[Il 27 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo IV della Parte seconda del progetto di Costituzione: «La Magistratura».]

Presidente Terracini. [...] L'onorevole Leone Giovanni ha presentato il seguente articolo 102-bis:

«Una legge disciplinerà il ricorso in Cassazione per violazione di legge contro le sentenze inoppugnabili pronunziate in tempo precedente da tribunali straordinari».

A questo articolo l'onorevole Persico ha proposto di sostituire alle parole: «pronunziate in tempo precedente», le altre: «pronunziate precedentemente alla sua entrata in vigore».

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Questa norma potrà essere inserita eventualmente fra le norme transitorie. La esamineremo in tale sede.

Persico. Siamo d'accordo.

Leone Giovanni. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Su che cosa?

Leone Giovanni. Sulla proposta fatta dall'onorevole Ruini di rinviare l'esame di queste norme alle Disposizioni transitorie.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Leone Giovanni. Sarò brevissimo, perché sono io il primo a sentire il morso dell'ora tarda.

Vorrei sottolineare soltanto ai colleghi la grande importanza di queste norme, ed aggiungere che queste norme si riferiscono in concreto a due soli casi, dei quali uno è stato già risolto legalmente, e l'altro resta in questo momento dolorosamente insoluto. Sono due le giurisdizioni penali straordinarie precedenti alla Costituzione. Una, la quale emanava sentenze inoppugnabili, non soggette ad alcuna impugnazione, neppure per difetto di giurisdizione: l'Alta Corte di Giustizia. L'altra giurisdizione è costituita dai tribunali militari straordinari per i reati comuni di rapina giudicati in seguito ad arresto in flagranza.

Per le sentenze dell'Alta Corte, le quali costituirono nell'adunanza plenaria dei Settantacinque motivo di perplessità di fronte ad una mia analoga richiesta, non c'è più materia per discutere, perché, con una legge recente, si è istituito il ricorso per Cassazione.

Quindi, questa prima pagina è chiusa, ed è chiusa anche l'obiezione di carattere politico, che ci rese perplessi in sede di Commissione dei Settantacinque.

Resta un'altra pagina che, per chi ha esperienza della vita penale in Italia, è dolorosissima. Oggi, in Italia, il reato di rapina, quando vi è l'arresto in flagranza, è giudicato da un Tribunale straordinario militare, composto in un modo veramente singolare: un Presidente generale, un Consigliere d'appello e un Giudice popolare. Questa giurisdizione straordinaria, neppure speciale, emana sentenze che possono importare perfino la condanna alla pena di morte, pena di morte che in questa legge, ad onta di un articolo della Costituzione già votato, resta ancora nella nostra legislazione. Avverso queste sentenze non esiste alcun ricorso, neppure per difetto di giurisdizione; sicché oggi può accadere che questi tribunali straordinari possono giudicare di reati, sui quali non hanno alcuna competenza, senza alcun diritto di reclamo all'imputato.

Ora, è bene che la Costituzione — nel momento in cui riconsacra il principio del divieto dei tribunali straordinari, nel momento in cui si vota il diritto per tutti i cittadini, come garanzia costituzionale, del ricorso in Cassazione per violazione di legge o per difetto di giurisdizione — possa stabilire anche una norma, che voteremo in questa sede se sarete d'accordo, e che metteremo nelle norme transitorie, la quale stabilisca, con effetto retroattivo, il diritto di ricorso avverso le sentenze pronunciate da questi tribunali.

Ciò facendo, noi avremo fatto opera di civiltà e avremo sovrattutto consentito alla legislazione italiana di rettificare un gravissimo errore, che segna il disonore della legislazione democratica italiana. (Approvazioni).

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ciò che ha detto l'onorevole Leone dovrebbe rendere titubante l'Assemblea. Egli stesso ha detto che erano aperte due pagine, ed una di esse è chiusa, perché è venuta una legge. L'altra è ancora aperta, perché non è venuta un'altra legge. Ma anche questa può venire, senza che si ricorra ad una norma costituzionale. Abbiamo proprio bisogno di mettere nella Costituzione questa disposizione? Potremo in ogni modo esaminare più attentamente la questione. Se si volesse deciderla ora, la Commissione si opporrebbe alla proposta Leone.

Presidente Terracini. Vi è la proposta del Presidente della Commissione di rinviare la soluzione di questo problema in sede di disposizioni finali e transitorie.

Leone Giovanni. Accetto la proposta.

(Così rimane stabilito).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti