Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformitą con l'articolo 6.

 

Per accedere alle discussioni sulla disposizione selezionare il collegamento "Successiva" qui sotto oppure una delle date nella colonna di sinistra.

Successiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti