[Il 28 novembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione inizia la discussione sullo Stato come ordinamento giuridico e i suoi rapporti con gli altri ordinamenti.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 1 per il testo completo della seduta.]

Il Presidente Tupini pone in discussione il primo articolo proposto dall'onorevole Cevolotto, così formulato: «Lo Stato italiano è una repubblica democratica».

Togliatti. [...] Avverte inoltre di aver presentato altri due emendamenti aggiuntivi all'articolo in esame. Il primo è il seguente: «La forma repubblicana dello Stato non può essere messa in discussione né davanti al popolo né davanti alle Assemblee Legislative». Il secondo è così formulato: «I beni della Casa Savoia sono confiscati a favore dello Stato».

[...]

Il Presidente Tupini. [...] Pone in discussione il secondo degli articoli proposti dall'onorevole Cevolotto così formulato:

«Tutti i poteri spettano al popolo che li esercita o li delega secondo la Costituzione e le leggi».

Comunica che l'onorevole Togliatti ha presentato i seguenti due emendamenti aggiuntivi dell'articolo stesso:

«1°) La forma repubblicana dello Stato non può essere messa in discussione né davanti al popolo, né davanti alle Assemblee Legislative;

«2°) I beni della casa Savoia sono confiscati a favore dello Stato».

Apre la discussione sul primo di questi emendamenti aggiuntivi.

Lucifero osserva che con questa formula si giungerebbe a stabilire dei vincoli alla sovranità popolare. Il popolo si è data la forma repubblicana e, finché vuole tale forma, è giusto che essa sia mantenuta. Se domani però la maggioranza dei cittadini si orientasse in un senso diverso circa la forma istituzionale dello Stato, il popolo ha tutto il diritto di poterla cambiare. Dichiara di ritenere che qualunque limitazione alla sovranità popolare sia contraria alla democrazia.

Cevolotto, Relatore, rileva che la formula proposta dall'onorevole Togliatti non contrasta la possibilità dell'esplicazione della volontà popolare, ma mira soltanto ad impedire che si possa modificare la forma istituzionale dello Stato senza modificare la Costituzione, e che la forma istituzionale dello Stato possa essere messa in discussione, per esempio sotto la forma del referendum.

Osserva però che la formula è superflua perché, se vuole ovviare al pericolo che si chieda in qualunque momento un referendum che implichi una modificazione della forma repubblicana assunta dallo Stato, lo svolgimento di questo referendum è già reso impossibile dalla Costituzione che si sta facendo. Parimenti superflua essa è se si vuol dire semplicemente che una modificazione della forma repubblicana non può avvenire se non attraverso quelle forme che la Costituzione detterà per la modificazione della Costituzione stessa.

D'altra parte sarebbe non solo fuori di luogo, ma inutile, cercare di impedire che, anche nelle forme previste per la revisione della Costituzione, si potesse eventualmente chiedere, ove ci fosse una maggioranza che lo pretendesse, di modificare la forma istituzionale dello Stato. Ritiene, quindi, che l'emendamento proposto dall'onorevole Togliatti esprima la lodevole intenzione di dare una sicurezza alla forma repubblicana dello Stato, ma in realtà nulla aggiunga e nulla tolga a quello che nella Costituzione sarà previsto.

Il Presidente Tupini domanda all'onorevole Togliatti se, in base alla formula da lui proposta, dovrebbe essere considerato come reato un articolo di giornale che discutesse la forma repubblicana dello Stato.

Togliatti dichiara che l'aggiunta da lui presentata si propone di ancorare lo Stato italiano alla forma repubblicana. Tale formula ha una funzione storica e politica di notevole valore.

Ritiene giuridicamente non esatta l'osservazione dell'onorevole Lucifero, che con questa aggiunta si verrebbe a limitare la sovranità popolare; perché è proprio la sovranità popolare che ha scelto la forma istituzionale dello Stato e l'ha decisa per l'avvenire. Fa presente d'altra parte che l'ultima costituzione della Repubblica francese contiene un articolo, il 95, il quale dice press'a poco quanto è detto nella formula da lui proposta, e cioè che la forma repubblicana dello Stato non può formare oggetto di revisione.

Rispondendo infine al Presidente, chiarisce che l'affermare che la forma repubblicana non può essere messa in discussione davanti al popolo e davanti alle Assemblee Legislative, vuol dire che costituzionalmente la forma repubblicana diventa la forma permanente dello Stato italiano, ma non vuol dire certamente che sia un reato discutere la forma repubblicana dello Stato e dichiararsi monarchici. Questa, se mai, è una questione che riguarda la legislazione penale.

Il Presidente Tupini fa presente di aver posto la domanda solo perché il pensiero espresso nella formula risultasse chiaro.

Togliatti dichiara di ritenere che la sua formula non possa prestarsi all'interpretazione cui aveva accennato il Presidente con la sua domanda. Questo in esame è un articolo di Costituzione, non un articolo di codice penale. Se in un articolo di codice penale venisse fatta la stessa affermazione e poi seguissero le sanzioni, allora si potrebbe pensare che il contrastarvi costituisca un reato. Ma il dire nella Costituzione che la forma repubblicana dello Stato non può essere messa in discussione né davanti al popolo, né davanti alle Assemblee Legislative, non può voler significare altro, se non che non si può ripetere una consultazione popolare per decidere se lo Stato debba assumere la forma repubblicana o la forma monarchica, e che non si può nemmeno riproporre una tale questione davanti alle Assemblee Legislative. Conclude ripetendo che la formula da lui proposta risponde all'esigenza di ancorare lo Stato italiano alla forma repubblicana, anche per evitare motivi di dissenso e di discordia che potrebbero sorgere in seno alle masse.

Grassi fa osservare all'onorevole Togliatti che, mentre la formula della Costituzione francese è chiara, quella da lui proposta si presta alla interpretazione cui ha accennato il Presidente, e si risolve in un bavaglio imposto all'opinione pubblica italiana, contravvenendo ai più elementari principî della democrazia.

Ritiene che, o la Repubblica è fondata sulla convinzione generale, oppure non sarà certamente la Costituzione a mantenerla con le sue dichiarazioni. Un'affermazione come quella proposta dall'onorevole Togliatti sarebbe pericolosa, perché darebbe al Paese la possibilità di dover ricorrere all'insurrezione qualora si formasse in Italia una situazione la quale permettesse una restaurazione monarchica. Si dichiara perciò contrario all'aggiunta proposta dall'onorevole Togliatti, aggiungendo che potrebbe accedere alla norma contenuta nell'articolo 95 della Costituzione francese, ma formulata altrimenti.

Mastrojanni dichiara di essere contrario all'aggiunta dell'onorevole Togliatti, e di dissentire anche dalle considerazioni dall'onorevole Cevolotto sull'argomento. Ritiene che la formula precluda ogni possibilità alle aspirazioni di una massa di italiani, i quali sarebbero costretti a ricorrere alla violenza. Per evitare ciò si deve restare in pieno regime democratico, rispettando quelle libertà di pensiero, di coscienza, di stampa che sono state affermate come diritti inalienabili e imprescrittibili del cittadino. Una Costituzione può affermare delle realtà storiche, ma non può impegnare per l'avvenire l'evoluzione del pensiero. In un regime democratico deve essere consentito, in qualsiasi momento, di portare sulla ribalta della vita politica e sulla scena della storia quella che oggi potrebbe sembrare un'affermazione apodittica.

De Vita si dichiara d'accordo sullo spirito della proposta dell'onorevole Togliatti, in cui non vede alcuna limitazione della sovranità popolare. Ritiene che in regime repubblicano possano essere lecite alcune attività se mantenute entro determinati limiti, ma altre attività le quali superano questi limiti, possono essere benissimo considerate come attentati all'ordine costituito. Ritiene quindi che debba essere approvata una proposta come quella Togliatti, la quale tende effettivamente a rafforzare quest'ordine costituito che è l'ordine repubblicano.

Il Presidente Tupini comunica che l'onorevole Togliatti ha emendato la sua formula in questo senso:

«La forma repubblicana dello Stato non può essere oggetto di proposta di revisione costituzionale».

Dossetti, Relatore, propone una breve sospensione della seduta per dare ai Commissari la possibilità di riflettere su una norma la cui portata può provocare dissensi, pur essendo tutti d'accordo nei riguardi dell'obiettivo finale che è quello di consolidare definitivamente la Repubblica.

(La seduta è sospesa per alcuni minuti).

Il Presidente Tupini comunica che l'onorevole Dossetti propone la seguente formula sostitutiva di quella proposta dall'onorevole Togliatti:

«La forma repubblicana è definitiva. Né l'iniziativa popolare né il voto dell'Assemblea legislativa possono metterla in discussione».

Cevolotto, Relatore, per mozione d'ordine, dichiara di ritenere che, così come è nella Costituzione francese, la questione in esame debba avere il suo collocamento non in questa sede, ma là dove si tratta del modo di modificare o di rivedere la Carta costituzionale. Propone quindi che la questione venga demandata alla seconda Sottocommissione, pregando questa di farne oggetto di una deliberazione.

Moro si dichiara contrario alla mozione d'ordine dell'onorevole Cevolotto perché, avendo la prima Sottocommissione fissato la forma dello Stato, con il dichiarare che la forma dello Stato italiano è quella repubblicana democratica, ha il diritto di dire che questa forma è definitiva.

Grassi si dichiara favorevole alla mozione d'ordine dell'onorevole Cevolotto, perché alla prima Sottocommissione spetta solo di affermare qual è la forma dello Stato italiano, e non di stabilire se il tipo di Costituzione debba essere rigido o flessibile.

De Vita si dichiara contrario alla mozione dell'onorevole Cevolotto.

Il Presidente Tupini fa presente che la Costituzione francese colloca la questione in esame in un capitolo speciale dove si parla della revisione della Costituzione.

Ritiene che la questione della revisione della Costituzione sia di tale gravità e di carattere così generale da costituire il compito non già di una delle tre Sottocommissioni, ma dell'Assemblea Plenaria. Spetterà a questa di decidere circa la rigidità o flessibilità della Carta Costituzionale.

Moro fa presente che il problema in esame è soprattutto politico, perché ci si trova di fronte ad una istituzione repubblicana di recente creata in Italia, mentre ancora sussistono forze politiche disorganizzate, le quali alimentano le speranze di alcuni strati del popolo in un ritorno monarchico, sfruttandone la ingenuità.

Queste forze pensano che sia possibile il ritorno del re in Italia, e che ciò possa avvenire attraverso una decisione popolare o una semplice maggioranza conseguita nelle Assemblee parlamentari. La Sottocommissione deve preoccuparsi di questa situazione, e affermare una norma che dica al popolo italiano che vi è una sanzione sovrana che non può essere messa in discussione. Tale norma può trovare la sua più opportuna espressione in una formula che non si preoccupi troppo della revisione della Costituzione, ma delle speranze che vengono alimentate nell'ingenuità popolare e che costituiscono un pericolo per la stabilità dell'ordine costituito in Italia.

Togliatti si dichiara contrario alla mozione d'ordine dell'onorevole Cevolotto per i motivi esposti dall'onorevole Moro. Afferma che non si tratta in questa sede di preparare o di escludere la revisione del regime repubblicano, ma di risolvere un problema che esiste nel Paese, introducendo un motivo di pacificazione politica.

Mastrojanni si dichiara favorevole alla mozione proposta dall'onorevole Cevolotto ed illustrata dall'onorevole Grassi, osservando che le ragioni addotte dall'onorevole Moro non sono convincenti. Contesta all'onorevole Moro il diritto di definire ingenuo il popolo italiano, classificando come ingenuo un sentimento radicato nel suo animo.

Fa presente inoltre che il problema se la Costituzione debba essere rigida o flessibile esula dalla competenza della Sottocommissione, e che l'affermazione con la quale si vorrebbe togliere al popolo la possibilità di ritornare su altre posizioni, non risponde ai principî delle libertà che con tanta solennità sono stati più volte affermati in questa Costituzione.

De Vita ripete che la formula proposta dall'onorevole Togliatti non significa diminuzione della sovranità popolare. Un articolo del genere, inserito nella Costituzione, ha il significato che finché esso vige, nella Costituzione non può essere posta in discussione la forma istituzionale dello Stato. È chiaro, però, che l'articolo della Costituzione può essere modificato attraverso i modi di revisione previsti.

Il Presidente Tupini mette ai voti la mozione d'ordine presentata dall'onorevole Cevolotto.

Lucifero dichiara che voterà a favore di tale mozione

Dossetti dichiara di associarsi alle dichiarazioni fatte dall'onorevole Moro.

(La mozione dell'onorevole Cevolotto è respinta con 6 voti favorevoli, 8 contrari e 1 astenuto).

Lucifero propone che, stante l'ora tarda, la seduta venga rinviata.

Togliatti osserva che, dovendosi soltanto procedere ad una votazione, è opportuno continuare la seduta.

Lucifero obietta che non si tratta di votare, puramente e semplicemente, ma di fare una discussione sul merito della proposta avanzata dall'onorevole Togliatti.

Marchesi propone che la questione del rinvio o meno della seduta venga messa ai voti.

Il Presidente Tupini mette ai voti la proposta di rinviare alla seduta di domani la discussione sul merito della proposta dell'onorevole Togliatti.

(La proposta è approvata con 9 voti favorevoli e 6 contrari).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti