[Il 13 novembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo IV «La Magistratura», Titolo VI «Garanzie costituzionali». — Presidenza del Vicepresidente Pecorari.

Vengono qui riportate solo le parti relative alla disposizione in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Castiglia. [...] Osservo innanzi tutto, per amore della chiarezza, che così come è formulato, ed inquadrato nella materia del progetto di Costituzione, il problema della soppressione dei tribunali militari dà luogo ad equivoci. Invero, l'articolo 95, sesto comma, dice che «i tribunali militari possono essere istituiti solo in tempo di guerra»; l'articolo VII delle disposizioni transitorie afferma che «entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Tale termine è ridotto a tre anni per i tribunali militari».

Questo articolo delle disposizioni transitorie, dunque, si occupa della revisione di questi organi speciali di giurisdizione. Capoverso: «Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Costituzione si provvede con legge alla soppressione del Tribunale Supremo militare e alla devoluzione della sua competenza alla Cassazione».

Dunque, nello stesso articolo si parla di soppressione del Tribunale Supremo e di devoluzione della sua competenza alla Corte di cassazione; ma a proposito dei tribunali militari di prima istanza non si parla di soppressione e della conseguente devoluzione, che sarebbe automatica, ad altro organo giurisdizionale: si parla unicamente di revisione, che non si sa in che cosa debba poi praticamente ed esattamente consistere.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti