[L'8 marzo 1947 l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Vengono qui riportate solo le parti relative alla disposizione in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Ghidini. [...] E, sempre dando uno sguardo panoramico alla Costituzione, vado all'altro estremo del testo; cioè alle «Disposizioni finali e transitorie». Anzitutto, io direi soltanto «transitorie». Perché finali? Perché stanno alla fine?

Dunque, direi solo «transitorie» in quanto risolvono situazioni che non hanno carattere di immanenza, e servono ad attuare il passaggio da una legge all'altra.

In verità quasi tutte queste disposizioni obbediscono a tale concetto. Tutt'al più si potrebbe togliere da questa parte il primo comma dell'articolo I: «È proibita la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista» e l'articolo IV sul non riconoscimento dei titoli nobiliari, come, quelli che hanno carattere di temporaneità per collocarli — se resteranno — nel titolo «Dei diritti e dei doveri».

[...]

Benedettini. [...] Passo ora ad esaminare il secondo difetto organico del progetto di Costituzione. Esso risente eccessivamente del clima fazioso nel quale viviamo; risente in ogni sua parte del prepotere dei partiti di massa che, per la cieca disciplina di partito che li anima, portano a sacrificare la libertà e la dignità della persona umana al predominio della massa.

[...]

È per questo spirito fazioso che la Costituzione, mentre all'articolo 45 precisa che «non può essere stabilita nessuna eccezione al diritto di voto, se non per incapacità civile o in conseguenza di sentenza penale», poi limita questo diritto per responsabilità fasciste, e lo stesso dicasi per l'articolo 56 relativo al diritto di eleggibilità.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti