Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

VII.

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformitā con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non sia entrata in funzione la Corte costituzionale, la cognizione delle controversie indicate nell'articolo 134 č regolata secondo le norme vigenti.

I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti