Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformitą con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.[i]


 

[i] La legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 ha modificato la disposizione in:

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformitą con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

 

Per accedere alle discussioni sulla disposizione selezionare il collegamento "Successiva" qui sotto oppure una delle date nella colonna di sinistra.

Successiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti