[Il 21 maggio 1947 l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo quarto della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti politici».
Vengono qui riportate solo le parti relative alla disposizione in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]
Ruggiero. [...] debbo richiamare opportunamente quella che fu una istanza avanzata in sede di Commissione dall'onorevole Togliatti, una istanza che era intesa a consacrare che una norma vietasse esplicitamente l'organizzazione del partito fascista. In effetti, noi troviamo che all'articolo primo delle disposizioni transitorie, l'istanza è diventata disposizione. Infatti l'articolo primo delle disposizioni transitorie dice: «È proibita la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista».
Condividendo naturalmente l'opinione dell'onorevole Togliatti, non posso non pensare che anche qui sarebbe molto difficile individuare in una formazione politica, in una organizzazione qualsiasi, un carattere tale da poter identificare in questa organizzazione il carattere fascista.
Anche qui, permane quindi la stessa difficoltà di valutazione ravvisata dagli onorevoli Togliatti e Marchesi circa quello che è l'oggetto ed il fine del mio emendamento. È evidente infatti che, se si forma un'associazione che sia intimamente fascista, questa non verrà mai alla ribalta con il corteggio dei fasci littori e col volo delle aquile imperiali; ma verrà sotto mentite spoglie ed allora noi ci troveremo nella condizione di non poterla individuare.
A cura di Fabrizio Calzaretti