[Il 4 dicembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame di alcuni emendamenti agli articoli del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni», che erano stati rinviati.]

Presidente Terracini. [...] Passiamo agli articoli aggiuntivi.

L'onorevole Camposarcuno ha proposto il seguente articolo 125-bis:

«Il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni avverrà mediante decreti del Presidente della Repubblica per ogni ramo della pubblica Amministrazione».

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. La VIII disposizione transitoria dice al primo comma:

«Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il trapasso delle funzioni statali attribuite alle Regioni e quello di funzionari e dipendenti dello Stato, anche centrali, che si rende necessario in conseguenza del nuovo ordinamento».

Pertanto ritengo che in questa sede si dovrà esaminare l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Camposarcuno.

Presidente Terracini. Onorevole Camposarcuno, in sede di discussione dell'VIII disposizione transitoria potrà svolgere il suo emendamento.

Camposarcuno. Va bene.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti