[19 dicembre 1946, prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione; seduta pomeridiana. Revisione degli articoli da deferire al Comitato di coordinamento.]

Il Presidente Tupini. [...] Fa inoltre presente che questo tema dei rapporti politici avrebbe dovuto concludersi all'articolo 7, ma invece fu estesa la discussione a punti che non erano compresi nelle proposte dei Relatori e furono votati i seguenti articoli riguardanti le forme dello Stato italiano e i provvedimenti nei confronti della Casa Savoia:

«Art. ... — Lo Stato italiano è una repubblica democratica. Essa ha per suo fondamento il lavoro e la partecipazione concreta di tutti i lavoratori all'organizzazione economica, sociale e politica del Paese».

«Art. ... — L'adozione della forma repubblicana dello Stato è definitiva e non può essere oggetto di normale procedimento di revisione della Costituzione».

«Art. ... — La legge disporrà l'avocazione allo Stato dei beni di Casa Savoia».

«Art. ... — Ai membri della Casa Savoia è proibita la residenza nel territorio della Repubblica».

Dovendosi dare ora un collocamento a questi articoli, fa presente che essi, per il loro carattere generale, andrebbero collocati in testa o in coda al testo costituzionale. Ritiene che la Sottocommissione debba limitarsi a stabilire tale collocazione, lasciando alla Costituente la definitiva decisione.

Apre la discussione su questo punto.

Dossetti si dichiara del parere che l'articolo riguardante la dichiarazione dello Stato come Repubblica, che qualcuno vorrebbe vedere in testa alla Carta costituzionale, sia da mettere invece in testa alla parte riguardante la struttura dello Stato, come esplicazione logica dei principî affermati nell'ordinamento precedente, anche perché, nella coscienza collettiva, l'adesione alla Repubblica democratica da parte di tutti gli italiani sarà tanto più approfondita, in quanto sarà sentita non come un cappello imposto un po' forzosamente all'apice del nostro ordinamento, ma come lo sviluppo logico ed ultimo di una catena che dal riconoscimento dei diritti della persona arriva all'affermazione dello Stato repubblicano.

Cevolotto, contrariamente allo schema di collocazione prospettato dall'onorevole Dossetti, ritiene che l'articolo riguardante la dichiarazione dello Stato come Repubblica vada collocato nella prima parte della Carta costituzionale, quella cioè che riguarda la sovranità, come è appunto nell'attuale Costituzione francese. Poiché non si sta facendo un trattato di sociologia, ma la Costituzione della Repubblica italiana, è del parere che, per un principio politico, questa Costituzione debba cominciare con l'affermazione: «Lo Stato italiano è una Repubblica democratica».

Moro associandosi alle osservazioni dell'onorevole Dossetti, fa presente che gli articoli in discussione non hanno formato oggetto di alcuna decisione da parte del Comitato di coordinamento, il quale ha ritenuto di doverne rimandare la decisione alla Commissione plenaria. Crede quindi opportuno che ciascuno si riservi di esprimere in quella sede il proprio parere sull'argomento.

Il Presidente Tupini comunica che rimane inteso che la decisione circa il collocamento di questi articoli è rinviata in sede di Commissione plenaria.

(La Sottocommissione concorda).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti