Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformitą con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.

 

Per accedere alle discussioni sulla disposizione selezionare il collegamento "Successiva" qui sotto oppure una delle date nella colonna di sinistra.

Successiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti