[Il 4 luglio 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni».

Vengono qui riportate solo le parti relative alla disposizione in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 117 per il testo completo della discussione.]

Tosato. Nella seduta di ieri, l'emendamento da me proposto all'articolo 109 è stato approvato con l'emendamento proposto dall'onorevole Perassi. Il testo approvato dispone pertanto: «La Regione emana norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti» non già dalle singole leggi dello Stato, ma, semplicemente, «dalle leggi dello Stato». La soppressione dell'aggettivo «singole» ha fatto sorgere qualche dubbio nel senso di una possibile confusione tra i principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in ciascuna materia, deferita alla competenza della Regione, con i principî generalissimi dell'ordinamento giuridico. Noi abbiamo chiaramente ripetuto e ci sembra che la formula adottata sia chiara, sufficientemente chiara, che per «principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato» intendiamo precisamente i principî fondamentali posti dallo Stato nelle singole materie deferite alla legislazione regionale, e non i principî generalissimi dell'ordinamento giuridico.

Quando ieri, prima della votazione, il signor Presidente mi ha chiesto se intendevo conservare il testo integrale dell'emendamento da me proposto in confronto al nuovo emendamento proposto dall'onorevole Perassi, ho dichiarato che la soppressione della parola «singole», chiesta dall'onorevole Perassi, non modificava affatto la sostanza normativa dell'articolo.

Ora, a precisazione e a conferma della identità del nostro pensiero, io presento un articolo, che indico come 109-bis, ma che propriamente andrebbe collocato nelle disposizioni finali e transitorie della Costituzione, del seguente tenore:

«Nel termine di 5 anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione, il Parlamento provvederà alla revisione delle leggi vigenti in relazione alle esigenze dell'articolo 109».

Resta così ben chiaro che fino a quando il Parlamento non provvederà alla revisione delle leggi che attualmente regolano in modo completo e totale le materie attribuite alla competenza regionale, per contenerle e limitarle alla posizione dei principî fondamentali, fino a quel momento la legislazione regionale non potrà intervenire. Così il contenuto delle disposizioni dell'articolo 109, integrato da questo 109-bis che propongo, resta chiarito e precisato, escludendo qualsiasi seria possibilità di dubbio.

Questo è il nostro pensiero, senza sottintesi.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Prendo atto con soddisfazione di quello che ha dichiarato l'onorevole Tosato, perché conferma che l'emendamento da lui accettato, su proposta Perassi, e votato dall'Assemblea, non modifica lo spirito e la portata del testo che egli aveva precedentemente formulato, e che era stato accolto dal Comitato.

Per quanto riguarda l'emendamento nuovo che egli propone, si tratta di disposizione transitoria, e credo sia necessario esaminarlo in quella sede.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti