[Il 5 dicembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente inizia l'esame delle disposizioni finali e transitorie.]

Presidente Terracini. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Dobbiamo ora esaminare come ultima e conclusiva parte del nostro lavoro costituzionale le disposizioni finali e transitorie. Esse sono state proposte nel testo del progetto di Costituzione in numero di nove.

Bonomi Ivanoe. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Bonomi Ivanoe. Desidero presentare all'Assemblea una disposizione finale aggiuntiva che porta anche le firme degli onorevoli Nitti, Orlando Vittorio Emanuele, Conti, Nenni, Giannini, Corbino, Macrelli, Bencivenga, Targetti, Uberti, Calamandrei, Gullo Fausto, Porzio, Facchinetti, Piccioni, Cevolotto, Camangi, Lami Starnuti, Mazzoni, Chiostergi, Magrini, Persico, Priolo.

La formulazione aggiuntiva è del seguente tenore:

«Con l'entrata in vigore della presente Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni del Presidente della Repubblica e ne assume il Titolo».

L'Assemblea certamente ricorda come attualmente l'articolo 5 del decreto-legge 16 maggio 1946 disponga: «Fino a quando non sia entrata in funzione la nuova Costituzione le attribuzioni del Capo dello Stato sono regolate dalle norme finora vigenti in quanto applicabili». È evidente, pertanto, che se non si attribuisce, con apposita disposizione transitoria, al Capo Provvisorio dello Stato l'esercizio dei poteri di Presidente della Repubblica, si avrebbe una grave lacuna nell'ordinamento giuridico, in quanto che, per il periodo che va dall'entrata in vigore della Costituzione alla elezione del nuovo Presidente, il Capo provvisorio dello Stato non solo non avrebbe i poteri presidenziali di cui alla Costituzione, già entrata in vigore, ma non avrebbe più quelli di cui all'articolo citato. È, quindi, necessario stabilire che, per tale periodo, il Capo provvisorio dello Stato esercita i poteri del Presidente della Repubblica assumendone il titolo. E qui credo di interpretare il pensiero ed i sentimenti di tutta l'Assemblea salutando in Enrico De Nicola, che ha così degnamente tenuto il posto di Capo provvisorio dello Stato, il primo Presidente della nostra intangibile Repubblica. (L'Assemblea si leva in piedi ed applaude lungamente).

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. A nome del Comitato di redazione della Costituzione mi associo alle parole che ora ha pronunciato Ivanoe Bonomi. L'articolo che è stato proposto è una necessità, una indispensabile conseguenza, dal punto di vista tecnico giuridico, di quelle che sono le disposizioni vigenti.

L'articolo 2 della legge del 1946 stabilisce che il Capo provvisorio dello Stato dura in carica fino a che non sia eletto, in base alla Costituzione, il Capo definitivo; e poiché ad eleggere questo saranno le nuove Camere, occorrerà attendere le elezioni generali. Da altro lato l'articolo 5, che vi ha letto l'onorevole Bonomi, stabilisce che le attribuzioni del Capo provvisorio dello Stato sono, sino alla promulgazione della Costituzione, regolate dalle norme fin allora vigenti sul Capo dello Stato, in quanto tali norme sono compatibili con l'ordinamento repubblicano. Era un espediente inevitabile, finché non vi fosse la nuova Costituzione; ma ora la nuova Costituzione c'è ed entrerà fra breve in vigore. Sono in essa definite le funzioni del Capo dello Stato come Presidente della Repubblica. Tutto quanto concerneva la figura del Capo dello Stato nel cessato regime non ha più ragione d'essere; non vi sono più norme vigenti a tale riguardo. Ed allora si presenta come esigenza logica la necessità che il Capo provvisorio dello Stato eserciti le attribuzioni del Presidente della Repubblica; e, se è così, ne deve, sempre per coerenza logica, assumerne il titolo. È un ragionamento elementare e serrato, che si svolge come un sillogismo.

Ciò che ora voteremo toglierà, anche nel nome, un'ombra di provvisorietà sulla nuova Repubblica italiana, e gioverà nei rapporti internazionali. Ed avrà anche un altro significato che è nell'animo di noi tutti.

Il nostro pensiero si rivolge all'uomo, che, per la sua altissima personalità e per le sue mirabili doti, ha saputo realizzare il miracolo di raccogliere l'unanime fiducia di tutto il popolo italiano. (Vivissimi applausi).

Io prego il Presidente dell'Assemblea di mettere in votazione l'articolo aggiuntivo e prego l'Assemblea di votarlo senza discussione, perché così possa assumere quel valore di acclamazione che tutti noi rivolgiamo al primo Presidente della Repubblica italiana, nella persona di Enrico De Nicola. (Vivissimi, generali applausi).

Presidente Terracini. Chiedo all'Assemblea se essa intende approvare, senza discussione, come prima norma transitoria della nostra Costituzione il testo proposto dall'onorevole Bonomi e da numerosi altri colleghi dell'Assemblea stessa. (L'Assemblea si leva in piedi Vivissimi, generali applausi).

Dichiaro approvata all'unanimità la norma transitoria, che diverrà la prima delle norme finali e transitorie.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti