[Il 10 gennaio 1947, nella seduta pomeridiana, la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere giudiziario.]

Il Presidente Conti. [...] Comunica che, a proposito dell'articolo 11 («Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procederà alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti»), l'onorevole Leone ha presentato una proposta di rettifica del seguente tenore:

«Le giurisdizioni speciali che entro cinque anni dalla data della presente Costituzione non saranno conservate con legge votata a norma dell'articolo 6, resteranno soppresse.

«Entro il medesimo termine si provvederà con legge alla soppressione dei Tribunali militari e delle altre giurisdizioni speciali penali esistenti.

«Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Costituzione si provvederà con legge alla soppressione del Tribunale supremo militare e al conseguente trasferimento della competenza del medesimo alla Corte suprema di cassazione».

Laconi ritiene eccessivo il termine di cinque anni dopo l'emanazione della Costituzione previsto per l'abolizione dei Tribunali militari.

Cappi osserva che i Tribunali militari dovranno restare in carica solo per i giudizi in corso.

Il Presidente Conti non crede che si possa affermare esplicitamente un tale concetto, perché si correrebbe il rischio di veder protrarre nel tempo e quasi indefinitamente le cause pendenti. Ritiene invece che si debba stabilire che non possono essere più iniziati procedimenti penali dinanzi ai Tribunali militari a decorrere da una determinata data e che i Tribunali stessi sono soppressi a decorrere da quell'altra data che dovrà essere stabilita.

Cappi adotterebbe la formula:

«I Tribunali militari restano in attività solo per l'esaurimento delle cause in corso e in ogni caso...».

Bozzi osserva che, prima di sopprimere i Tribunali militari definitivamente, è necessario che siano istituite le sezioni specializzate presso i Tribunali ordinari.

Mannironi propone che tale materia sia riservata alle norme transitorie.

Ambrosini concorda, ed aggiunge che bisogna trovare una formula più adeguata.

Il Presidente Conti invita l'onorevole Bozzi a presentare una nuova formulazione dell'articolo in parola.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti