[Il 22 gennaio 1947 la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria discute sulla rieleggibilità del Capo provvisorio dello Stato. — Presidenza del Vicepresidente Tupini]

Cevolotto fa presente che nella seduta di ieri si è discusso l'articolo 78, concernente la forma di elezione del Presidente della Repubblica e la questione della sua rieleggibilità. Ora nel capitolo «Osservazioni» si accennava alla necessità di chiarire che la disposizione della non rieleggibilità non è applicabile nei confronti dell'attuale Capo provvisorio dello Stato. Tale punto però, è rimasto senza decisione. Crede pertanto opportuno che la Commissione si pronunci al riguardo.

Il Presidente Tupini richiama l'attenzione della Sottocommissione sull'osservazione dell'onorevole Cevolotto.

Fabbri, per mozione d'ordine, fa presente che nella seduta di ieri fu approvato a maggioranza di non escludere la rieleggibilità per il Presidente della Repubblica. Gli sembra perciò che il caso speciale sollevato dall'onorevole Cevolotto rientri nella regola generale.

Il Presidente Tupini osserva che qui si tratta di un caso transitorio, per quanto riguarda il Capo provvisorio dello Stato; si deve, cioè, decidere se si ritiene che qualunque disposizione concernente il Presidente della Repubblica possa implicitamente applicarsi al Capo provvisorio dello Stato o se è necessario formulare al riguardo un'esplicita dichiarazione.

Fabbri non è convinto dell'argomento addotto dal Presidente; comunque, per semplificare, ritira la sua osservazione.

Tosato osserva che la preoccupazione di introdurre una disposizione transitoria relativa alla posizione dell'attuale Capo provvisorio dello Stato non ha ragione d'essere in quanto, in ogni caso, è stabilito che il Capo dello Stato è rieleggibile. Non vi è quindi alcun ostacolo per la elezione dell'attuale Capo provvisorio a Presidente della Repubblica.

Leone Giovanni concorda esprimendo l'avviso che sulla rieleggibilità del Capo provvisorio dello Stato non vi possano essere dubbi. Reputa quindi superfluo inserire una disposizione al riguardo.

Il Presidente Tupini constata che da quanto i colleghi intervenuti nella discussione hanno argomentato è risultato chiaro che l'attuale Capo provvisorio dello Stato può essere eletto alla Presidenza della Repubblica.

(La Commissione concorda).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti