[Il 2 dicembre 1947 l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo VI della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Garanzie costituzionali».

Vengono qui riportate solo le parti relative alla disposizione in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 135 per il testo completo della discussione.]

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Voglio far presente che, col sorteggio subito dopo tre anni, č minata la continuitą proprio nel periodo iniziale di esperimento della Corte, in cui non occorrerebbe che intervenisse il sorteggio.

Laconi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltą.

Laconi. L'onorevole Ruini ha, sia pure tardivamente, apprezzato l'osservazione nostra di poco fa. A me pare che nella sua dichiarazione sia contenuta la proposta di aggiungere: «hanno una durata massima di dodici anni». Ma se non si dice, si esclude che abbiano una durata inferiore; e quindi si esclude la proposta Ambrosini.

Presidente Terracini. Onorevole Laconi, mi pare che lei confonda la questione. Si potrą al massimo dire che, se la legge stabilirą che la prima o la seconda rinnovazione avvengano per estrazione, allora č certo che un dato numero di giudici nella prima tornata non resterą in carica dodici anni; ma, quando il meccanismo si sarą messo in moto, tutti i giudici resteranno in carica dodici anni.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti