[Il 1 luglio 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni».

Vengono qui riportate solo le parti relative alla disposizione in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 117 per il testo completo della discussione.]

Lami Starnuti. [...] Dicendo che la potestà legislativa delle Regioni deve essere adempiuta secondo le direttive ed i principî generali delle leggi della Repubblica, si crea la conseguenza, che tutta la tecnica legislativa dello Stato deve mutare. D'ora in poi le leggi dovrebbero contenere soltanto direttive o principî generali. Il collega onorevole Bozzi, diceva testé, che le norme direttive sono norme date alle Regioni e che i principî generali sono norme giuridiche vere e proprie con larghi spazi in bianco, i quali dovrebbero essere riempiti da questa nuova legislazione a carattere regionale.

Che cosa conseguirebbe dall'approvazione del nuovo testo, così stando le cose? Che lo Stato dovrebbe rifare tutta la sua legislazione su tutte le materie indicate nell'articolo...

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. L'abbiamo detto nell'articolo 106 che lei ha votato.

Lami Starnuti. Ma l'articolo 106 non si spinge a tanto. La necessità di rifare tanta parte della nostra legislazione importerebbe non solo un grande lavoro, ma importerebbe la paralisi, per lo meno iniziale, della Regione. Sostituire alle leggi vigenti nuove leggi che si uniformino ai nuovi criteri stabiliti dal nuovo testo della Commissione, è una impresa che richiederà studi e fatiche di molti anni.

[...]

Possiamo fare un'altra ipotesi e sollevare un altro dubbio. Vi può essere una materia od un gruppo di materie per la quale o per il quale manchi la legislazione dello Stato.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ma non c'è, guardi l'elenco! Mi dica una delle materie per cui non c'è la legge!

Lami Starnuti. L'onorevole Ruini non può non tener presente che una legge riguardante una o tutte quelle materie indicate nel testo, riguardi poi una parte soltanto delle materie medesime. Sono materie così ampie, che difficilmente la legislazione italiana può comprendere tutte le ipotesi e le possibilità. Ed allora, quando per un determinato aspetto della materia mancassero le direttive o mancassero i principî generali dello Stato che cosa farebbe la Regione? Dovrebbe rimanere inerte, come suggeriva il collega onorevole Bozzi, o avrebbe la potestà di fare essa norme legislative contenenti anche principî generali?

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti