[Il 21 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo IV della Parte seconda del progetto di Costituzione: «La Magistratura».

Vengono qui riportate solo le parti relative alla disposizione in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 102 per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. L'onorevole Nobili Tito Oro ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituirlo col seguente:

«La giurisdizione è esercitata, in materia civile e penale, dalla magistratura ordinaria; la giurisdizione in materia di atti amministrativi, quella in materia di contabilità e di pensione e quella in materia di reati militari sono esercitate dalle Magistrature speciali del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, e — rispettivamente — della Corte dei conti e dei tribunali militari.

«Non potranno essere istituite altre Magistrature speciali e quelle esistenti dovranno essere soppresse entro due anni dall'entrata in vigore della Costituzione.

«L'assunzione e la carriera dei magistrati ordinari e speciali sono regolate dalla legge organica sull'ordinamento giudiziario e — rispettivamente — da leggi speciali, votate — l'una e le altre — a maggioranza assoluta.

«Presso le sezioni specializzate, civili e penali, delle Magistrature di merito potranno essere assunti cittadini esperti secondo le norme dell'ordinamento giudiziario e processuale».

Ha facoltà di svolgerlo.

Nobili Tito Oro. [...] Il secondo comma è così formulato: «Non potranno essere istituite altre Magistrature speciali e quelle esistenti dovranno essere soppresse entro due anni dall'entrata in vigore della Costituzione».

Questa parte del mio emendamento investe in pieno l'oscitanza del progetto e impone che il principio della unità della giurisdizione non sia affermato per lustra: giurisdizioni speciali non potranno più essere istituite né con decreti-legge né con leggi, si vogliano queste approvate a maggioranza semplice, o si vogliano approvate a maggioranza assoluta; e quelle presentemente esistenti dovranno essere al più presto soppresse, secondo l'emendamento, non oltre i due anni dalla entrata in vigore della Costituzione.

[...]

Presidente Terracini. Prego i presentatori degli emendamenti svolti, dopo udite le dichiarazioni del Presidente della Commissione, di dichiarare se li mantengono.

[...]

Presidente Terracini. Onorevole Nobili Tito Oro, mantiene il suo emendamento?

Nobili Tito Oro. Gli emendamenti da me proposti sono stati tutti trasferiti o concettualmente o letteralmente addirittura, nel nuovo testo della Commissione; quindi, non occorrerà sottoporli a votazione.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti