Evoluzione dell'Articolo

Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Disposizione transitoria V.

Se al momento delle prime elezioni della Camera dei senatori non sono costituiti tutti i Consigli regionali, si procede, anche per il terzo che essi dovrebbero eleggere, con il sistema adottato per gli altri due terzi.

La prima elezione dei Presidente della Repubblica, ove non siano gią costituiti tutti i Consigli regionali, ha luogo soltanto da parte dei membri dell'Assemblea Nazionale.

***

Il 6 dicembre 1947 l'Assemblea Costituente approva la seguente disposizione:

«La prima elezione del Presidente della Repubblica, ove non siano gią costituiti tutti i Consigli regionali, ha luogo soltanto da parte dei membri del Parlamento».

***

Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

II.

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

***

Testo definitivo:

II.

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

***

 

Precedente

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti