[L'11 gennaio 1947 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere giudiziario.]

Il Presidente Conti riapre la discussione sull'articolo relativo alla revisione delle giurisdizioni speciali, proposto dall'onorevole Leone Giovanni e così formulato:

«Le giurisdizioni speciali che, entro cinque anni dalla data della presente Costituzione, non saranno conservate con legge votata a norma dell'articolo 6, resteranno soppresse.

«Entro il medesimo termine si provvederà con legge alla soppressione dei Tribunali militari e delle altre giurisdizioni speciali penali esistenti.

«Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Costituzione, si procederà con legge alla soppressione del Tribunale Supremo Militare ed al conseguente trasferimento delle competenze del medesimo alla Corte Suprema di Cassazione».

Fa presente che praticamente da oggi decorreranno almeno dodici mesi, prima che le competenze del Tribunale Supremo Militare siano trasferite alla Cassazione. Riterrebbe però opportuno mettere un termine per la cessazione del passaggio dei ricorsi al Tribunale Supremo.

Mannironi ritiene che la materia dell'articolo in discussione dovrebbe essere oggetto di disposizioni transitorie.

Il Presidente Conti è d'accordo.

Bozzi comprenderebbe nell'articolo anche un accenno al contenzioso tributario, in relazione al quale è sentita da tutti la necessità di una radicale revisione.

Mannironi propone di ridurre a tre anni il termine previsto per la revisione delle giurisdizioni speciali.

Uberti fa presente che il Parlamento, fin dall'indomani dell'emanazione della Costituzione sarà occupato da compiti veramente notevoli, per cui può darsi che entro tre anni non arrivi a rivedere tutte le giurisdizioni speciali.

Bozzi lascerebbe il termine di cinque anni. Ad ogni modo, la questione non gli sembra che sia giustamente impostata. A suo avviso, il procedimento di revisione può condurre per ciascuna giurisdizione speciale a tre conseguenze diverse: mantenimento, soppressione o trasformazione in sezione specializzata del giudice ordinario. Per prevedere anche quest'ultima ipotesi, modificherebbe il primo comma dell'onorevole Leone nella seguente maniera:

«Le giurisdizioni speciali che entro il termine di cinque anni non saranno conservate a norma dell'articolo 6, potranno essere trasformate nelle sezioni specializzate dei giudici ordinari previste dall'articolo...»

Ambrosini è contrario a tale dizione, in quanto per alcune giurisdizioni viene a cessare lo scopo per cui furono create a quindi non vi sarà alcun bisogno né di conservarle, né di trasformarle in sezioni specializzate.

Targetti preferirebbe la primitiva dizione:

«Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione, si procederà alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti».

Nella parola «revisione» si comprendono infatti tutte e tre le ipotesi a cui ha fatto cenno l'onorevole Bozzi.

Mannironi propone che si inserisca un capoverso in cui si dica che i giudizi eventualmente pendenti allo scadere del tempo fissato si intendono devoluti alla competenza della giurisdizione ordinaria.

Il Presidente Conti lascerebbe l'articolo nella sua primitiva formula.

Farini pensa che, in ultima analisi, questi organismi si manterranno in vita fino all'ultimo giorno del quinto anno. Sarebbe perciò favorevole a stabilire, come remora, un limite massimo di tre anni.

Laconi, per quanto riguarda la revisione delle altre giurisdizioni, non ha alcuna obiezione al termine di cinque anni, ma per i Tribunali militari stabilirebbe un massimo di tre anni.

Di Giovanni propone la seguente formula:

«Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procederà alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Tale termine è ridotto a tre anni per i Tribunali penali militari».

Il Presidente Conti è d'accordo. Alla dizione proposta dall'onorevole Di Giovanni aggiungerebbe l'ultimo comma della proposta Leone.

Mette ai voti l'articolo così formulato:

«Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procederà alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Tale termine è ridotto a tre anni per i Tribunali militari.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Costituzione si provvederà con legge alla soppressione del Tribunale Supremo Militare e alla devoluzione della competenza del medesimo alla Cassazione».

(È approvato).

[...]

Il Presidente Conti propone di coordinare il testo di tutti gli articoli approvati dalla Sezione.

Al termine del lavoro di coordinamento, gli articoli risultano così formulati:

[...]

Norma di attuazione.

«Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procederà alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Tale termine è ridotto a tre anni per i Tribunali militari.

«Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Costituzione si provvederà con legge alla soppressione del Tribunale Supremo Militare e alla devoluzione della competenza del medesimo alla Cassazione».

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti