[Il 2 dicembre 1947 l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo VI della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Garanzie costituzionali».]

Presidente Terracini. Ricordo che sono stati svolti tutti gli emendamenti agli articoli 127 e 128.

Mi perviene ora un emendamento, sostitutivo del quarto comma dell'articolo 127, presentato dagli onorevoli Ambrosini, Cappi, Tosato, Moro, Uberti, Codacci Pisanelli.

Poiché l'altra sera eravamo rimasti d'intesa che sarebbero stati accolti ancora emendamenti all'articolo 128, se fosse stato reso necessario dalle conclusioni che si sarebbero prese relativamente all'articolo 127, accetto questo emendamento, senza tuttavia dare ai presentatori la facoltà di svolgerlo.

L'emendamento è del seguente tenore:

«I giudici durano in carica dodici (o nove) anni e sono rinnovabili per un terzo ogni quattro (o tre) anni.

«La rinnovazione avverrà per estrazione a sorte nell'ambito di ognuno dei tre gruppi di membri della Corte rispettivamente nominati dal Presidente della Repubblica, dal Parlamento riunito in seduta comune e dal Consiglio superiore della Magistratura.

«Alla sostituzione dei giudici cessati dall'ufficio si procede con lo stesso sistema di nomina di cui al primo comma del presente articolo».

Pregherei l'onorevole Ruini di esprimere il parere del Comitato su questo emendamento

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Non ho potuto riunire il Comitato e promuovere il suo parere, perché l'emendamento è stato presentato proprio ora.

Come opinione personale mia, dopo qualche scambio di idee che ho avuto, osservo che lo scopo di dare una certa continuità e durata alla Corte costituzionale era raggiunta nel senso che nel testo da noi accettato non si stabiliva un periodo molto lungo per la carica (sette anni), ma non si vietava la rieleggibilità, così che chi avesse fatto buona prova poteva essere confermato senza limite di tempo.

Ora si vuole prendere la via di una maggior durata (si parla di dodici anni), ma con rinnovazione periodica per estrazione a sorte. Non so se lo scopo sia raggiunto meglio in questo modo, più complicato e meccanico dell'altro.

Targetti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Targetti. Desidererei dalla Commissione un chiarimento su questo punto. Nella formula proposta dalla Commissione, a proposito delle categorie entro le quali devono essere scelti i componenti della Corte delle garanzie, non è specificato se quest'obbligo di stare entro i limiti delle categorie si estenda anche al Presidente della Repubblica.

Presidente Terracini. Invito l'onorevole Ruini a dare il chiarimento richiesto dall'onorevole Targetti.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Posso dichiarare all'onorevole Targetti che il senso dell'emendamento accettato dal Comitato è questo: che le categorie sono stabilite per tutti, da qualunque fonte venga l'elezione. E ciò per assicurare in tutti le condizioni di competenza.

Targetti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Targetti. Devo confessare che io ed altri colleghi avevamo dato un'altra interpretazione; ma se questa è l'interpretazione — diciamo così — autentica della Commissione, allora noi vorremmo avere la possibilità, nonostante quello che ha dichiarato il nostro Presidente, di dare modo all'Assemblea di entrare in un ordine di idee diverso, vorremmo cioè presentare un emendamento che dica: «eletti dal Parlamento». Alle parole: «I membri della Corte costituzionale» aggiungere: «eletti dal Parlamento», e poi «debbono appartenere alle categorie, ecc.», in modo che l'Assemblea possa decidere se il Presidente della Repubblica deve avere una così limitata libertà di scelta. Dico subito che questa limitazione mi sembra inopportuna, perché (senza fare esempi, ma la possibilità di farne è manifesta) possono darsi casi in cui personalità della politica, od uomini eminenti in altri campi, siano indicati, per molte e molte qualità, a ricoprire quest'alto ufficio e non sieno avvocati né professori di diritto.

È tanto vero che ciò può accadere, che può bastare guardarsi intorno per averne la conferma. Vedete, egregi colleghi. In questo momento passa davanti al mio banco l'onorevole Micheli. Chi potrebbe negargli le qualità per essere eletto alla Corte delle garanzie: eppure non sarebbe eleggibile! (Commenti).

Presidente Terracini. Sta bene. In analogia a quanto si è fatto per l'emendamento presentato dall'onorevole Ambrosini, ritengo che possiamo accogliere anche quello presentato in questo momento dall'onorevole Targetti. Allora, passiamo alla votazione dell'articolo 127 sul testo base presentato dagli onorevoli Conti, Monticelli, Leone Giovanni, Bettiol, Cassiani, Rossi Paolo, Avanzini, accettato dalla Commissione:

«Sostituirlo col seguente:

«La Corte costituzionale è composta di 15 membri nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento riunito in seduta comune e per un terzo dalle supreme Magistrature dell'ordine giudiziario e amministrativo.

«I membri della Corte costituzionale debbono appartenere alle seguenti categorie: magistrati anche a riposo, delle giurisdizioni superiori dell'ordine giudiziario e amministrativo; professori universitari di ruolo in materie giuridiche; avvocati dopo venti anni di esercizio, che con la loro nomina cessano di essere iscritti nell'albo professionale.

«La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.

«Il Presidente e i giudici durano in carica sette anni.

«L'ufficio di presidente o giudice della Corte costituzionale è incompatibile con quello di membro del Parlamento e dei Consigli regionali e con ogni carica od ufficio indicati dalla legge».

Al primo comma di questo articolo vi sono i seguenti emendamenti, già svolti:

«Sostituire il primo comma col seguente:

«I giudici della Corte sono nominati per un terzo dalla Camera dei deputati, per un terzo dal Senato e per un terzo dalle Assemblee regionali.

«Laconi, Molinelli, Landi, Nobile, Mattei Teresa, Montalbano, Barontini Ilio, Platone, Musolino, Boldrini, Noce Teresa, Rossi Maria Maddalena, Ricci Giuseppe, Togliatti, Bosi, Magnani».

«Sostituire il primo comma col seguente:

«Il Presidente della Repubblica nomina un terzo dei componenti della Corte. Gli altri due terzi sono nominati per metà dalla Camera dei deputati e per metà dal Senato della Repubblica.

«Targetti».

È chiaro che ha precedenza nella votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Laconi. Su questa votazione è stato chiesto l'appello nominale dall'onorevole Laconi e da altri.

Faccio presente ai presentatori che questa richiesta può ritardare i nostri lavori.

Laconi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Laconi. Vorrei precisare, non c'è nessuna intenzione di ritardare i lavori dell'Assemblea; però la questione è di un interesse politico tale che non è possibile rinunziare alla richiesta di appello nominale.

Mastino Pietro. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Mastino Pietro. Mentre in un primo momento ritenevo opportuno dare voto favorevole alla proposta, in base alla quale le Assemblee regionali dovrebbero contribuire alla nomina dei componenti la Corte costituzionale, in un secondo momento ho deciso di non votare questa proposta, in quanto mi sembra più opportuna quella contenuta nell'emendamento Perassi, che consente meglio alle Regioni di avere una propria voce nel seno della Corte costituzionale[i].

Dominedò. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Dominedò. Signor Presidente, in conformità di quanto è stato osservato nella precedente discussione, dichiaro, anche a nome dei miei colleghi di Gruppo, che noi voteremo per l'emendamento Conti, fatto proprio dalla Commissione, come quello che ci sembra rappresentare più equilibratamente ed armonicamente l'afflusso proporzionale dei vari poteri dello Stato nella composizione della sovrastante Corte costituzionale, contemperando così l'esigenza politica con quella tecnica per la formazione del Supremo organo giurisdizionale.

Voteremo contro, di conseguenza, gli emendamenti Targetti e Laconi, oggi proposti.

Macrelli. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Macrelli. L'altra sera ebbi occasione di richiamare l'attenzione, soprattutto dell'onorevole Laconi, sull'emendamento presentato dall'onorevole Perassi. Volevo chiedere all'onorevole Laconi se conosce l'emendamento presentato dall'onorevole Perassi, che concilierebbe il nostro pensiero ed il suo per tutelare i diritti e gli interessi delle Regioni, ed invito, pertanto, l'onorevole Laconi a ritirare il suo emendamento per ripiegare su quello dell'onorevole Perassi.

Laconi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Laconi. Il mio emendamento tende a soddisfare due esigenze: una è certamente quella di dare voce alle regioni; l'altra esigenza è che la composizione della Corte sia una composizione democratica. Ora, l'emendamento dell'onorevole Perassi aggiunge soltanto certe appendici regionali, ma non muta la composizione della Corte. Quindi, credo di non poter accedere alla proposta Perassi e mantengo pertanto il mio emendamento.

Canevari. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Canevari. A nome del mio Gruppo dichiaro che voteremo contro l'emendamento Laconi, perché voteremo a favore dell'emendamento Targetti. E vorrei cogliere l'occasione per pregare l'onorevole Laconi di non insistere sulla votazione per appello nominale, visto che dopo le dichiarazioni di voto espresse dai diversi gruppi, il suo emendamento presumibilmente non è destinato ad essere approvato.

Lussu. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Lussu. Io vedo nell'emendamento Laconi la buona volontà di creare un istituto democratico, ed in questo senso esso merita tutta la nostra deferenza ed attenzione. D'altro canto, esaminando l'ultima parte del suo emendamento, è chiaro che i rappresentanti delle Regioni meno numerose, come gran parte del Mezzogiorno e del centro d'Italia, si troverebbero menomati, perché verrebbero a perdere quella rappresentanza che invece in altri emendamenti essi hanno. Pertanto, essendo la questione così importante, è chiaro che non possiamo vedere in questo emendamento lo stesso spirito democratico degli altri emendamenti. Noi voteremo pertanto contro e, quindi, l'onorevole Laconi e gli altri compagni farebbero opera serena se ritirassero la richiesta di appello nominale.

Laconi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Laconi. Per fare piacere all'onorevole Lussu ritiro la richiesta di appello nominale.

Martino Gaetano. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Martino Gaetano. Desidero dichiarare che anche i deputati liberali voteranno contro l'emendamento Laconi. Il voler ravvisare nella Corte costituzionale un contenuto politico tale per cui essa, per la sua formazione; per la sua composizione e per il suo funzionamento, debba essere un organo politico, è a parere nostro estremamente pericoloso.

Nella Corte costituzionale occorre piuttosto ravvisare un organo prevalentemente giurisdizionale. È chiaro che avrà un contenuto politico l'attività di questo organo giurisdizionale, poiché esso dovrà interpretare e le leggi e la Costituzione, però questo contenuto politico dovrà essere limitato quanto più è possibile. Tale limitazione (limitazione indispensabile perché la Corte costituzionale sia una effettiva garanzia) possiamo raggiungerla solo circondando e la formazione e la composizione e il funzionamento della Corte di determinate cautele. Per ciò che riguarda la formazione della Corte noi ravvisiamo queste cautele in quanto è disposto nel primo comma dell'emendamento Conti, Monticelli, Leone Giovanni ed altri, fatto proprio dalla Commissione, che per altro esattamente coincide con un mio emendamento, al quale noi restiamo fedeli.

Presidente Terracini. Pongo in votazione l'emendamento Laconi:

«Sostituire il primo comma col seguente:

«I giudici della Corte sono nominati per un terzo dalla Camera dei deputati, per un terzo dal Senato e per un terzo dalle Assemblee regionali».

(Non è approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Targetti, del seguente tenore:

«Sostituire il primo comma col seguente:

«Il Presidente della Repubblica nomina un terzo dei componenti della Corte. Gli altri due terzi sono nominati per metà dalla Camera dei deputati e per metà dal Senato della Repubblica».

Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per appello nominale dall'onorevole Moro e altri. È stata anche chiesta la votazione a scrutinio segreto dagli onorevoli Targetti, Bettinelli[ii], Nobili Tito Oro, Zappelli, Mancini, Tega, Nobile, Laconi, Pastore Raffaele, Landi, Saccenti, Musolino, Tonello, Silipo e altri.

Procediamo, pertanto, alla votazione segreta.

Presidente Terracini. Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Presidente Terracini. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Presenti e votanti............ 305
Maggioranza.............. 153
Voti favorevoli........... 144
Voti contrari.............. 161

(L'Assemblea non approva)

[Nel resoconto stenografico della seduta segue l'elenco dei deputati che hanno preso parte alla votazione.]

Presidente Terracini. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 127 nel testo della Commissione:

«La Corte costituzionale è composta di quindici membri nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento riunito in seduta comune e per un terzo dalle supreme Magistrature dell'ordine giudiziario e amministrativo».

(Dopo prova e controprova, è approvato).

Passiamo al secondo comma:

«I membri della Corte costituzionale debbono appartenere alle seguenti categorie: magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori dell'ordine giudiziario e amministrativo; professori universitari di ruolo in materie giuridiche; avvocati dopo venti anni di esercizio, che con la loro nomina cessano di essere iscritti nell'albo professionale».

L'onorevole Targetti ha proposto di aggiungere, dopo le parole: «della Corte costituzionale» le altre: «eletti dal Parlamento».

A tenore di questo emendamento la scelta in queste categorie è obbligatoria soltanto per quella parte della Corte costituzionale che deve essere eletta dal Parlamento, e non rappresenta, invece, un vincolo per quella parte che deve essere nominata dal Presidente della Repubblica e, evidentemente, neppure per quella nominata dalla Magistratura.

Pertanto il testo nella formulazione proposta dall'onorevole Targetti sarebbe il seguente:

«I membri della Corte costituzionale eletti dal Parlamento debbono appartenere alle seguenti categorie:».

Laconi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Laconi. Pongo un quesito: coloro che desiderano votare contro le categorie in senso assoluto, ma che voterebbero subordinatamente la proposta dell'onorevole Targetti, come possono regolarsi?

Presidente Terracini. Mi pare intanto che ci sia un mezzo molto semplice, per quanto un po' noioso, perché impegna a numerose votazioni: chiedere che si voti per divisione e votare contro in tutte le votazioni.

Laconi. La mia domanda, signor Presidente, conteneva implicitamente una richiesta: non potrebbe, cioè, mettere in votazione l'emendamento soppressivo prima di quello Targetti?

Presidente Terracini. Non è possibile, onorevole Laconi, anzitutto perché sappiamo, dagli emendamenti presentati, che fra coloro i quali votano per le categorie c'è diversità, perché alcuni vogliono che le categorie valgano per tutti i tre terzi dei membri della Corte costituzionale, altri che valgano soltanto per un terzo. E, questi ultimi colleghi, che hanno presentato un emendamento apposito, hanno diritto di farlo valere.

Presenti un emendamento, onorevole Laconi, che dica esplicitamente:

«I membri della Corte costituzionale non sono vincolati all'appartenenza ad alcuna categoria».

È un emendamento positivo che si può mettere in votazione; mentre non si può mettere in votazione un emendamento soppressivo del comma.

Targetti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Targetti. Ho chiesto di parlare per questa ragione: il mio emendamento tendeva a lasciare libertà di scelta al solo Presidente della Repubblica. Ma, dato il risultato della votazione testé avvenuta, l'emendamento resterebbe collocato in modo da dare libertà di scelta anche al Consiglio Superiore della Magistratura; e di questo non vi sarebbe proprio ragione.

Quindi, se c'è modo di limitare questa libertà di scelta al Presidente della Repubblica, insisto nel mio emendamento: se, invece, l'articolo venisse ormai congegnato in modo da estendere questa facoltà anche al Consiglio Superiore della Magistratura, dovrei ritirarlo, giacché l'Assemblea deve convenire che questa libertà di scelta al Consiglio Superiore della Magistratura non avrebbe quelle giustificazioni che valgono per il Presidente della Repubblica.

Presidente Terracini. Non è difficile presentare una formula che esprima questa sua opinione: che questo vincolo non valga per il Presidente della Repubblica. Rediga un emendamento in tal senso.

Targetti. Basta che mi dia facoltà di presentare una nuova formula.

Presidente Terracini. Siamo sempre pronti ad accettare emendamenti.

Laconi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Laconi. Vorrei ancora proporre, se è possibile, che si proceda alla votazione di questo comma secondo un criterio di divisione logica; cioè si votino le categorie singolarmente per ciascuno dei tre gruppi, in modo che sia possibile votare pro o contro le categorie, in riferimento ai diversi gruppi.

Presidente Terracini. Quale è il parere della Commissione?

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Mi pare che potremmo ottenere chiarezza di votazione con questo sistema. La proposta del Presidente dell'Assemblea mi pare giusta. Si può partire dalla formula più radicale e generale dell'onorevole Laconi, che per nessuno dei tre gruppi di eletti (dal Presidente della Repubblica, dal Parlamento, dai magistrati) è richiesto nessun requisito, nessun appartenenza a date categorie. Viene poi la posizione dell'onorevole Targetti, per la quale soltanto il Presidente della Repubblica può, nella sua nomina, prescindere da ogni categoria; cioè «tranne per i membri eletti dal Presidente della Repubblica, gli altri membri devono appartenere alle seguenti categorie». Tali sono le configurazioni logiche dei due concetti, salvo la loro più opportuna formulazione.

Targetti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Targetti. Proporrei di dire: «i membri della Corte costituzionale nominati dal Parlamento e dal Consiglio Superiore della Magistratura devono appartenere alle seguenti categorie».

Presidente Terracini. Onorevole Laconi, mi precisi meglio la sua ultima richiesta. Lei ha chiesto la votazione per divisione. Questa richiesta si riferisce solo alle tre categorie qui indicate, oppure lei chiede che per ognuno dei terzi che costituiscono la Corte costituzionale si debba votare sulle tre categorie dalle quali dovrebbero essere scelti?

Laconi. Penso che l'essenziale sia stabilito sul primo punto se si fa una condizione diversa per gli appartenenti a ciascuno dei tre gruppi o se si fa la stessa condizione a tutti i giudici della Corte costituzionale. Risolto questo, si può passare alle tre categorie.

Presidente Terracini. Successivamente c'è la proposta dell'onorevole Targetti, così riassunta attraverso le parole dell'onorevole Ruini: «tranne che per i membri nominati dal Presidente della Repubblica, i membri della Corte costituzionale devono appartenere alle seguenti categorie».

Date le tendenze manifestatesi nell'Assemblea penso che non sia necessario seguire la successione logica alla quale l'onorevole Laconi si richiama. Pertanto, propongo di procedere soltanto a queste tre votazioni:

1°) Esclusione generale di categorie per tutti i membri;

2°) Esclusione dei membri nominati dal Presidente della Repubblica.

3°) Categorie per tutti i membri che devono essere nominati.

Attraverso queste tre votazioni si possono manifestare le singole opinioni.

Laconi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Laconi. Chiedo che si ponga in votazione distintamente l'appartenenza alle categorie anche per i membri designati dalle Camere, non soltanto per i membri nominati dal Presidente della Repubblica.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Mi sembra che il Presidente abbia posto chiaramente la questione.

Dobbiamo prima votare il principio che non c'è categoria per nessuno dei tre gruppi. Nella logica si deve votare prima la proposta dell'onorevole Laconi.

Targetti. Propongo la seguente formulazione:

«Tranne che per quelli eletti dal Presidente della Repubblica, i membri debbono appartenere, ecc.».

Presidente Terracini. Credo che si possa votare sui seguenti punti:

1°) Scelta dei membri della Corte costituzionale non vincolata alla loro appartenenza ad alcune categorie;

2°) (formula Targetti): Tranne che per quelli nominati dal Presidente della Repubblica, i membri della Corte costituzionale devono appartenere a certe categorie;

3°) Categorie cui debbono appartenere tutti i membri della Corte.

Porrò in votazione il principio a tenore del quale nessuno dei membri della Corte costituzionale deve obbligatoriamente appartenere ad una determinata categoria.

Moro. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Moro. Dichiaro a nome del mio Gruppo che voteremo contro le proposte che lasciano libera scelta per quanto riguarda la qualità dei giudici della Corte costituzionale, perché pensiamo che la limitazione ad alcune categorie serva per dare all'Alta Corte prestigio, serietà ed imparzialità.

Presidente Terracini. Pongo in votazione la seguente formulazione che, come ha già detto l'onorevole Ruini, sarà destinata ad essere inserita nel testo dell'articolo o ad esserne esclusa a seconda della formulazione finale dell'articolo, salvo il merito della votazione stessa:

«La scelta dei membri della Corte costituzionale non è vincolata all'appartenenza ad alcuna categoria».

(Dopo prova e controprova non è approvata).

Passiamo alla seconda formula:

«Tranne che per i membri nominati dal Presidente della Repubblica, i membri della Corte costituzionale devono appartenere alle seguenti categorie».

Questa formulazione significa che per i membri della Corte costituzionale che devono essere eletti dal Parlamento o nominati dalle supreme Magistrature v'è l'obbligo dell'appartenenza a determinate categorie. Quindi, resterebbe un terzo libero, quello nominato dal Presidente della Repubblica.

Laconi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Laconi. Mi sembra che si potrebbero mettere in votazione separatamente le eccezioni al principio dell'appartenenza a determinate categorie.

Presidente Terracini. Ritengo che col sistema di votazioni adottato non si pregiudichi alcuna tesi.

Cevolotto. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Cevolotto. Dichiaro che voterò contro questo emendamento, in quanto ritengo che tutti i membri dell'Alta Corte costituzionale devono essere scelti tra le categorie che hanno una sicura competenza tecnica oltreché politica. Si tratta della più alta Magistratura della Repubblica. Nemmeno la scelta del Presidente della Repubblica può essere del tutto libera in questa materia. È essenziale, perché l'Alta Corte possa agire rispondendo alle ragioni per le quali fu creata, che sia costituita da elementi tecnicamente competenti. Dalle categorie indicate dalla legge costituzionale potranno essere tratti elementi che alla competenza tecnica uniscano la necessaria esperienza politica.

Presidente Terracini. Pongo in votazione la seguente formulazione:

«Tranne che per i membri nominati dal Presidente della Repubblica, i membri della Corte costituzionale devono appartenere alle seguenti categorie».

(Non è approvata).

Passiamo alla formulazione successiva:

«I membri della Corte costituzionale eletti dal Parlamento devono appartenere alle seguenti categorie».

Cevolotto. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Cevolotto. Abbiamo votato adesso negativamente sulla proposta che la scelta del Presidente della Repubblica possa avvenire fuori delle categorie.

Per ciò abbiamo votato che anche i membri eletti dal Presidente della Repubblica devono appartenere a determinate categorie.

Votando adesso la formula proposta dal Presidente, cioè che solo i membri eletti dal Parlamento appartengano a determinate categorie, verremo ad escludere quello che abbiamo già votato, cioè che i membri eletti dal Presidente devono anche essi appartenere a determinate categorie. Credo che la votazione non possa farsi in questo modo.

Presidente Terracini. La sua osservazione è giusta. Pongo in votazione la formulazione seguente:

«Tranne che i membri eletti dal Parlamento, i componenti della Corte costituzionale devono appartenere alle seguenti categorie».

(Non è approvata).

Pongo ora in votazione la formula proposta dalla Commissione:

«I membri della Corte costituzionale devono appartenere alle seguenti categorie».

Se nessuno chiede che sulle categorie si voti per divisione, potremo votare tutto il comma, indicando anche le categorie.

Persico. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Persico. Se non si vota per divisione, propongo che alle parole «professori di ruolo» siano sostituite le parole «professori universitari ordinari» perché professori di ruolo sono anche gli incaricati.

Presidente Terracini. L'onorevole Ruini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Il Comitato aveva in un primo tempo, nell'accettare l'emendamento Conti, posto che il professore doveva essere ordinario. Presentata una nuova proposta io ed alcuni colleghi non saremmo personalmente contrari, ad ammettere tutti i professori che danno sufficiente garanzia di competenza.

Perassi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Perassi. Ricordo che su questo emendamento io ebbi già a parlare come relatore di turno; nel testo allora letto si era adottata la stessa formula usata anche per il Consiglio Superiore della Magistratura, cioè «professori ordinari di materie giuridiche». Dicendosi «professori di ruolo» si introduce una modifica, che, a mio avviso, non sembra conveniente.

La categoria dei professori di ruolo comprende, infatti, gli straordinari e gli ordinari. Ora, il professore straordinario, secondo la legge attuale, è nominato in prova; dopo tre anni è sottoposto ad un giudizio, in seguito al quale, se favorevole, egli diventa professore titolare definitivo.

A me pare non sia opportuno che in una Corte Suprema segga un membro, il quale si trovi nella situazione giuridica di un professore in prova che deve sottostare ad un giudizio di conferma.

Aggiungo un'altra considerazione: nel testo definitivo dell'emendamento viene limitata la scelta dei magistrati a quelli delle giurisdizioni superiori, il che significa dire, per lo meno, da Consigliere di Corte d'appello in su, e per gli avvocati si esigono venti anni di esercizio. Ora mi pare che per ragioni di coerenza e di eguaglianza di trattamento non sia il caso di concedere ai professori universitari un trattamento così diverso dagli altri, includendovi anche i professori straordinari, che possono essere valorosi, ma anche giovanissimi. Per questo è meglio attenersi al testo che la Commissione aveva originariamente proposto: «professori ordinari».

Presidente Terracini. Pongo in votazione la prima parte del secondo comma:

«I membri della Corte costituzionale devono appartenere alle seguenti categorie: magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori dell'ordine giudiziario o amministrativo».

(È approvata).

Passiamo alla votazione della seconda categoria con l'emendamento dell'onorevole Persico:

«Professori universitari ordinari di materie giuridiche».

Nobile. Chiedo di parlare per una dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Nobile. Voterò l'emendamento dell'onorevole Persico per questa considerazione: che mentre nel testo della Commissione vi sono limitazioni per i magistrati e per gli avvocati, non ve ne è nessuna per i professori di ruolo, sicché anche un professore straordinario, appena nominato, potrebbe essere eletto membro dell'Alta Corte. Dato che non vedo il perché di una tale eccezione, dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Persico, il quale, almeno in parte, vale ad eliminarla.

Presidente Terracini. Pongo in votazione il testo con l'emendamento dell'onorevole Persico.

«Professori universitari ordinari in materie giuridiche».

(È approvato).

Pongo in votazione l'altra categoria:

«Avvocati dopo venti anni di esercizio che con la loro nomina cessano di essere iscritti nell'albo professionale».

(È approvata).

Pongo in votazione il terzo comma:

«La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti».

(È approvato).

Il quarto comma nel testo formulato dalla Commissione dice:

«Il Presidente e i giudici durano in carica sette anni».

L'onorevole Gullo Fausto propone di sostituire alla parola: «giudici», la parola: «componenti»

Quale è il parere della Commissione?

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Non ho difficoltà che si voti ora su questa espressione, salvo poi riesaminare e scegliere il termine migliore in sede di coordinamento.

Ambrosini. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ambrosini. Secondo l'emendamento accettato dalla Commissione i giudici durano in carica sette anni, mentre faccio osservare che con il nostro emendamento tale durata è portata a 12 anni.

Presidente Terracini. Per adesso, onorevole Ambrosini, voteremo sull'emendamento Gullo Fausto, inteso a sostituire al termine «giudici» il termine «componenti».

Fabbri. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Fabbri. Propongo di aggiungere dopo le parole «i componenti», le parole «della Corte».

Laconi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Laconi. Si potrebbe votare prima il Presidente e poi i membri, perché nella formulazione attuale pare che il Presidente duri in carica per nove anni in quanto tale, cioè in quanto Presidente.

Presidente Terracini. Non so quale risultato si raggiunge, se non si propone un emendamento che indichi un rinnovamento dei membri ad epoche diverse di quello del Presidente.

Laconi. Io desidero votare perché il Presidente duri in carica nove anni in quanto membro, non in quanto Presidente.

Presidente Terracini. L'onorevole Ruini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Si potrebbe votare sopprimendo «Presidente» e dicendo «i componenti della Corte» oppure «i membri della Corte».

Uberti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Uberti. Secondo me è preferibile usare la parola «giudici», che sottolinea il carattere giurisdizionale della Corte.

Presidente Terracini. Pongo in votazione la seguente formulazione:

«I membri (salvo a decidere poi se si dovrà dire, invece «componenti» o «giudici») della Corte durano in carica...»

senza citazione specifica del Presidente, dato che l'onorevole Laconi ha posto in evidenza che il Presidente, da questo punto di vista, non è che un semplice membro dell'Alta Corte, e, quindi, non è necessario fare distinzioni.

(È approvata).

Pongo in votazione la proposta Gullo di sostituire alla parola: «membri» l'altra: «componenti».

(Dopo prova e controprova, non è approvata).

Pongo in votazione la proposta di sostituire alla parola: «membri» l'altra: «giudici»

(È approvata).

Ed ora passiamo al termine di durata che la Commissione propone di sette anni.

L'onorevole Martino Gaetano ha proposto nove anni, ma è assente.

Candela. Faccio mia questa proposta.

Presidente Terracini. Vi è anche l'emendamento dell'onorevole Ambrosini, del seguente tenore:

«I giudici durano in carica dodici (o nove) anni e sono rinnovabili per un terzo ogni quattro (o tre) anni.

«La rinnovazione avverrà per estrazione a sorte nell'ambito di ognuno dei tre gruppi di membri della Corte, rispettivamente nominati dal Presidente della Repubblica, dal Parlamento riunito in seduta comune e dal Consiglio Superiore della Magistratura.

«Alla sostituzione dei giudici cessati dall'ufficio si procede con lo stesso sistema di nomina di cui al primo comma del presente articolo».

Chiedo all'onorevole Ambrosini se intenda di lasciare tuttora indeterminata la durata della carica o se creda invece di determinarla.

Ambrosini. Mi permetto di rilevare l'opportunità di scegliere il termine di dodici anni, specialmente ove si tenga presente la prima parte del mio emendamento in relazione con la seconda. Noi crediamo, infatti, che si debba assicurare una stabilità ed una continuità nel lavoro di questa Corte, la quale deve affrontare le questioni fondamentali per la vita delle istituzioni.

D'altra parte, ci rendiamo conto che è opportuno che la Corte sia periodicamente rinnovata, perché eventuali nuove correnti della coscienza nazionale possano recare ad essa ed avere in essa il loro peso. È per questa ragione che noi proponiamo il rinnovamento parziale dopo tre o quattro anni, a seconda della prevalenza del termine di nove o di dodici anni; termine di dodici anni che raccomando all'Assemblea.

Si otterranno in tal modo due scopi: in primo luogo la continuità del lavoro della Corte e conseguentemente, quindi, la stabilità della giurisprudenza; in secondo luogo, si otterrà quell'avvicinamento della Corte stessa alle correnti della coscienza pubblica che nel frattempo siano mutate nel Paese, cui poco anzi accennavo.

Presidente Terracini. Invito l'onorevole Ruini a pronunciarsi al riguardo a nome della Commissione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Sulla durata in carica dei membri della Corte costituzionale furono affacciate, nei nostri lavori diverse idee. Si parlò anche di una nomina vitalizia, secondo l'esempio che vi è in vari Stati, ad esempio negli Stati Uniti d'America. La Commissione si pronunciò originariamente per la durata di nove anni. Qui in Assemblea si propone sette anni.

Penso, comunque, che la proposta dell'onorevole Ambrosini sia subordinata alla deliberazione che noi prenderemo circa il sistema del rinnovamento parziale. Sarebbe pur logico votare prima su tale punto.

Presidente Terracini. Onorevole Ambrosini, accede al criterio che si ponga in votazione il suo emendamento dopo che si sarà votato intorno alla questione del rinnovamento parziale?

Ambrosini. Vi accedo, onorevole Presidente.

Persico. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Persico. Vorrei sapere se nel rinnovamento parziale è compreso anche il Presidente.

Presidente Terracini. Onorevole Persico, è evidente: anche egli è compreso nel numero dei membri.

Bubbio. Chiedo di parlare per un chiarimento.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Bubbio. Desidererei sapere se, dato che la scelta dei membri di questa Corte è fatta da tre fonti, la rinnovazione avverrà nel coacervo, oppure in rapporto a ciascuna fonte distinta?

Presidente Terracini. Mi sembra che ciò risulti ben chiaro dal testo dell'emendamento dell'onorevole Ambrosini.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Dovremo decidere prima il principio del rinnovamento parziale e periodico, e del sorteggio, che avrà luogo una prima volta, e poi per un certo tempo non occorrerà più, finché non sia compiuto il ciclo di rinnovamento per quelli rimasti in carica. La forma dell'articolo dovrà essere modificata in tal senso.

Cevolotto. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Cevolotto. Il Presidente ha messo in rilievo che anche il Presidente della Corte costituzionale è fra i membri che possono essere sorteggiati.

In questo caso dovremmo preoccuparci di un'altra questione: cioè, se sono rieleggibili o no. Perché, se non fossero rieleggibili, sarebbe molto curioso che il Presidente dovesse decadere dopo soli tre o quattro anni.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Non c'è niente di male. Viene colpito come gli altri.

Cevolotto. Mi pare che la questione della rieleggibilità dovrebbe essere posta prima.

Presidente Terracini. Onorevole Ruini, vuole esprimere il parere della Commissione?

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. La questione della rieleggibilità mi pare distinta da quella posta dall'onorevole Cevolotto. Il divieto di rieleggibilità non vi è nell'emendamento dell'onorevole Ambrosini, e sembrerebbe opportuno che non vi sia. Il sistema del rinnovamento consente di non cristallizzare la composizione della Corte; ed alle parziali scadenze si potranno far valere le nuove correnti, di cui parla l'onorevole Ambrosini; ma è meglio che nulla vieti di rieleggere chi si è mostrato degno e capace, ed ha la fiducia anche delle nuove correnti.

D'Aragona. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

D'Aragona. Se non erro, i membri dovrebbero essere quindici: cinque, per ogni categoria. Mi domando come sarà possibile procedere ad un rinnovamento parziale, dato che è impossibile dividere la cifra in parti uguali.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ricordo all'Assemblea che il numero dei membri della Corte costituzionale non l'abbiamo ancora stabilito. Ci siamo riservati di stabilirlo in seguito.

Presidente Terracini. No, permetta, onorevole Ruini, abbiamo già votato il primo comma del testo della Commissione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo scusa se non avevo avvertito che abbiamo già votato il numero di quindici. In una seduta, nella quale, per un'indisposizione, non ci presiedeva l'onorevole Terracini e presiedeva invece l'onorevole Conti, quando venne la questione del numero, si decise di rinviarla a quando si fosse esaminato tutto l'insieme dell'articolo. Quindi, supponevo che nel primo comma fosse stata sospesa l'indicazione del numero. Invece si è stabilito, senza che io l'avvertissi, il numero di quindici. Sarebbe stato meglio tenere in sospeso la indicazione del numero perché, col sistema del rinnovamento periodico, d'un terzo o d'un quarto ogni tanti anni, bisogna che il numero dei giudici di ogni gruppo (eletti dal Presidente della Repubblica, dal Parlamento, dai magistrati) sia divisibile per tre o per quattro. Se il numero dei giudici in complesso è quindici, e la rinnovazione avviene per un terzo, avremo difficoltà; occorrerebbe che il numero complessivo, fosse ad esempio, diciotto.

Nobile. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Nobile. Credo che sia molto utile la proposta che sto per fare. Riferendomi a quanto diceva testé il Presidente della Commissione, a me pare che non si possa tornare sopra alle deliberazione già prese circa il numero dei membri; ma d'altra parte si può ovviare all'inconveniente fatto presente, rinnovando per un quinto e non già per un terzo.

Presidente Terracini. Prego l'onorevole Ruini di dirmi a quale delle due dichiarazioni la Commissione si attiene. Quando ho dato lettura — all'inizio della seduta — dell'emendamento Ambrosini, la Commissione ha dichiarato di non accettarlo. Ora ho l'impressione, dalle ultime dichiarazioni dell'onorevole Ruini, che la Commissione abbia cambiato parere.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. La Commissione, non essendosi potuta riunire perché la proposta è stata avanzata in principio di seduta, non può che mantenere il suo testo. Le mie osservazioni sono subordinate alla possibilità che l'emendamento dell'onorevole Ambrosini sia accolto, perché allora sorgerebbe la difficoltà che occorre far presente.

Bubbio. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Bubbio. Ritengo che la difficoltà accennata dal Presidente della Commissione dei Settantacinque possa essere superata in questo senso. Noi riteniamo che sia sufficiente il numero di quindici giudici e forse non conviene eccedere nel numero per ragioni burocratiche che sono intuitive.

In rapporto all'estrazione a sorte, basterebbe rinnovare la prima volta due consiglieri su cinque; la seconda volta lo stesso, la terza uno su cinque.

Presidente Terracini. Per fare accogliere nei limiti del possibile la richiesta dell'onorevole Cevolotto e di altri colleghi, penso che l'onorevole Ambrosini non si opponga a che il primo comma del suo emendamento sia modificato. Il suo testo dice:

«I giudici durano in carica dodici (o nove) anni e sono rinnovabili per un terzo ogni quattro (o tre) anni».

Si potrebbe invece dire:

«I giudici sono rinnovabili per un terzo ogni tre (o quattro) anni e durano in carica nove (o dodici) anni».

In questa maniera viene soddisfatta la richiesta di conoscere prima il termine del rinnovamento e se questo rinnovamento, è periodico, per stabilire successivamente in correlazione il termine di durata della carica.

Ambrosini. Accetto senz'altro, perché il principio, che mi pare sia necessario ed opportuno affermare, è quello della rinnovabilità.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Mi pare che la difficoltà del terzo sussista, perché se sono quindici e cioè cinque per ogni gruppo, come si fa a fare il terzo di cinque? Se non si vuol modificare la cifra di giudici, si spiega la proposta Nobile di rinnovazione del quinto.

Presidente Terracini. Rinnovabili, allora, per un quinto.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Le improvvisazioni non sono facili, specialmente in un Comitato di redazione, quale vorrebbe essere un'Assemblea di 500 membri. Se mettiamo rinnovazione d'un quinto, occorrerebbe uno spazio di tempo non breve per completare il ciclo di rinnovamento.

Una voce. Dieci anni.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. La rinnovazione ogni due anni può sembrare eccessiva, e non in armonia coi criteri di durevolezza.

Canevari. Rinunziamo a questo emendamento.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Non si può improvvisare. La rinnovazione offrirebbe meno inconvenienti se avvenisse ogni tre anni. Vediamo ad ogni modo di trovare una buona via.

Ambrosini. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ambrosini. Se c'è questa titubanza riguardo la modalità concreta di applicazione del principio della rinnovabilità, potremmo affermare il principio: «rinnovabili secondo le norme stabilite dalla legge». Una legge sarà necessaria per il regolamento della Corte ed allora questa, che è una particolarità di applicazione, potremo demandarla al futuro legislatore.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Richiamo l'onorevole Ambrosini all'avvertimento che gli è venuto dal suo collega Fuschini e che era prima condiviso dalla sua parte, che, in principio, proponeva la nomina a vita.

Non potendo aver questo, sembra che, per prolungare il termine della durata in carica, ad esempio a dodici anni, si sia pensato al rinnovamento parziale e periodico; ma ciò presenta inconvenienti; che non si possono nascondere. La garanzia di continuità e durevolezza potrebbe meglio raggiungersi con la durata di nove anni senza rinnovamenti e sorteggi, ammettendo d'altra parte la rieleggibilità.

Ambrosini. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ambrosini. Sono completamente di accordo. L'interessante è affermare nella Costituzione il principio della rinnovabilità. Data la ristrettezza del tempo che ci resta per compiere i nostri lavori (che debbono assolutamente concludersi subito) possiamo rimandare alla legge il disciplinamento completo dell'applicazione del principio.

Cevolotto. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Cevolotto. Io voterò contro l'emendamento, perché il rinviare alla legge la risoluzione delle difficoltà che abbiamo constatato e riconosciuto non le attenua, anzi non fa che dissimulare queste difficoltà, che ci sono e rimarranno. Per superarle, il meglio è non votare questa formula. Anche per dare alla Corte costituzionale, dopo la prima nomina, un sufficiente periodo di tempo per organizzarsi e orientare la propria giurisprudenza.

Presidente Terracini. Pongo in votazione la seguente formula:

«I giudici sono rinnovabili secondo le norme che saranno stabilite dalla legge».

(È approvata).

Ora si tratta di stabilire il termine di durata in carica.

Gullo Fausto. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Gullo Fausto. Dato che l'Assemblea ha ritenuto di rinviare alla legge la rinnovabilità o meglio la disciplina per la rinnovabilità, sarebbe opportuno rinviare alla legge anche la fissazione della durata della carica, perché le due questioni sono intimamente legate. Non si può decidere su una e rinviare la decisione dell'altra. Io penso sia opportuno e prudente rinviare alla legge entrambe le questioni.

Ambrosini. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ambrosini. Siamo contrari alla proposta dell'onorevole Gullo, perché riteniamo che sia indispensabile fissare già nella Costituzione il termine di durata dell'ufficio dei giudici della Corte costituzionale.

Laconi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Laconi. A questo punto è assolutamente indispensabile che non si fissi la durata. Altrimenti cade la proposta dell'onorevole Ambrosini. È evidente che introducendo un rinnovamento parziale ci sarà un certo numero di giudici che durano di meno. Quando stabiliamo disposizioni tassative per cui i giudici devono durare dodici o nove anni, togliamo la possibilità alla legge di domani di stabilire che due terzi dei primi giudici dureranno per un periodo minore. O noi prevediamo interamente il sistema nella Costituzione, o non possiamo prevedere la durata: perché impediamo che la proposta Ambrosini venga domani attuata dalla legge.

Presidente Terracini. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Gullo, secondo la quale si rimette alla legge anche l'indicazione della durata in carica dei giudici della Corte costituzionale.

(Non è approvata).

Passiamo alla proposta dell'onorevole Ambrosini: «I giudici durano in carica dodici anni».

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Voglio far presente che, col sorteggio subito dopo tre anni, è minata la continuità proprio nel periodo iniziale di esperimento della Corte, in cui non occorrerebbe che intervenisse il sorteggio.

Laconi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Laconi. L'onorevole Ruini ha, sia pure tardivamente, apprezzato l'osservazione nostra di poco fa. A me pare che nella sua dichiarazione sia contenuta la proposta di aggiungere: «hanno una durata massima di dodici anni». Ma se non si dice, si esclude che abbiano una durata inferiore; e quindi si esclude la proposta Ambrosini.

Presidente Terracini. Onorevole Laconi, mi pare che lei confonda la questione. Si potrà al massimo dire che, se la legge stabilirà che la prima o la seconda rinnovazione avvengano per estrazione, allora è certo che un dato numero di giudici nella prima tornata non resterà in carica dodici anni; ma, quando il meccanismo si sarà messo in moto, tutti i giudici resteranno in carica dodici anni.

Pongo in votazione la proposta Ambrosini:

«I giudici durano in carica dodici anni».

(È approvata).

Decade così tutta la seconda parte dell'emendamento Ambrosini, che si riferiva al modo col quale avrebbe dovuto avvenire la rinnovazione.

Vi è adesso l'emendamento dell'onorevole Martino Gaetano a tenore del quale «i giudici non sono rieleggibili».

L'onorevole Mortati propone la formula:

«I giudici non sono immediatamente rieleggibili».

L'onorevole Ruini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Faccio osservare all'onorevole Martino che, se il suo emendamento aveva tutta la ragion di essere quando non si era stabilito il rinnovamento parziale, ora che questo rinnovamento è stato stabilito ed è stata introdotta la possibilità o di portare correnti nuove o di confermare quelle antiche, che avevano mostrato capacità in questo ufficio, il suo emendamento perde la sua ragion d'essere.

Credo sia opportuno non ammetterlo e lasciare la rieleggibilità, tenendo presente che la rinnovabilità adempie al compito di permettere che correnti nuove penetrino in questo istituto. Se no, vi sarebbe quasi un giudizio di incapacità per coloro che, pure essendo degni di rimanere, sarebbero nella impossibilità di essere confermati.

Presidente Terracini. Onorevole Candela, lei aveva fatto suo l'emendamento Martino?

Candela. Sì. È questione di consentire un avvicendamento nelle altissime funzioni.

Il Presidente della Repubblica non potrà essere rieletto; non per questo avrà il brevetto di indegnità.

In sostanza, posso accettare l'emendamento Mortati al nostro emendamento.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Non ho parlato di indegnità. Ho detto che, stabilito il concetto della rinnovabilità parziale, veniva meno la necessità del divieto. Mi pare che sia un concetto molto chiaro e preciso.

Candela. La sostanza dell'emendamento è un'altra: è di impedire che in certi posti non avvenga l'avvicendamento.

Mortati. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Mortati. A me pare che la ragione che aveva ispirato la proposta dell'onorevole Martino Gaetano non fosse quella detta dall'onorevole Candela, di assicurare l'avvicendamento, bensì l'altra di assicurare l'indipendenza del giudice.

L'onorevole Martino si preoccupava cioè che la rieleggibilità non importasse nel giudice conformismo a quella autorità, da cui avrebbe dovuto desumere la nuova investitura. Questo problema non è stato toccato dall'onorevole Ruini. Siccome occorre da una parte soddisfare questa esigenza ed assicurare dall'altra che quelle competenze utilizzabili per il difficile compito di giudice della Corte, che in Italia non sono moltissime, non vengano definitivamente escluse da una ulteriore utilizzazione, mi pare che sia opportuno scegliere una via di mezzo ed ammettere la rieleggibilità ma non immediatamente, cioè con intervalli costituiti dai turni che la legge stabilirà per il rinnovamento parziale. Per queste ragioni mantengo il mio emendamento.

Presidente Terracini. Pongo in votazione la formula:

«I giudici non sono immediatamente rieleggibili».

(È approvata).

Vi sono ora due emendamenti aggiuntivi proposti dall'onorevole Nobile. Pongo in votazione il primo che è del seguente tenore:

«I membri della Corte costituzionale appartenenti ai ruoli della Magistratura non potranno esser promossi, durante il tempo in cui apparterranno alla Corte stessa, se non per diritto di anzianità».

(Non è approvato).

Il secondo emendamento dell'onorevole Nobile è del seguente tenore:

«I membri della Corte, che per un caso qualsiasi, tranne quello di rinnovo, cessassero di far parte di essa prima dello spirare del termine, verranno sostituiti da altri, da nominarsi dagli stessi corpi che avevano nominati i membri cessati».

Nobile. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Nobile. Vorrei dar conto brevemente di questa proposta. In fondo intendevo con essa semplicemente eliminare una lacuna; infatti nulla si è stabilito di ciò che avverrà nei casi in cui un membro sia dimissionario, o venga malauguratamente a cessare di vivere. Si dovrà in tali casi provvedere alla sostituzione? Se si dovrà provvedervi bisognerà specificare in qual modo. A questo mira il mio emendamento. Mi sembra che il problema meriti di essere esaminato e risolto.

Presidente Terracini. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Nobile.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma del testo della Commissione nella seguente definitiva formulazione:

«L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è incompatibile con quello di membro del Parlamento o dei Consigli regionali e con ogni carica od ufficio indicati dalla legge».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 127-bis proposto dall'onorevole Perassi:

«Quando il giudizio avanti la Corte verte sulla costituzionalità di una legge regionale o su un conflitto di attribuzioni fra lo Stato ed una Regione, la Regione interessata ha la facoltà di designare una persona, scelta fra le categorie indicate nell'articolo precedente, per partecipare alla Corte come giudice».

(Non è approvato).

L'articolo 127 risulta, nel suo complesso, così approvato, salvo coordinamento:

«La Corte costituzionale è composta di 15 membri nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento riunito in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature dell'ordine giudiziario e amministrativo.

«I membri della Corte costituzionale debbono appartenere alle seguenti categorie: magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori dell'ordine giudiziario e amministrativo; professori universitari ordinari di materie giuridiche; avvocati dopo venti anni di esercizio, che con la loro nomina cessano di essere iscritti nell'albo professionale.

«La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.

«I giudici sono rinnovabili secondo le norme che saranno stabilite dalla legge; durano in carica dodici anni e non sono immediatamente rieleggibili.

«L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è incompatibile con quello di membro del Parlamento e dei Consigli regionali e con ogni carica od ufficio indicati dalla legge».


 

[i] L'emendamento a cui si riferisce l'onorevole Mastino Pietro, è l'articolo aggiuntivo 127-bis presentato dall'onorevole Perassi, che prevede che nelle cause in cui è coinvolta una Regione, la Regione può designare una persona a intervenire come giudice alla Corte costituzionale. Tale articolo aggiuntivo è trattato nella sezione delle appendici che riporta gli articoli non entrati in Costituzione.

[ii] Fra i deputati all'Assemblea Costituente non è presente un deputato Bettinelli. Si tratta probabilmente di un errore di stampa.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti