Evoluzione dell'Articolo

Il 20 dicembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente approva la seguente disposizione:

«La disposizione dell'articolo 76 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di leggi, avrà effetto dalla data di convocazione delle Camere».

***

Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

V.

La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, avrà effetto dalla data di convocazione delle Camere.

***

Testo definitivo:

V.

La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

***

 

Precedente

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti