Evoluzione dell'Articolo
Il 29 novembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
«L'adozione della forma repubblicana dello Stato č definitiva e non puņ essere oggetto di normale procedimento di revisione della Costituzione».
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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 131.
La forma repubblicana č definitiva per l'Italia e non puņ essere oggetto di revisione costituzionale.
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Il 3 dicembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo nel suo testo definitivo:
«La forma repubblicana non puņ essere oggetto di revisione costituzionale».
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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 139.
La forma repubblicana non puņ essere oggetto di revisione costituzionale.
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Testo definitivo dell'articolo:
Art. 139.
La forma repubblicana non puņ essere oggetto di revisione costituzionale.
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A cura di Fabrizio Calzaretti