un po' generica, tale da consentire che l'accusa sia sollevata anche per fatti che non rivestono la figura di veri e propri reati ai sensi del Codice penale. Appare di conseguenza necessario, che il giudice sia formato in modo da potere formulare valutazioni di accuse tali, da esigere una preparazione e sensibilità non esclusivamente giuridiche. Questa è la ragione della mia proposta, secondo la quale la composizione della Corte nei giudizi in parola viene integrata con l'aggiunta di un numero, equivalente agli ordinari, di membri scelti dalle Camere riunite al principio di ogni legislatura. Quest'ultima modalità ha lo scopo di impedire che i giudici siano nominati al momento dell'accusa e che, quindi, l'accusatore orienti la sua scelta in modo da pregiudicare l'imparzialità dei giudici.

[...]

Presidente Terracini. L'onorevole Rossi Paolo ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti.

Rossi Paolo. La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Mortati.

[...]

L'importanza era quella di avere dei giudici precostituiti, per impedire che la stessa maggioranza che ha posto in stato di accusa il Presidente e i Ministri, stabilisca anche quali giudici debbano giudicarli. Con l'emendamento Mortati il giudice rimane appunto precostituito, perché i giudici della Corte costituzionale sono tali di diritto, e perché gli altri quindici membri di nomina parlamentare debbono essere nominati in principio di legislatura.

La nostra Commissione crede di poter aderire con tranquilla coscienza all'emendamento dell'onorevole Mortati.

[...]

Musolino. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Musolino. Vorrei rilevare che la Corte costituzionale, dopo che è stato respinto l'emendamento Laconi e dopo quanto l'Assemblea ha deliberato ieri, viene nominata, in ragione di un terzo dei suoi membri, dal Presidente della Repubblica. Mi pare quindi che, in tal modo, si venga a creare una incompatibilità, perché, in sostanza, chi giudica sarebbe colui stesso, che è nominato da chi viene messo in istato d'accusa.

Reputo, quindi, che l'emendamento Mortati non possa per questa ragione essere accettato.

Rossi Paolo. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Rossi Paolo. Vorrei osservare all'onorevole Musolino che, secondo l'emendamento dell'onorevole Mortati, l'inconveniente che egli rileva non può preoccupare. Infatti la maggioranza dei giudici, secondo il sistema che abbiamo creato, sarebbe sempre nominata dal Parlamento: credo che l'onorevole Musolino avrà presenti gli articoli approvati cui alludo.

Alcuni membri della Corte costituzionale saranno, sì, di origine presidenziale, ma una grande maggioranza, 21 su 30, resta di origine parlamentare.

Presidente Terracini. Mi pare che le due argomentazioni dell'onorevole Moro e dell'onorevole Musolino reciprocamente si elidano.

Vi sarebbe preclusione — salva la validità che riconosco di ciò che ha detto l'onorevole Rossi — tanto nei confronti della proposta dell'onorevole Musolino (preclusione sollevata dall'onorevole Moro), quanto della proposta dell'onorevole Mortati (preclusione sollevata dall'onorevole Musolino).

Ritengo che in questa sede i due emendamenti non abbiano carattere preclusivo, appunto perché si deve vedere poi in quale modo si dovranno organizzare nel loro interno gli organi destinati ad adempiere queste funzioni.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti