[Il 2 luglio 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni».

Vengono qui riportate solo le parti relative alla disposizione in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 117 per il testo completo della discussione.]

Ambrosini, Relatore. [...] Il collega Lami Starnuti ha fatto però delle osservazioni degne di essere prese in considerazione. Egli ha prospettato dei dubbi per i quali forse voleva una risposta, ed anzitutto questo dubbio: che cosa se ne fa di tutta la legislazione statale esistente? Potrebbe la Regione cominciare a dettare norme sue quando esiste questa legislazione, oppure deve aspettare che lo Stato emani nuove leggi prima che essa Regione possa cominciare a mettere in funzione la sua potestà legislativa?

A noi sembra che la risposta sia semplice: resta in vita tutta la legislazione esistente. Non occorre dettare in proposito una applicativa norma esplicita, giacché si tratta di una conseguenza implicita, necessaria. Ipotizzare una conseguenza diversa significherebbe ammettere la possibilità che si stabilisca il vuoto nell'ordinamento legislativo, per lo meno relativamente ad un determinato gruppo di materie.

Ora, questo non è possibile. È assolutamente chiaro che tutta la legislazione esistente deve restare in vita fino a quando lo Stato, attraverso i modi ordinari di produzione di norme giuridiche, vada ad elaborare nuove leggi, infra i cui principî fondamentali le Regioni possono esercitare la loro potestà legislativa subordinata, complementare, perché tale è in ogni caso, ripeto, la caratteristica della legislazione regionale.

Un'altra osservazione faceva l'onorevole Lami Starnuti: se, per avventura, ci fossero delle materie per le quali non esistesse una legge dello Stato, sarebbe possibile alla Regione emanare norme proprie? Teoricamente, anzi, astrattamente, la domanda potrebbe porsi, perché, richiedendo una norma subordinata il presupposto di una norma principale, fondamentale, sarebbe imbarazzante ed incerta la posizione della Regione nell'ipotesi configurata dall'onorevole Lami Starnuti.

Ma in concreto il caso ipotizzato non esiste, come osservò l'onorevole Ruini ieri, in una sua interruzione. In concreto, tenendo presenti le materie elencate nell'articolo «concordato», o negli stessi tre articoli del progetto approvato dal Comitato dei Settantacinque — 109, 110, 111 — sicuramente possiamo dire che esse sono già impegnate, e completamente, dalla legislazione dello Stato.

Quindi, il pericolo derivante dall'ipotesi che concettualmente prospettava l'onorevole Lami Starnuti non esiste.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti