[Il 5 dicembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente inizia l'esame delle disposizioni finali e transitorie.]

Presidente Terracini. [...] Gli onorevoli Perassi e Mortati hanno proposto la seguente disposizione transitoria:

«Fino a quando non sia entrata in funzione la Corte costituzionale, la cognizione delle controversie sulle materie indicate nel primo comma dell'articolo 126 della Costituzione è regolata secondo le norme vigenti».

L'onorevole Perassi ha facoltà di illustrare la sua proposta.

Perassi. Ritengo che questa disposizione sia necessaria dopo le deliberazioni prese dall'Assemblea per quanto concerne la Corte costituzionale. Non era nelle norme transitorie precedentemente formulate, perché nel testo primitivo del progetto le norme relative alla Corte costituzionale, alla sua competenza e alla sua attività andavano notevolmente al di là di quanto risulta dalle deliberazioni prese l'altro giorno. Che cosa si è stabilito? Nell'articolo 126 si è disposto che certe controversie sono attribuite alla Corte costituzionale. Si tratta di una competenza esclusiva. Il valore di questa norma sta precisamente in questo: nel creare un organo avente su quelle controversie una competenza esclusiva. Segue poi l'articolo che stabilisce come è costituita la Corte. Ma poi, nell'articolo 128, a differenza di quanto era previsto nel primitivo progetto, l'Assemblea Costituente si è limitata a dire che la legge stabilirà i modi e i termini per i giudizi sulla incostituzionalità delle leggi: quando la Corte dichiara la incostituzionalità della norma questa cessa di avere efficacia, ecc.

Ora, stando così le cose, quale sarebbe la situazione se non si dicesse nulla? La situazione sarebbe questa: che per certe controversie che sono indicate nell'articolo 126 mancherebbe un giudice o, quanto meno, potrebbero sorgere dei dubbi. Ora, avendo rinviato tutto a leggi successive, si pone un problema di diritto transitorio che si potrebbe risolvere in diversi modi: o creando qualche meccanismo transitorio, come si è fatto in casi analoghi in qualche altra Costituzione, o ponendo quello che è strettamente necessario. Che cos'è strettamente necessario? Evitare che certe garanzie giurisdizionali oggi esistenti restino sospese fino a quando non si sia creata la Corte e si siano adottate le leggi relative al modo di agire davanti alla Corte ed al suo procedimento.

In particolare (e questo è il lato delicato della cosa) secondo il diritto vigente ogni cittadino convenuto in giudizio civile o sottoposto a procedimento penale può eccepire avanti al giudice la illegittimità di una norma anche contenuta in un decreto legislativo. È noto, infatti, che secondo il diritto attuale ogni giudice è competente ad accertare la legittimità delle norme che è chiamato ad applicare, e questa competenza, per quanto riguarda i decreti legislativi, è riconosciuta ed è stata solennemente riaffermata sia in atti parlamentari sia dalla giurisprudenza.

Inoltre, nell'articolo 126 si attribuisce in via esclusiva alla Corte costituzionale, di cui si prevede la creazione, la competenza a giudicare sui conflitti di attribuzione. Anche per questo occorre disporre in via transitoria. Per queste considerazioni proponiamo una disposizione che provveda a queste esigenze di diritto transitorio. Il concetto è questo: lasciare le cose come sono; evitare che in questo periodo transitorio non vengano meno quelle garanzie che attualmente esistono. La norma che proponiamo è formulata così:

«Fino a quando non sia entrata in funzione la Corte costituzionale, la cognizione delle controversie sulle materie indicate nel primo comma dell'articolo 126 della Costituzione è regolata secondo le norme vigenti».

Con questa disposizione resta chiarito che le controversie che possono sorgere in giudizio circa la legittimità di una norma anche se contenuta in un atto avente valore di legge possono essere esaminate e decise dai giudici secondo le norme vigenti e con gli effetti che attualmente possono avere le loro decisioni, cioè limitati al caso concreto. La norma secondo la quale «quando la Corte dichiara l'incostituzionalità di una norma questa cessa di avere efficacia» esce dal diritto attuale e avrà applicazione soltanto quando la Corte sarà creata e sarà regolato tutto il procedimento relativo al sindacato sulla legittimità costituzionale delle leggi.

Per quanto concerne, poi, le controversie relative ai conflitti di attribuzione, che l'articolo 126 deferisce alla competenza della Corte costituzionale, la disposizione transitoria proposta significa che la competenza in tale materia resta per ora deferita alle sezioni unite della Cassazione secondo la legge del 1875.

Sono questi i criteri a cui s'ispira l'articolo proposto, che per le considerazioni esposte riteniamo debba essere inserito nel testo costituzionale.

Presidente Terracini. L'onorevole Ruini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Aderisco al concetto espresso dall'onorevole Perassi e lo traduco in due parole: creato il nuovo sindacato di legittimità costituzionale, affidato ad un nuovo organo, la Corte costituzionale, è chiaro che quel sindacato non potrà essere esercitato da altri organi, oggi esistenti, prima che sorga la Corte costituzionale. Forse non è necessario, ma, se si crede che vi possa essere un dubbio, votiamo, salvo rivederne la forma, la proposta Perassi-Mortati.

Malagugini. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Malagugini. A me pare che si tratti di un emendamento di certa importanza, che viene presentato all'ultimo momento. Forse sarebbe opportuno rinviarne a domani la discussione. (Commenti).

Presidente Terracini. Onorevole Malagugini, si tratta di un argomento molto semplice e chiaro. Non vedo la ragione di un rinvio.

Malagugini. Non insisto.

Presidente Terracini. Pongo in votazione la disposizione transitoria proposta dagli onorevoli Perassi e Mortati, di cui ho già dato lettura.

(È approvata).

Gli onorevoli Ambrosini, Cevolotto e Uberti hanno proposto la seguente disposizione transitoria:

«Nella prima formazione della Corte costituzionale i giudici restano in carica per tutto il periodo stabilito nell'articolo 127».

L'onorevole Ambrosini ha facoltà di illustrare la proposta.

Ambrosini. Questo emendamento aggiuntivo quasi non sarebbe indispensabile; ma, siccome nell'articolo 127 si prevede una legge, che regolerà il funzionamento della Corte, per evitare che questa legge possa portare una innovazione sul problema del quale ci siamo occupati, e data la necessità che la Corte costituzionale abbia un funzionamento continuativo per un certo periodo, in modo da stabilire una giurisprudenza costante, perché le istituzioni possano avere fondamento preciso, noi abbiamo creduto di presentare la proposta in esame.

Presidente Terracini. L'onorevole Ruini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Forse anche questo emendamento è pleonastico, ma la Commissione lo accetta, con riserva di rivederne la forma in sede di coordinamento.

Presidente Terracini. Pongo in votazione la proposta Ambrosini, Cevolotto ed Uberti, testé letta.

(È approvata).

L'onorevole Grassi propone la seguente disposizione transitoria:

«Fino a quando non sarà emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario, in conformità alle disposizioni della presente Costituzione, continueranno ad osservarsi le norme dell'ordinamento ora vigente».

L'onorevole Grassi ha facoltà di svolgerla.

Grassi. È una disposizione transitoria la quale tende ad evitare — e forse in questo non è pleonastica — che l'attuale Consiglio superiore della magistratura possa aver esso le funzioni e le attribuzioni che la Costituzione ha attribuito al futuro Consiglio superiore. Siccome, finché l'ordinamento giudiziario non stabilirà il nuovo Consiglio superiore, dovrà funzionare l'attuale, ritengo che la norma non sia pleonastica appunto perché tende ad evitare equivoci. La Commissione potrà poi vedere come coordinarla, ma io sento la necessità, per le responsabilità che assumo ora, di cercare di evitare equivoci in una materia così importante come quella costituita dalla carriera nella Magistratura.

Presidente Terracini. L'onorevole Ruini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Certo è che siamo andati incontro con un vero crescendo a tutto un sistema di precauzioni. Non v'è offesa, nell'usare la parola: «pleonastico»; possiamo tuttavia dire «non necessario». Mi sia lecito esprimere qualche dubbio su quanto propone l'onorevole Grassi. Il primo dubbio è se la disposizione sia necessaria; evidentemente, finché il Consiglio superiore della magistratura non avrà assunto la nuova struttura che gli abbiamo data, non potrà esercitare le nuove funzioni, che del resto son poche, e non sarebbe gran male se intanto, pei trasferimenti, si volesse investire il Consiglio attuale. Secondo dubbio: se noi dovessimo per tutti gli organi che abbiamo modificati stabilire una norma di questo genere, la serie degli emendamenti non avrebbe più fine. Malgrado questi dubbi, di fronte alle esigenze che l'onorevole Grassi avanza pel funzionamento del servizio, non mi resta che rimettermi, e non oppormi all'emendamento.

Presidente Terracini. Pongo in votazione la proposta Grassi, testé letta.

(È approvata).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti