[Il 5 dicembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente inizia l'esame delle disposizioni finali e transitorie.]

Presidente Terracini. [...] Passiamo alla VIII disposizione transitoria. Se ne dia lettura.

Schiratti, Segretario, legge:

«Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il trapasso delle funzioni statali attribuite alle Regioni e quello di funzionari e dipendenti dello Stato, anche centrali, che si rende necessario in conseguenza del nuovo ordinamento.

«Alla Regione sono trasferiti, nei modi da stabilire con leggi della Repubblica, il patrimonio, i servizi ed il personale delle Provincie».

Presidente Terracini. L'onorevole Recca ha proposto di sopprimere il secondo comma. Non essendo presente, si intende che abbia rinunziato a svolgerlo. Il Comitato di redazione ha presentato il seguente emendamento:

«Aggiungere il seguente comma:

«Fino a che non sarà provveduto al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative con gli altri enti locali restano alla Provincia le funzioni amministrative attualmente ad essa attribuite e quelle di cui la Regione le deleghi l'esercizio».

L'onorevole Mortati ha presentato il seguente emendamento:

«Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica Amministrazione il trapasso delle funzioni da attribuire ai vari enti ed organi di decentramento.

«La legislazione statale, nelle materie di cui agli articoli 109, 110 e 111, sarà abrogata e sostituita da norme direttive ed, in ogni caso, rimarrà priva di efficacia decorsi due anni dall'entrata in vigore della Costituzione.

«Fino a che le leggi statali e regionali non avranno provveduto alla redistribuzione delle funzioni amministrative, la Provincia ed il Comune continueranno ad esercitare quelle attualmente loro attribuite.

«Con leggi della Repubblica, previ accordi con le Amministrazioni regionali interessate, potrà essere disposto il passaggio a queste di funzionari e dipendenti dello Stato, anche centrali, reso necessario in conseguenza del nuovo ordinamento, salvo in ogni caso il rispetto dei diritti da essi acquisiti».

L'onorevole Mortati non è presente.

Uberti. Lo faccio mio e rinunzio a svolgerlo.

Presidente Terracini. Sta bene. Un altro emendamento è stato presentato dall'onorevole Colitto:

«Sopprimere la parola: amministrative, che si legge dopo la parola: funzioni, ed aggiungere a questa parola le altre: ed i poteri».

Ha facoltà di svolgerlo.

Colitto. Rinunzio a svolgerlo.

Presidente Terracini. L'onorevole Ruini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione su questi emendamenti.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Io riconosco senz'altro che è da accettare la proposta di soppressione del secondo comma fatta dall'onorevole Recca, posto che si è conservata la provincia.

Per il rimanente, l'emendamento dell'onorevole Mortati non modifica la sostanza del testo della Commissione, che è più semplice e breve. Potrà essere completato come forma, ma senza accettare ora formulazioni meno felici come tecnica di espressione costituzionale. Nel nostro testo sono due concetti assieme: il trapasso delle funzioni ed il trapasso del personale. Potremo separarli nella dizione definitiva; senza aggiungere, come l'onorevole Mortati propone, che saranno rispettati i diritti quesiti degli impiegati. Non v'è bisogno di metterlo nella Costituzione.

Si deve invece far posto ad un emendamento dell'onorevole Nitti, che ci siamo impegnati a considerare in questa sede: «Le Regioni, per la formazione dei loro uffici, trarranno il personale occorrente dalle Amministrazioni dello Stato e da quelle degli enti locali». L'Assemblea approvò il concetto, e rinviò alle norme transitorie. Vi fu anche una proposta di completamento, mi pare dell'onorevole Targetti, che, ammettendo la disposizione, aggiungeva che quando ciò fosse necessario, le Regioni avrebbero potuto assumere nuovo personale. L'eccezione è giusta; vi possono essere esigenze, alle quali non si potrà venir meno. Potremo aggiungere «salvo i casi di necessità»; formula da rivedere nel coordinamento.

L'onorevole Mortati propone poi il tema di ciò che avverrà delle leggi vigenti dello Stato, in relazione ai compiti legislativi dati alle Regioni. È tema che non attiene alla disposizione transitoria di cui ora ci occupiamo; è un emendamento aggiuntivo; ma comunque vediamolo ora.

Abbiamo, dunque, dato alle Regioni una funzione legislativa, nel limiti dei principî che sono stabiliti dalle leggi dello Stato. Dunque, in certe materie, lo Stato non può più legiferare minutamente; ma soltanto stabilire dei principî e delle direttive. Occorre senza dubbio procedere ad una revisione e modificazione delle leggi vigenti. Nel testo del nostro progetto, e precisamente nell'articolo che apre il titolo sulle Regioni, è detto che la Repubblica adegua la sua legislazione alle nuove esigenze dell'autonomia regionale ed alle funzioni legislative di questi nuovi Enti. Può essere opportuno mettere tale concetto qui, nelle disposizioni transitorie; lo vedrà il Comitato nel coordinamento. Occorre certamente considerare cosa sarà delle leggi attuali dello Stato, nelle materie ove interviene ormai legislativamente la Regione.

L'onorevole Mortati indica l'esigenza di rivedere le vigenti leggi; e vi appone un termine, decorso il quale, se non sono rivedute, si intenderanno abrogate. L'onorevole Adonnino non mette alcun termine, e dice che le leggi dello Stato continueranno ad aver vigore fino a che non si sarà realizzata la distribuzione dei compiti legislativi. Mi sembra che sia da adottare una posizione intermedia. Occorre stabilire un termine; ma non prescrivere una meccanica abrogazione delle leggi dello Stato. Si rischia di creare la confusione ed il caos, alla scadenza del termine stesso. Sarà uno dei termini, non infrequenti nella nostra legislazione, che si assume l'impegno di osservare; ma non hanno un valore tassativo; e tale, nel caso nostro, da abrogare le norme vigenti.

Uberti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Uberti. La questione in esame è certamente la più importante per la realizzazione della Regione. Noi ne abbiamo infatti stabilito la competenza legislativa; ma, per la sua pratica realizzazione, bisogna vedere come possono ingranarsi non solo le sue funzioni amministrative, ma anche quello che è il rispetto del campo legislativo alla Regione riservato.

Ora, io riconosco che le osservazioni dell'onorevole Ruini circa l'estrema delicatezza della disposizione che entro un determinato tempo — un biennio — debbano cadere per abrogazione le leggi, anche se la Regione non vi abbia provveduto, sono giuste; poiché però qualche cosa noi dobbiamo pur dire, propongo il seguente testo a modifica di quello presentato dall'onorevole Mortati:

«La legislazione statale, nelle materie di cui agli articoli ... dovrà essere adeguata entro 5 anni dalla entrata in vigore della Costituzione in ordine alla competenza legislativa riservata alla regione».

Riconosco infatti che il termine di due anni costituisce un periodo soverchiamente piccolo dato il lavoro veramente imponente che il nuovo Parlamento dovrà svolgere per adeguare la legislazione dello Stato ai suoi limiti di fissazione dei principî, delle norme generali, dei criterî fondamentali entro i quali dovrà contenersi la legislazione regionale.

Propongo quindi di ridurre in questi termini il testo dell'emendamento presentato dal collega Mortati.

Presidente Terracini. Onorevole Ruini, vuole esprimere il parere del Comitato?

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Accetto la proposta dell'onorevole Uberti. Se egli vorrà precisare la sua formulazione, io non avrò difficoltà ad accoglierla. Se no, vedrà di formularla il Comitato.

Presidente Terracini. Dobbiamo però aver presente, a questo riguardo, che v'è anche l'emendamento Tosato-Perassi, del seguente tenore:

«Nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione il Parlamento provvederà alla revisione delle leggi vigenti in relazione alle esigenze dell'articolo 109».

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Credo che si possa trovare una formula unica. Lo Stato deve adeguare la sua legislazione; finché ciò non avvenga, la Regione non sa quali siano i limiti nei quali potrà legiferare; è lo Stato che deve porli ed indicare i principî e le direttive. Finché ciò non avvenga, la Regione potrà dettare norme, legislative o regolamentari che siano, considerando come direttiva ciò che è stabilito nelle leggi attuali. Per una chiara determinazione di confini, si deve attendere che le leggi dello Stato siano convenientemente rivedute.

Potremo votare ora, se l'onorevole Uberti consente, l'emendamento Tosato-Perassi, che sostanzialmente coincide col suo, e sarà rimaneggiato nel coordinamento.

Uberti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Uberti. Aderisco alla formulazione degli onorevoli Tosato e Perassi.

Presidente Terracini. Mi pare che l'unica difficoltà sia quella del termine stabilito: l'onorevole Mortati parlava di due anni, l'onorevole Uberti di cinque, così come gli onorevoli Tosato e Perassi.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. La Commissione accetta il termine di cinque anni.

Moro. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Moro. Mi pare che il termine di cinque anni sia troppo lungo, considerato che questo adeguamento costituisce la premessa perché le Regioni possano a loro volta legiferare e funzionare. Quindi, se non due anni, proporrei per lo meno tre; che è il termine medio fra le varie proposte.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Mettiamo allora tre anni; auguriamoci che il termine non sia troppo breve.

Presidente Terracini. Sta bene. Pongo, pertanto, in votazione il primo comma della disposizione VIII:

«Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il trapasso delle funzioni statali attribuite alle Regioni e quello di funzionari e dipendenti dello Stato, anche centrali, che si rende necessario in conseguenza del nuovo ordinamento».

(È approvato).

Qui si inserisce l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Nitti, integrato dall'onorevole Ruini:

«Le Regioni, per la formazione dei loro uffici, trarranno il personale occorrente dalle Amministrazioni dello Stato e da quelle degli enti locali, salvo il caso di necessità».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ed ora veniamo alla formulazione degli onorevoli Tosato e Perassi, con l'intesa che la Commissione lo coordinerà nel modo migliore con la formulazione proposta dall'onorevole Uberti:

«Nel termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione il Parlamento provvederà alla revisione delle leggi vigenti in relazione alle esigenze dell'articolo ...».

Laconi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Laconi. Facevo osservare poco fa al Presidente del Comitato che, a mio modo di vedere, questa disposizione, giusta, manchi però di una logica premessa: io penso che essa debba essere integrata con la statuizione del termine di un anno o due per la costituzione delle Regioni.

Subito dopo è naturale si preveda la trasformazione, l'adeguamento della legislazione nazionale alle esigenze derivanti dal nuovo ordinamento.

Mi pare che dobbiamo stabilire prima di tutto questo termine, altrimenti è inutile aver creato l'ordinamento regionale. Noi saremmo favorevoli a stabilire anche un termine minore di un anno, dato che un breve tempo è sufficiente per indire le elezioni e creare i consigli.

Il Presidente del Comitato, al quale facevo questa proposta, mi diceva che, a suo avviso, è necessario, prima che siano costituite le Regioni, che esse stesse presentino allo Stato degli statuti che verrebbero dallo Stato adottati. Questa di fatto è la procedura seguita per la Sicilia e la Sardegna. Ma in quel caso particolare si aveva un punto di partenza perché quelle Regioni, Sicilia e Sardegna, avevano già un Alto Commissariato.

Ma come si può pretendere una procedura del genere dalle altre Regioni? Tanto più che gli statuti delle altre Regioni sono stati concessi come regolamenti interni, e non nella stessa maniera degli statuti delle isole e delle regioni mistilingui. Allo stato attuale la procedura più semplice è questa: che si stabilisca il termine — per esempio di un anno — entro il quale si costituiscono le Regioni, e poi le Regioni stesse provvedano a darsi un regolamento interno.

Uberti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Uberti. La questione sollevata dall'onorevole Laconi è veramente importante e riflette la esecuzione dell'istituzione dell'ente Regione, che è diversa dai quattro statuti speciali, perché sappiamo che, dei quattro statuti speciali, due li hanno con decreto già attuati e due sono in stato di elaborazione, e dovremo discuterli in Assemblea entro questo mese.

Per le altre Regioni, invece, mi sembra che il termine di un anno proposto dall'onorevole Laconi sia eccessivo, perché noi abbiamo già deliberato l'istituzione dell'ente Regione. Non appena votata la Costituzione, l'ente Regione è creato di diritto. Non rimane che la realizzazione. Io ritengo che nella prossima primavera, costituendosi il nuovo Parlamento, la Camera dei deputati e il Senato, dovrà essere nominato anche il Consiglio regionale, se non subito, in epoca più o meno vicina. Dovremo entro il mese di dicembre, oltre che fare la legge elettorale per la Camera dei deputati e la legge elettorale per il Senato, votare anche la legge elettorale per le Regioni. Questa non è una legge complicata, perché non v'è che da applicare il sistema della legge per la Camera dei deputati così come si è fatto per la Sicilia, dove è stato fatto un decreto quanto mai semplice; cioè si dovrà stabilire che i consiglieri regionali siano eletti in base a suffragio universale, con la proporzionale e con collegi provinciali. Quindi la legge non è molto complicata e può essere approvata rapidamente.

Ma è necessario arrivare a costituire entro breve termine il Consiglio regionale, perché è il Consiglio regionale che dovrà predisporre lo Statuto della Regione da proporre al Parlamento per la sua approvazione. Non può essere unicamente il Parlamento. È necessario pertanto che sia costituito il Consiglio regionale, il quale promuova questa formulazione. D'altra parte per organizzare, adeguatamente e in rispondenza ai rispettivi bisogni, la Regione, occorre che le singole Regioni predispongano tutta una serie di studi, in base ai quali formulare le relative proposte. E allora è necessario che sia nominato subito, entro il primo semestre del 1948, il Consiglio regionale, il quale promuova tutto questo lavoro. Praticamente comincerà a funzionare verso la fine del 1948, o anche nel 1949, in quanto occorrerà che una legge approvi lo Statuto. Ma appunto per non rimandare eccessivamente in pratica il funzionamento della Regione è necessario che il termine non lo fissiamo in un anno, ma in sei mesi.

Quindi accetto la proposta Laconi. Solamente la modifico e prego anche lui di accettare che il termine, anziché di un anno, sia di sei mesi.

Un'altra parola relativamente all'emendamento dell'onorevole Nitti. Vorrei che il Comitato di coordinamento intendesse in senso lato l'espressione «salvo casi di necessità», perché può essere che la Regione abbia bisogno di determinati specialisti locali.

Presidente Terracini. L'onorevole Ruini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Il suggerimento dell'onorevole Laconi e ripreso dall'onorevole Uberti, è distinto dal tema che consideravamo del termine per la revisione delle leggi statali. Qui si tratta di un termine per mettere in moto il congegno delle regioni. Bisogna senza dubbio che lo Stato si accinga subito a dar vita alle Regioni. Non so se il mezzo più pratico, o almeno il mezzo unico, sia quello di prescrivere un termine per eleggere i Consigli regionali. Né so se basteranno pochi mesi; il Ministero dell'interno non sarebbe di questo avviso.

Come si potrà promuovere la costituzione delle Regioni? L'onorevole Perassi, che mi è sempre prezioso collaboratore, mi suggerisce che si potrà subito dare ad un Commissario, per ogni regione, il compito di costituire al più presto possibile i Consigli regionali. Quando ero al Governo, ho predisposto i decreti che hanno, con i Commissari e le Consulte siciliana e sarda, gettate le fondamenta delle due autonomie isolane. Qui si tratta più semplicemente di preparare i Consigli regionali. (Commenti a sinistra). Allora quale altro sistema si può seguire? I Consigli regionali come si potranno costituire? In che modo? Vi dovrà essere qualcuno che dovrà convocarli e predisporre quanto occorre ad una elezione. Non saranno Commissari come in Sicilia e Sardegna; ma dovranno esservi, se si vuol promuovere la nascita delle Regioni. Né vi è peraltro da temere che il Commissario regionale sia un amministratore, che debba sostituirsi anticipatamente alla Regione. No; sarà un incaricato di predisporre le elezioni dei Consigli regionali ed il trapasso delle funzioni alla Regione, di cui abbiamo pur ora parlato. Sarà il metodo più semplice e più breve, che naturalmente non metteremo nella Costituzione; è soltanto uno spunto al quale ho creduto di accennare.

Corbino. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Corbino. Riconosco che l'osservazione del collega Laconi pone un problema che fino a questo momento non ci eravamo posti. Però vorrei pregare l'onorevole Uberti di ritornare nei termini che erano stati prospettati dall'onorevole Laconi, cioè a dire di un anno per la costituzione dei Consigli regionali, unicamente perché in sostanza noi nel primo semestre del 1948 dovremo fare le elezioni della Camera dei deputati e del Senato. Fissare immediatamente dopo l'elezioni dei Consigli regionali significa, a mio giudizio, esporre le elezioni stesse ad un largo astensionismo, perché il popolo si stanca. Invece, tenendo presente che v'è un emendamento dell'onorevole Nobili Tito Oro al 4-bis, che vorrebbe la ricostituzione dei Consigli provinciali entro sei mesi dall'entrata in vigore della Costituzione, noi potremmo fissare il termine per i Consigli regionali e per i Consigli provinciali entro un anno e fare le due elezioni contemporaneamente.

Moro. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Moro. Anch'io dissento dall'amico onorevole Uberti e aderisco a quanto ha detto l'onorevole Corbino, anche in considerazione del fatto che la legge elettorale per i Consigli regionali non è fatta né si sa se potrà essere completata nello spazio di questo mese di vita che ci resta. Quindi mi sembra sia prudenziale stabilire il termine di un anno.

Lussu. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Lussu. Concordo con il Presidente del Comitato, onorevole Ruini, nel vedere distaccati i due problemi: il problema, che si allaccia all'emendamento, di cui è questione ora, è uno; l'altro problema sui Consigli regionali è un altro. È inutile che mi soffermi sul primo, perché mi pare sia sufficientemente chiarito. Sul secondo invece può sorgere qualche dubbio; e il dubbio sorge in me meditando su quanto ha proposto l'onorevole Ruini. Trovo che la preparazione giuridica e politica dell'onorevole Ruini è grande, ma attraverso una sua speciale duttilità a risolvere le difficoltà nel quadro generale delle questioni pratiche che si presentano, è portato anche ad arrivare a delle soluzioni che certamente non è che ci facciano paura, ma destano in noi un certo qual timore sulla situazione della futura Regione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ma niente affatto.

Lussu. Vero è che col reingresso in abiti tutt'altro che modesti della provincia, che avevamo precedentemente licenziato in abiti dimessi, la Regione venne a soffrirne molto. È nella volontà dell'Assemblea che essa funzioni prevalentemente ispirandosi a motivi e ad esigenze locali sottratte il più che sia possibile dall'ambito degli interessi generali e dell'organizzazione dello Stato.

Ora, proporre che sia un commissario particolare quello che mette in movimento il primo ingranaggio dell'Ente regione, contrasta con lo spirito che è scaturito dalle discussioni che si sono fatte nell'Assemblea Costituente. Penso che, se fosse necessario in tutti i modi creare un organismo all'infuori dell'Ente regione come espressione di interessi o di organizzazioni locali esistenti, semmai dovremmo rivolgerci ad una rappresentanza paritetica di partiti oppure rimetterci senz'altro all'elezione del Consiglio regionale. Una volta che il Consiglio regionale è eletto e siede, il Commissario non c'entra. È il Consiglio regionale stesso che crea il suo organismo.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. D'accordo che il Consiglio regionale dovrà pensare all'organizzazione dei suoi servizi.

Lussu. Se è d'accordo con me, onorevole Ruini, la prego di non presentare neppure per ipotesi la intromissione del Commissario, il quale, dicevo, non ha niente a che vedere in questa faccenda.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ho detto che si deve incaricare il Commissario — che può essere anche un elemento regionale — di convocare il Consiglio regionale. Come si può farne a meno? Chi farà le liste, chi sceglierà i locali? Il Consiglio regionale, che non esiste ancora? E se il Commissario avrà l'incarico di preparare fin da ora quanto occorre per il trapasso dei servizi, perché il Consiglio regionale possa funzionare bene appena costituito, non vi sarà ragione di sparare a palle infocate. Sarà un grande vantaggio per la Regione; e non si potrà pensare che questa possa prendersi servizi ed uffici dello Stato, senza che un incaricato dello Stato intervenga nel passaggio.

Lussu. Chiedo di parlare, perché si tratta di una questione fondamentale.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà, ma le faccio osservare che non dobbiamo giungere ora ad alcuna conclusione.

Lussu. Temo equivoci, che creano altri equivoci. Cioè la Commissione od il Commissario, come lo si voglia chiamare, deve seguire le elezioni del Consiglio regionale e non precederle, perché se le precede non sono d'accordo.

Presidente Terracini. L'unica questione che è stata posta qui, e per cui v'è una formulazione precisa, è quella del termine entro cui debbono essere indette le elezioni per la costituzione dei Consigli regionali; tutto il resto esula per ora dalla nostra competenza.

Per intanto, votiamo l'ultimo comma di questa norma transitoria; poi porrò in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dai colleghi Laconi ed Uberti. Sarà infine il Comitato di redazione a dare forma definitiva a queste disposizioni.

Pongo in votazione la formulazione Tosato-Perassi, riservando al coordinamento l'indicazione dell'articolo in cui sono contenute le competenze legislative delle Regioni:

«Nel termine di tre anni dalla entrata in vigore della presente Costituzione il Parlamento provvederà alla revisione delle leggi vigenti in relazione alle esigenze dell'articolo..».

(È approvata).

Vi è ora il testo degli onorevoli Laconi ed Uberti, relativo al problema ora discusso, del seguente tenore:

«Entro sei mesi dall'entrata in vigore della Costituzione sono indette le elezioni per la costituzione dei Consigli regionali».

Gli onorevoli Corbino e Moro propongono di portare i «sei mesi» ad «un anno».

Domando agli onorevoli Moro e Corbino se la mantengono.

Moro. Ritiro la mia adesione alla proposta Corbino.

Corbino. Mantengo la mia proposta.

Lussu. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Lussu. Io voterò per un anno, quantunque sia noto che io sono uno dei maggiori fautori dell'ente Regione; ma credo che sia una saggia disposizione stabilire un termine superiore a sei mesi.

Uberti. Proprio lei, che per la Sardegna voleva le elezioni entro il 1947.

Lussu. Gli statuti particolari della Sardegna, della Sicilia, ecc. non c'entrano in questo caso. Qui si parla delle altre Regioni.

Credo che sarebbe saggia misura votare per un anno. Io non so se, perdurando le condizioni politiche attuali, questo Governo sia in grado di fare le elezioni, entro sei mesi. Meglio è stabilire un anno.

Fuschini. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Fuschini. Voglio far presente agli onorevoli colleghi che in materia elettorale noi non possiamo stabilire che dei termini molto generici, perché indire le elezioni per i Consigli regionali sarà un compito che spetterà a quel Governo che sarà costituito dopo le elezioni politiche. Però, bisogna tener presente che le elezioni dei Consigli regionali devono avvenire al più presto possibile dopo le elezioni politiche, perché il Paese ha bisogno ed ha necessità di essere posto in una tranquillità almeno relativa.

Ora, è indispensabile che le elezioni dei Consigli regionali, una volta che siano avvenute le elezioni politiche, non siano un pretesto, come si è spesso usato per le elezioni amministrative, per alterare indirettamente la posizione che si può essere verificata in materia elettorale politica. Ecco perché io ritengo che il termine di un anno sia più che sufficiente. (Commenti).

Presidente Terracini. Onorevole Fuschini, non vi sono proposte superiori ad un anno.

Fuschini. Sei mesi, a decorrere dall'approvazione della Costituzione, possono essere insufficienti. Bisogna tener presente che fra l'approvazione della Costituzione e le elezioni politiche intercorreranno almeno sei mesi, sia per elezioni sia per la formazione delle Assemblee legislative. Il termine di sei mesi non potrebbe essere osservato da nessun Governo futuro. Quindi, credo che il termine di un anno sia sufficiente per addivenire alle elezioni.

Presidente Terracini. Pongo in votazione pertanto la seguente formulazione:

«Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione sono indette le elezioni per la Costituzione dei Consigli Regionali».

(È approvata).

La disposizione VIII risulta nel suo complesso così approvata, salvo coordinamento:

«Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il trapasso delle funzioni statali attribuite alle Regioni e quello dei funzionari e dipendenti dello Stato, anche centrali, che si rende necessario in conseguenza del nuovo ordinamento.

«Le Regioni, per la formazione dei loro uffici, trarranno il personale occorrente dalle Amministrazioni dello Stato e da quelle degli enti locali, salvo il caso di necessità.

«Nel termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione il Parlamento provvederà alla revisione delle leggi vigenti in relazione alle esigenze dell'articolo ...

«Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione sono indette le elezioni per la costituzione dei Consigli regionali».

Passiamo ora all'esame del comma aggiuntivo proposto dal Comitato, di cui do ancora lettura:

«Fino a che non sarà provveduto al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative con gli altri enti locali restano alla Provincia le funzioni amministrative attualmente ad essa attribuite e quelle di cui la Regione le deleghi l'esercizio».

L'onorevole Ruini ha facoltà di illustrarlo.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Il concetto è questo: abbiamo, nell'istituire le Regioni, stabilito che si deve provvedere ad una distribuzione di servizi non solo fra lo Stato e la Regione, e fra la Regione, la provincia ed il comune. Finché questa distribuzione non abbia luogo, si è detto che la provincia potrà continuare ad esercitare le sue funzioni con le attribuzioni attuali. Aggiungerei, per maggior completezza, anche il comune.

Corbino. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Corbino. Faccio mio l'emendamento dell'onorevole Nobili Tito Oro del seguente tenore:

«Entro sei mesi dalla entrata in vigore della Costituzione saranno ricostituiti i Consigli provinciali in base alla legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148».

Presidente Terracini. L'onorevole Ruini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Non credo che quanto prevede ed autorizza già la legge per la convocazione dei Consigli provinciali debba diventare articolo di Costituzione. Basta un decreto; vogliamo fare d'una facoltà di convocazione un solenne testo costituzionale?

Uberti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Uberti. Sopra i Consigli provinciali non v'è nessuna deliberazione dell'Assemblea. Neppure nei lavori della Commissione dei Settantacinque alcunché si è deliberato per quanto riguarda il Consiglio provinciale; si è solo deciso che la Provincia sarà un ente autarchico. Sarà la nuova legge provinciale e comunale che dovrà stabilire se esisteranno, ed eventualmente in quale forma, i Consigli provinciali.

Targetti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Targetti. Onorevoli colleghi, io avevo avuto incarico dal collega Nobili Tito Oro di fare mio il suo emendamento, perché egli sapeva che questa sera sarebbe stato nella impossibilità di partecipare alla seduta. Ma giacché l'onorevole Corbino l'ha già fatto suo, non mi rimane che dire due parole su quanto ha osservato l'onorevole Ruini.

All'inizio del suo dire credevo di avere stasera la sorpresa di trovarmi d'accordo con lui, ma questa speranza mi è passata subito e mi sono accorto di essere in disaccordo. Quando abbiamo riaffermato la esistenza della provincia e ci siamo dati cura di affermare che la Provincia sarebbe risorta, cioè non sarebbe più morta, e sarebbe rimasta quale è sempre stata, cioè ente autonomo, e l'onorevole Uberti mi insegna che ente autarchico, se ha un significato specifico, ha proprio quello di governarsi da sé, si è implicitamente intesa né si poteva non intendere, che la Provincia avrebbe dovuto avere i propri amministratori, nominati come si nominano gli amministratori dei Comuni, come si sono nominati nel passato quelli della Provincia.

Dice l'onorevole Ruini: della formazione dei Consigli comunali non si è parlato nella Costituzione. D'accordo; ma v'è una necessità particolare di parlare della elezione dei Consigli provinciali, trattandosi di una diversa situazione. E la necessità è questa: qui ci siamo dati cura, onorevoli colleghi, ed è stato un pensiero premuroso, di affermare che entro un anno si devono eleggere i Consigli regionali, cioè i Consigli che dovranno amministrare qualche cosa che ancora non esiste. Si possono formulare gli auguri più vivi che la Regione nasca presto e nasca prospera, ed è per quest'augurio che abbiamo detto che entro un anno si devono nominare gli amministratori di questo nuovo ente che, per ora, esiste soltanto sulla carta. La Provincia, invece, si trova in questa particolare situazione. Mentre si è provveduto per legge alla nomina dei Consigli comunali, non s'è mai provveduto alla nomina dei Consigli provinciali, e ciò perché la Provincia si considerava già come estinta, ed allora i consiglieri provinciali sarebbero stati considerati come degli esecutori testamentari. Vi sarebbe stato qualche cosa di funebre nella loro nomina!

Ma oggi che la Provincia è risorta, bisogna correggere questa situazione. Come sono amministrate le province? Sono amministrate da quegli stessi cittadini che furono indicati dai Comitati di Liberazione Nazionale; altri amministratori, ove per condizioni locali questa rappresentanza dei partiti non poteva più essere mantenuta in vita, furono nominati attraverso il prefetto. Mi pare che sia questa anormalità di situazione che renda necessario che proprio nella Costituzione si dica che, mentre si è dato un termine massimo di un anno per costituire i Consigli regionali, si dia un termine massimo di sei mesi per la ricostituzione dei Consigli provinciali.

Lussu. Chiedo di parlare per una pregiudiziale. (Commenti).

Presidente Terracini. Sentiamo la pregiudiziale, onorevole Lussu.

Lussu. Credo che quando si viene di notte per una seduta di questo genere bisogna anche sopportare degli interventi; altrimenti si rinunzia alla seduta notturna.

Presidente Terracini. È questa la pregiudiziale, onorevole Lussu...? (Si ride).

Lussu. Mi duole che in questa questione non mi trovi d'accordo, anzi mi trovi in perfetto disaccordo col mio collega Targetti: un dispiacere di famiglia. Ed io devo aggiungere, per rendere ancor più doloroso questo dispiacere, che mi trovo perfettamente d'accordo col collega Uberti.

Quanto egli, infatti, ha affermato sulla questione della provincia è esatto; intendo dire obiettivamente esatto, storicamente esatto.

Se andiamo a rivedere tutto quello che noi abbiamo fatto e, prima di aver fatto, detto, a chiarimento di quello che abbiamo fatto, risulterà evidente che quanto il collega Uberti ha affermato è coerente alla realtà. La provincia, sì, è stata conservata come ente autonomo; ma il collega Targetti mi insegna che ci sono enti autonomi ed enti autonomi, e che noi non abbiamo per niente consacrato che la provincia debba rimanere intatta così come noi l'abbiamo conosciuta.

Presidente Terracini. Onorevole Lussu, sto attendendo la pregiudiziale.

Lussu. La pregiudiziale è che, se è vero quanto io dichiaro a conferma di quanto prima di me ha affermato l'onorevole Uberti, consegue che questo emendamento non si può neppure porre ai voti, perché altrimenti noi verremmo implicitamente a riconoscere la provincia come ente autonomo, così quale essa era trent'anni fa: il che è ben lungi dalle nostre intenzioni. (Commenti).

Fuschini. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Fuschini. Dobbiamo ricordare che l'Assemblea Costituente, agli articoli 120 e 121, ha stabilito che le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principî fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni. Le province e i comuni sono anche, quindi, circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Ora, bisogna tener presente che non è detto, come è stato già giustamente rilevato, che la circoscrizione amministrativa e autonoma della provincia debba avere gli stessi organi che aveva la vecchia provincia, ossia la Deputazione provinciale e il Consiglio provinciale. Noi, per quanto riguarda questa materia, non ci siamo nemmeno fermati, perché abbiamo ritenuto che la provincia potesse essere riformata senza che per questo essa venisse meno come ente autonomo.

Per i comuni dunque c'è una legge da noi approvata, la quale consente ad essi di risorgere con un ordinamento presso a poco analogo a quello che essi avevano prima del fascismo, cioè con un Consiglio e con una Giunta. Per le province invece non abbiamo fatto nulla di simile. Ora, bisogna che noi superiamo questa situazione provvisoria, bisogna che noi diamo una legge alla provincia, che regoli il modo come essa debba organizzarsi.

Sarà la Deputazione provinciale, sarà il Consiglio provinciale, sarà l'una cosa e l'altra insieme, o sarà l'una oppure l'altra: è evidente che sono tutti problemi che dovranno in qualunque modo venire risolti da una nuova legge. Non bisogna quindi confondere, egregi colleghi, quelle che sono le disposizioni che sono date per la Regione, con quelle che sono le disposizioni che debbono ancora esser date per la provincia con una legge speciale, dalla quale non si potrà prescindere.

Noi possiamo quindi fare quelle innovazioni che riteniamo più idonee, che riteniamo più adeguate al funzionamento della provincia.

Così io ritengo che per quanto si riferisce alla provincia che ancora esiste, che per volontà dell'Assemblea Costituente si è voluto mantenere, dobbiamo attendere che vi sia la legge integrativa dei suoi organi.

Quindi, nulla dobbiamo pregiudicare in disposizioni transitorie. Naturalmente, bisogna lasciare alle province le attribuzioni che esse avevano per l'antica legge, salvo a vedere quali attribuzioni si devono ad esse concedere secondo quella che sarà fa volontà del nuovo legislatore.

Targetti Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Targetti. Sapendo quanto sia poco proprio prendere la parola due volte sullo stesso argomento, mi limito a presentare un ordine del giorno; a trasformare, cioè il mio emendamento in un ordine del giorno del seguente tenore:

«L'Assemblea fa voti che entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione le Provincie abbiano la loro amministrazione elettiva».

Su questo, onorevoli colleghi, mi sembra che si debba essere tutti d'accordo. (Commenti al centro).

Malagugini. La verità è che si vuole uccidere la provincia! (Commenti al centro).

Targetti. L'onorevole Malagugini si irrita di un fatto che in realtà rappresenta una bella prova di quello che può una speranza che non si decide a tramontare. Gli egregi colleghi di quella parte dell'Assemblea non si rassegnano al fatto compiuto della risurrezione della provincia, nella quale si ostinano a vedere, a torto, una nemica della Regione. Questa combattività va ammirata e bisogna cercare di imitarla.

Piuttosto vorrei mettere in luce che questo è un tentativo che non può servire a niente. Non posso fare una citazione a memoria, ma sono sicuro che se si riprendono i resoconti delle discussioni che avvennero nell'Assemblea in occasione del ripristino della provincia, si vedrà che furono fatte proprio dalla Commissione dei Diciotto dichiarazioni esplicite — e fui io che ebbi, non dico la malizia, ma l'elementare prudenza di provocarle — dalle quali risulta che si era inteso di mantenere la provincia come ente autonomo, dotato di autogoverno, e quindi amministrata da amministratori nominati dal corpo elettorale. (Commenti al centro).

Ella, onorevole Piccioni, è stato forse uno di quelli che più si è addolorato di questa resurrezione della provincia, e, quindi, si spiega la sua insistenza continua che si manifesta in modo tale che dimostra la costanza dei suoi sentimenti. Ma io credo che in questo ordine del giorno nessuno possa trovare niente da ridire. Qualcuno lo voterà con un pensiero malinconico, considerando che ormai quello che è avvenuto è avvenuto; altri saranno lieti di vedervi la conferma di un fatto che essi auspicavano che avvenisse.

Lussu. Onorevole Presidente, la mia pregiudiziale vale anche per questo ordine del giorno.

Presidente Terracini. Sta bene. L'onorevole Corbino ha presentato il seguente ordine del giorno:

«L'Assemblea Costituente fa voti a che si proceda alla ricostituzione dei Consigli provinciali nel termine di un anno dall'entrata in vigore della Costituzione e non oltre la data di elezione dei relativi Consigli regionali».

Chiedo agli onorevoli Targetti e Corbino se non possono unificare i loro ordini del giorno.

Corbino. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Corbino. Sull'ordine del giorno Targetti si può raggiungere l'accordo e, quindi, ritiro il mio.

Laconi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Laconi. Vorrei far notare che il dire semplicemente che l'Assemblea «fa voti», quando si stabilisce il termine di un anno, mi pare sia troppo poco. Se diciamo «un anno», è opportuno che si usi una formula più impegnativa: per esempio «l'Assemblea stabilisce». Altrimenti mettiamo sei mesi.

Presidente Terracini. Non abbiamo mai votato ordini del giorno su materia non immediatamente costituzionale nei quali si facesse un'affermazione di questo genere. L'Assemblea ha sempre espresso un parere o dato un consiglio.

Pongo in votazione l'ordine del giorno Targetti-Corbino, testé letto.

(È approvato).

L'onorevole Ruini ritiene che si debba votare il comma aggiuntivo proposto dal Comitato di redazione?

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Sì.

Presidente Terracini. Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dal Comitato alla disposizione transitoria VIII, con l'aggiunta delle parole: «e al Comune», proposta dall'onorevole Ruini:

«Fino a che non sarà provveduto al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative con gli altri enti locali, restano alla Provincia e al Comune le funzioni amministrative attualmente ad essi attribuite e quelle a cui la Regione deleghi loro l'esercizio».

(È approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti