[Il 5 dicembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente inizia l'esame delle disposizioni finali e transitorie.

Vengono qui riportate solo le parti relative alla disposizione in esame, mentre si rimanda al commento della disposizione VIII per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. [...] L'onorevole Mortati ha presentato il seguente emendamento:

«Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica Amministrazione il trapasso delle funzioni da attribuire ai vari enti ed organi di decentramento.

«La legislazione statale, nelle materie di cui agli articoli 109, 110 e 111, sarà abrogata e sostituita da norme direttive ed, in ogni caso, rimarrà priva di efficacia decorsi due anni dall'entrata in vigore della Costituzione.

«Fino a che le leggi statali e regionali non avranno provveduto alla redistribuzione delle funzioni amministrative, la Provincia ed il Comune continueranno ad esercitare quelle attualmente loro attribuite.

«Con leggi della Repubblica, previ accordi con le Amministrazioni regionali interessate, potrà essere disposto il passaggio a queste di funzionari e dipendenti dello Stato, anche centrali, reso necessario in conseguenza del nuovo ordinamento, salvo in ogni caso il rispetto dei diritti da essi acquisiti».

L'onorevole Mortati non è presente.

Uberti. Lo faccio mio e rinunzio a svolgerlo.

[...]

Presidente Terracini. L'onorevole Ruini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione su questi emendamenti.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. [...] L'onorevole Mortati propone poi il tema di ciò che avverrà delle leggi vigenti dello Stato, in relazione ai compiti legislativi dati alle Regioni. È tema che non attiene alla disposizione transitoria di cui ora ci occupiamo; è un emendamento aggiuntivo; ma comunque vediamolo ora.

Abbiamo, dunque, dato alle Regioni una funzione legislativa, nel limiti dei principî che sono stabiliti dalle leggi dello Stato. Dunque, in certe materie, lo Stato non può più legiferare minutamente; ma soltanto stabilire dei principî e delle direttive. Occorre senza dubbio procedere ad una revisione e modificazione delle leggi vigenti. Nel testo del nostro progetto, e precisamente nell'articolo che apre il titolo sulle Regioni, è detto che la Repubblica adegua la sua legislazione alle nuove esigenze dell'autonomia regionale ed alle funzioni legislative di questi nuovi Enti. Può essere opportuno mettere tale concetto qui, nelle disposizioni transitorie; lo vedrà il Comitato nel coordinamento. Occorre certamente considerare cosa sarà delle leggi attuali dello Stato, nelle materie ove interviene ormai legislativamente la Regione.

L'onorevole Mortati indica l'esigenza di rivedere le vigenti leggi; e vi appone un termine, decorso il quale, se non sono rivedute, si intenderanno abrogate. L'onorevole Adonnino non mette alcun termine, e dice che le leggi dello Stato continueranno ad aver vigore fino a che non si sarà realizzata la distribuzione dei compiti legislativi. Mi sembra che sia da adottare una posizione intermedia. Occorre stabilire un termine; ma non prescrivere una meccanica abrogazione delle leggi dello Stato. Si rischia di creare la confusione ed il caos, alla scadenza del termine stesso. Sarà uno dei termini, non infrequenti nella nostra legislazione, che si assume l'impegno di osservare; ma non hanno un valore tassativo; e tale, nel caso nostro, da abrogare le norme vigenti.

Uberti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Uberti. La questione in esame è certamente la più importante per la realizzazione della Regione. Noi ne abbiamo infatti stabilito la competenza legislativa; ma, per la sua pratica realizzazione, bisogna vedere come possono ingranarsi non solo le sue funzioni amministrative, ma anche quello che è il rispetto del campo legislativo alla Regione riservato.

Ora, io riconosco che le osservazioni dell'onorevole Ruini circa l'estrema delicatezza della disposizione che entro un determinato tempo — un biennio — debbano cadere per abrogazione le leggi, anche se la Regione non vi abbia provveduto, sono giuste; poiché però qualche cosa noi dobbiamo pur dire, propongo il seguente testo a modifica di quello presentato dall'onorevole Mortati:

«La legislazione statale, nelle materie di cui agli articoli ... dovrà essere adeguata entro 5 anni dalla entrata in vigore della Costituzione in ordine alla competenza legislativa riservata alla regione».

Riconosco infatti che il termine di due anni costituisce un periodo soverchiamente piccolo dato il lavoro veramente imponente che il nuovo Parlamento dovrà svolgere per adeguare la legislazione dello Stato ai suoi limiti di fissazione dei principî, delle norme generali, dei criterî fondamentali entro i quali dovrà contenersi la legislazione regionale.

Propongo quindi di ridurre in questi termini il testo dell'emendamento presentato dal collega Mortati.

Presidente Terracini. Onorevole Ruini, vuole esprimere il parere del Comitato?

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Accetto la proposta dell'onorevole Uberti. Se egli vorrà precisare la sua formulazione, io non avrò difficoltà ad accoglierla. Se no, vedrà di formularla il Comitato.

Presidente Terracini. Dobbiamo però aver presente, a questo riguardo, che v'è anche l'emendamento Tosato-Perassi, del seguente tenore:

«Nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione il Parlamento provvederà alla revisione delle leggi vigenti in relazione alle esigenze dell'articolo 109».

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Credo che si possa trovare una formula unica. Lo Stato deve adeguare la sua legislazione; finché ciò non avvenga, la Regione non sa quali siano i limiti nei quali potrà legiferare; è lo Stato che deve porli ed indicare i principî e le direttive. Finché ciò non avvenga, la Regione potrà dettare norme, legislative o regolamentari che siano, considerando come direttiva ciò che è stabilito nelle leggi attuali. Per una chiara determinazione di confini, si deve attendere che le leggi dello Stato siano convenientemente rivedute.

Potremo votare ora, se l'onorevole Uberti consente, l'emendamento Tosato-Perassi, che sostanzialmente coincide col suo, e sarà rimaneggiato nel coordinamento.

Uberti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Uberti. Aderisco alla formulazione degli onorevoli Tosato e Perassi.

Presidente Terracini. Mi pare che l'unica difficoltà sia quella del termine stabilito: l'onorevole Mortati parlava di due anni, l'onorevole Uberti di cinque, così come gli onorevoli Tosato e Perassi.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. La Commissione accetta il termine di cinque anni.

Moro. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Moro. Mi pare che il termine di cinque anni sia troppo lungo, considerato che questo adeguamento costituisce la premessa perché le Regioni possano a loro volta legiferare e funzionare. Quindi, se non due anni, proporrei per lo meno tre; che è il termine medio fra le varie proposte.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Mettiamo allora tre anni; auguriamoci che il termine non sia troppo breve.

Presidente Terracini. [...] Ed ora veniamo alla formulazione degli onorevoli Tosato e Perassi, con l'intesa che la Commissione lo coordinerà nel modo migliore con la formulazione proposta dall'onorevole Uberti:

«Nel termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione il Parlamento provvederà alla revisione delle leggi vigenti in relazione alle esigenze dell'articolo ...».

[...]

Presidente Terracini. [...] Pongo in votazione la formulazione Tosato-Perassi, riservando al coordinamento l'indicazione dell'articolo in cui sono contenute le competenze legislative delle Regioni:

«Nel termine di tre anni dalla entrata in vigore della presente Costituzione il Parlamento provvederà alla revisione delle leggi vigenti in relazione alle esigenze dell'articolo..».

(È approvata).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti