Evoluzione dell'Articolo
Il 20 dicembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente approva la seguente disposizione:
«La disposizione dell'articolo 76 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di leggi, avrà effetto dalla data di convocazione delle Camere».
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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
V.
La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, avrà effetto dalla data di convocazione delle Camere.
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Testo definitivo:
V.
La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
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A cura di Fabrizio Calzaretti