[Il 19 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, proseguendo la discussione sull'organizzazione costituzionale dello Stato, tratta la questione del giuramento dei Deputati.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Mortati, Relatore, osserva che la questione in esame è in relazione con altri problemi che non ancora sono stati risolti. In primo luogo, quando si parla di fedeltà alla Costituzione repubblicana, sorge il quesito se nella Costituzione debba oppure no introdursi un limite assoluto come quello accolto dalla Costituzione francese, cioè una norma precisa che vieti il cambiamento della forma dello Stato. Indubbiamente è un'assurdità pensare che la forma statale possa essere modificata mediante un decreto del presidente della Repubblica; tuttavia resta da esaminare la questione dell'opportunità di introdurre nella Costituzione una norma di quel tipo. In ogni modo, se essa dovesse essere adottata, si renderebbe necessario un impegno di fedeltà da parte dei deputati alla forma repubblicana.

[...]

Leone Giovanni nota che il Presidente ha posto la questione nei suoi giusti termini, scindendo in due gruppi le proposte. Ritiene però che si renda sempre più indispensabile la sospensiva proposta dall'onorevole Mortati. Difatti non si potrebbe non votare una delle formule del primo gruppo — quelle che contengono un impegno di fedeltà verso la Repubblica — nel caso che nella Costituzione fosse introdotto il principio dell'inammissibilità di una modificazione della forma istituzionale. Viceversa, nel caso che tale principio non fosse affermato, introdurre una formula del tenore di quelle del primo gruppo rappresenterebbe un contrasto con la Costituzione stessa.

Il Presidente Terracini rileva che anche il problema della modifica in via legale della forma dello Stato è materia di esame della Sottocommissione, onde cadrebbe il motivo del rinvio, accennato dall'onorevole Mortati. Naturalmente non si può sapere ancora quale decisione sarà presa sull'argomento, ma ogni Commissario saprà fin da ora quale posizione assumerà di fronte al problema anzidetto e con il voto odierno non si farà che anticiparne in parte la risoluzione.

È evidente che chi voterà la formula che implichi fedeltà alle istituzioni repubblicane intenderà sostenere la tesi che non si possa perseguire un mutamento della forma dello Stato per via legale.

Lussu ritiene che non ci sia notevole differenza fra il giuramento di fedeltà alla Repubblica e quello di osservanza delle sue leggi.

Il Presidente Terracini ripete che nella Costituzione francese è detto esplicitamente che non si può chiedere la modifica della forma istituzionale dello Stato e si sbarra così la via ad ogni mezzo legale, sicché rimane solo quella dell'insurrezione.

L'onorevole Lussu, con le sue considerazioni dà per risolta una questione che, invece, è ancora da risolvere: quella dell'introduzione di una norma analoga nella nostra Costituzione. Personalmente ritiene che sia consigliabile, allo stato attuale delle cose, accogliere la proposta di rinvio dell'onorevole Mortati.

Lussu non comprende, una volta che la maggioranza ha votato per l'obbligo del giuramento, come si possa introdurre nella Costituzione una norma qualsiasi che consenta di rovesciare la Repubblica. Per evitare questo controsenso, il giuramento deve necessariamente essere di fedeltà alla Repubblica.

Il Presidente Terracini torna a chiarire che, per il momento, si è approvato soltanto l'obbligo del giuramento per i deputati; ma resta ancora da stabilirne il contenuto.

Pone ai voti la proposta dell'onorevole Mortati di sospendere ogni decisione in merito alla formula da usarsi per il giuramento fino a quando non sarà stabilito se nella Costituzione debba o non debba essere introdotta una norma relativa alla possibilità di modificare per via legale la forma istituzionale dello Stato.

(Non è approvata).

Il Presidente Terracini avverte che si deve ora decidere la formula da usarsi per il giuramento: se cioè esso debba riferirsi alla forma istituzionale repubblicana o all'osservanza soltanto delle leggi.

Leone Giovanni ritiene che nella formula da lui proposta: «I deputati giurano di esercitare il mandato nei limiti della Costituzione», si possa trovare la confluenza delle opposte tesi. Per essa il deputato potrà sempre esercitare il suo mandato nella maniera più insindacabile, purché non violi i confini della Costituzione. Se poi nella Costituzione verrà introdotta una norma sulla impossibilità di variare la forma dello Stato, è chiaro che una tale norma varrà anche per il deputato a delimitare la sua azione politica.

[Viene infine approvata la formula: «I deputati giurano fedeltà alla Repubblica democratica e alle sue leggi».]

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti