[Il 18 dicembre 1946, nella seduta pomeridiana, la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulle autonomie locali.]

Perassi a nome anche dell'onorevole Conti, propone la seguente norma transitoria:

«La legislazione dello Stato dovrà essere entro due anni riveduta per metterla in armonia con le norme costituzionali relative all'ordinamento delle Regioni e per attuare un largo decentramento».

Fabbri ritiene troppo breve il termine di due anni.

Il Presidente Terracini è d'opinione che due anni possano essere sufficienti per mettere la legislazione dello Stato in armonia con le norme costituzionali relative all'ordinamento della Regione, ma insufficienti per attuare un largo decentramento.

Mortati propone di modificare l'ultima parte nel senso di disporre che sia attuato un principio di largo decentramento che sarà determinato dalla legge e che troverà la sua attuazione all'atto stesso della costituzione dell'ente Regione.

Uberti ritiene che, se si aspettano due anni per coordinare la legislazione statale col nuovo ordinamento, praticamente l'ente Regione non potrà funzionare prima che tale periodo sia trascorso, perché quasi tutte le materie incluse negli articoli 3 e 4 sono oggi di competenza dello Stato.

Per avere dei risultati più immediati, preferirebbe una disposizione la quale, ad esempio, stabilisse che gli organi periferici dello Stato, competenti nelle materie di cui agli articoli 3 e 4 (come il Genio civile, gli Ispettorati agrari, ecc.) debbano passare senz'altro alla Regione all'atto della sua costituzione: non vorrebbe che la Regione creasse determinati organismi e nel contempo continuassero a sopravvivere organismi governativi.

Cappi non ritiene che nella Carta costituzionale si possa scendere a questi dettagli.

Il Presidente Terracini fa innanzitutto notare che la formula «entro due anni», non significa «alla scadenza di due anni»; come pure che la proposta riguarda, non tanto il trasferimento dei servizi, quanto e specialmente l'armonizzazione della legislazione statale con l'ordinamento regionale e l'attuazione di un largo decentramento. Ha poi l'impressione che si perda il senso della realtà; e ricorda come dopo l'annessione della Venezia Giulia, con tutta la buona volontà da parte dello Stato, siano occorsi degli anni affinché le organizzazioni pubbliche, anche le più modeste, così come esistevano e funzionavano sotto la legge austriaca, potessero progressivamente trasferirsi sul piano della vita del nostro Paese. Due anni per un così profondo mutamento dell'ordinamento statale non gli sembrano un termine eccessivo.

Ritiene del resto che, a cominciare dal Presidente della Repubblica, tutti coloro che si sentiranno buoni italiani faranno in maniera che questo passaggio si realizzi al più presto.

Fabbri propone di elevare il termine massimo a cinque anni, data la complessità della riforma.

Codacci Pisanelli propone di dire soltanto «al più presto», senza precisare il numero degli anni.

Il Presidente Terracini riassume la discussione e mette ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Codacci Pisanelli, che lascia indeterminato il termine massimo.

(Non è approvato).

Pone ai voti l'emendamento dell'onorevole Fabbri che porta il termine a cinque anni.

(Non è approvato).

Mette in votazione la proposta Perassi-Conti nel suo testo originale.

(È approvata).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti