[Assemblea Costituente. Seduta antimeridiana del 29 ottobre 1947.]

Presidente Terracini. L'ordine del giorno reca: «Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana».

Vi sono due questioni ancora da affrontare e decidere prima della sospensione dei nostri lavori: la prima è quella relativa all'elenco delle Regioni; la seconda si riferisce al terzo comma della prima disposizione transitoria del progetto di Costituzione.

Come i colleghi ricordano, era stata sospesa la decisione relativamente all'articolo 47 della legge sull'elettorato attivo, allo scopo, appunto, di decidere dapprima su questo terzo comma della prima norma transitoria.

Si tratta di vedere se in questo momento dobbiamo affrontare questa questione oppure l'elenco delle Regioni. Io penso che sarebbe meglio affrontare la discussione della norma transitoria, per i riferimenti che ha con la legge sull'elettorato attivo.

Il terzo comma della prima disposizione transitoria del progetto di Costituzione è del seguente tenore:

«Sono stabilite con legge limitazioni temporanee alla eleggibilità e al diritto di voto per responsabilità fasciste».

Il Comitato di redazione, avendo preso in esame la discussione avvenuta in questa Assemblea in sede di legge sull'elettorato attivo, ha proposto il seguente nuovo testo:

«Sono stabilite con legge limitazioni temporanee alla eleggibilità e al diritto di voto per i capi responsabili del regime fascista».

Il Comitato stesso ha proposto poi un ordine del giorno del seguente tenore:

«L'Assemblea Costituente afferma che le limitazioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo I delle Disposizioni transitorie della Costituzione, sono da applicarsi a coloro che hanno ricoperto le seguenti cariche nel regime fascista e in quello repubblicano sociale fascista:

1°) ministri e sottosegretari di Stato in carica dal 5 gennaio 1925;

2°) senatori, tranne quelli non deferiti all'Alta Corte di giustizia o per i quali l'Alta Corte ha respinto la proposta di decadenza; deputati delle legislature XXVII, XXVIII e XXIX, tranne i deputati della XXVII che non giurarono, o che furono dichiarati decaduti con la mozione del 9 novembre 1926 o che fecero parte della Consulta nazionale; consiglieri nazionali;

3°) membri del consiglio nazionale del partito fascista o del partito fascista repubblicano; membri del tribunale speciale per la difesa dello Stato e dei tribunali speciali della repubblica sociale fascista;

4°) alti gerarchi del partito fascista sino al grado di segretario federale (provinciale) incluso;

5°) ufficiali generali della milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio permanente retribuito, eccettuati gli addetti ai servizi speciali; ufficiali della guardia nazionale repubblicana, delle brigate nere, delle legioni autonome e dei reparti speciali di polizia della repubblica sociale fascista;

6°) capi di provincia e questori nominati dalla repubblica sociale fascista».

Gli onorevoli Russo Perez, Mazza, Condorelli, Lettieri, La Gravinese Nicola, Lagravinese Pasquale hanno presentato il seguente emendamento al testo della Commissione:

«Sopprimere il comma.

«Ove l'emendamento soppressivo non fosse approvato, sostituire il comma col seguente:

«Possono essere stabilite con leggi limitazioni temporanee alla eleggibilità e al diritto di voto per responsabilità fasciste, purché non si estendano a casi non contemplati da precedenti leggi e l'elettore non sia stato già sottoposto a giudizio individuale, nel qual caso sarà da rispettare il giudicato».

Non essendo presente l'onorevole Russo Perez e rinunciando gli altri firmatari a svolgere l'emendamento, passiamo al successivo emendamento degli onorevoli Colitto e Marinaro che è del seguente tenore:

«Sopprimere il comma.

«Subordinatamente, aggiungere: In nessun caso, però, potrà derogarsi a leggi precedenti più favorevoli e saranno rispettati i giudicati».

L'onorevole Colitto ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Colitto. Io dirò brevemente le ragioni, per cui penso che il mio emendamento debba essere accolto. Numerose norme sono state dal 1944 ad oggi emanate, che, considerando il regime fascista ora una «condizione permanente di illegalità», ora uno «stato di fatto mai legittimato», ora un «periodo di vacanza della giustizia», si sono proposte il fine di liquidare il sistema, che per oltre un ventennio aveva di sé improntato la vita del Paese, e spianare la via maestra della democrazia. Volgendo, ora, la nostra attenzione alle sole norme comminanti quella particolare sanzione, che è la sospensione dai diritti elettorali attivi e passivi, possiamo, salvo errore, affermare che ben tre provvedimenti legislativi (il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159; il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149; il decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 32) sono stati in detto periodo emanati, nei quali di detta sanzione è parola. E tali norme hanno preso in esame l'attività di tutti coloro, che, vissuti durante il regime, hanno tenuto cariche o si sono comportati in guisa da meritare la grave sanzione. E tutti sono stati sottoposti a procedimento, durante il quale si è indagato proprio se dovessero o no essere privati del diritto di voto.

Queste persone sono state giudicate. Nei confronti di ciascuna è stata emanata una sentenza, ora di assoluzione ora di condanna. Se nei confronti di alcuni (pochi o molti) non si è emanata la sentenza o addirittura non si sono fatte investigazioni, ciò è accaduto perché una norma legislativa stabiliva (appunto per determinare nel Paese un'aura di pacificazione) che il procedimento non potesse essere espletato, se fosse decorso il periodo di un anno dalla entrata in vigore della legge. Io ricordo in proposito l'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 25 aprile 1945, n. 149.

Ora, se di ogni persona l'attività, proprio ai fini della privazione o meno del diritto di voto, è stata esaminata e definita in base a norme e da magistrature create dalla nuova democrazia, se è certo che tutte le persone, che sono indicate nell'ordine del giorno proposto dal Comitato di coordinamento — tutte, nessuna esclusa — hanno subìto una procedura, avente la precisa finalità — ripeto — di accertare se esse potevano o no essere sottoposte alla sanzione della privazione del diritto di voto, se per ciascuna di esse è stata emanata una sentenza, per cui esse sono state o prosciolte o condannate alla privazione del diritto di voto per un determinato periodo di tempo, ritengo che sarebbe grave errore fare dei passi indietro, sottoponendo a novello esame una attività già esaminata. Noi verremmo a sottoporre di nuovo queste persone a procedimenti, noi verremmo di nuovo ad indagare se queste persone hanno o no il diritto di votare, mentre ciò è stato già fatto in base a disposizioni, che sono state emanate proprio dai Governi della liberazione dal 1944 in poi.

Vogliamo il «bis in idem»? Vogliamo di nuovo la distruzione dei giudicati? Vogliamo di nuovo norme di carattere retroattivo? Se questo è il desiderio dell'Assemblea, l'ordine del giorno si approvi. Ma se, nella patria del diritto, dobbiamo proporci di non ricadere più nell'errore di emanare leggi con effetto retroattivo, leggi, che distruggano l'autorità della res judicata, mi pare che il capoverso dell'articolo 3 delle disposizioni transitorie non debba essere approvato. E ciò senza dire che non è proprio opportuno lasciare nella Costituzione la traccia di una situazione contingente e di una faziosità, che ci auguriamo superata.

Ho proposto una subordinata. Ho detto: vogliamo che una norma, come che sia, venga in materia emanata? E sia! Ma allora, per lo meno, dobbiamo riconoscere efficacia a leggi precedenti più favorevoli e, per lo meno, dobbiamo far sì che siano rispettati i giudicati.

Chiarisco il mio pensiero. Vi sono persone, che non furono giudicate, ma acquisirono il diritto di non poter essere più giudicate. Si pensò allora — e giustamente — che certe posizioni dovessero essere definite con sollecitudine. Avrebbero dovuto essere definite entro il 29 aprile 1946. Possiamo ora, dopo diciotto mesi dalla scadenza del termine, fare, ripeto, passi indietro e tornare ad esaminare quelle posizioni? Che accadrà poi dei giudicati? Le leggi precedenti stabilivano una penalità in materia: stabilivano che le persone, sottoposte a procedimento, potessero essere private del diritto di voto per un tempo non superiore ai dieci anni. Le Commissioni, quindi, potevano privarle del diritto di voto anche per uno-due anni. In virtù, quindi, della disposizione precedente, un gerarca fascista ha bene potuto essere giudicato e condannato alla privazione del diritto di voto, per esempio, per due anni. Ora, se questi due anni andranno a scadere il 31 dicembre 1947, quale sarà la situazione di quel gerarca — approvandosi la disposizione, di cui ci stiamo occupando — di questo gerarca, il quale è stato già condannato ed ha già scontato la sua pena? Dovrebbe essere di nuovo privato del diritto di voto? E che dire di coloro, che, appartenendo a pubbliche amministrazioni, hanno subìto diversi procedimenti di epurazione e ne sono usciti prosciolti, e che oggi si vedrebbero privati dei diritti politici in base a nuove leggi, che eventualmente accoglierebbero quel criterio di condanna per categorie, che fu sempre escluso nella legislazione sulla epurazione? Ancora una volta vogliamo annullare la forza dei giudicati? Alla domanda non si può rispondere affermativamente. Non può rispondere affermativamente l'Italia, che ha al proprio attivo una tradizione fulgidissima di dottrina giuridica, l'Italia, che, inoltre, in ogni direzione grida un reciso «Basta!» con gli odi e le divisioni, che il popolo proprio più non sente ed anzi depreca, come profondamente deleteri per la sua vita ed il suo progresso.

Ecco perché io insisto nella mia proposta. Per lo meno si accetti la mia proposta subordinata.

Presidente Terracini. L'onorevole Benedettini ha proposto il seguente emendamento:

«Sopprimere il comma.

«Subordinatamente, dopo le parole: responsabilità fasciste, aggiungere: individuali già accertate con provvedimento definitivo.

«La limitazione non può essere superiore ad anni cinque».

L'onorevole Benedettini ha facoltà di svolgere l'emendamento.

Benedettini. Mi associo, per quanto riguarda la soppressione del capoverso, a quanto ha detto l'onorevole Colitto.

Io ho proposto un emendamento in via subordinata, perché ritengo che si possano escludere dal diritto di voto solo alcune persone, per responsabilità fascista, quando queste responsabilità siano già interamente accertate.

Pertanto, io escludo la possibilità che questo provvedimento vada esteso a intere categorie. Lo escludo in quanto, se vi sono responsabilità individuali accertate con provvedimento definitivo, non vedo perché individui già giudicati e che hanno avuto una precisa rivalutazione, per quanto riguarda le responsabilità o meno, debbano essere esclusi dal voto.

Si può essere stati consiglieri nazionali, si può avere appartenuto al partito fascista, ma si può essere state delle persone oneste, capaci e degne (Interruzioni a sinistra) di vivere nel nostro consesso, perché già con provvedimento definitivo è stata chiusa la loro situazione giuridica. Ecco perché ritengo ingiusto generalizzare un giudizio per intiere categorie ed escludere dal diritto di voto gente di indiscusso ingegno, di indiscussa preparazione e di indiscussa capacità. (Commenti a sinistra). Non è giusto ed è antigiuridico escludere da questo diritto categorie intere. Qui si riapre un'altra volta una piaga grandissima. Noi lavoriamo per la pacificazione e per questa ci siamo sempre battuti.

Se un individuo è stato già giudicato e si è detto: «del suo passato non se ne parla più e può partecipare alla vita degli italiani», ebbene, questo individuo ha il sacrosanto diritto di partecipare alla vita politica del nostro Paese! (Rumori a sinistra). Ripeto che non è dignitoso per noi italiani escludere intiere categorie: non è né dignitoso né giusto. (Commenti a sinistra).

L'appartenere a una categoria, quando si è stati persone oneste, non è sufficiente per essere esclusi da un diritto come il diritto di voto. Fortunatamente abbiamo delle possibilità, perché l'Italia è stata sempre la culla del diritto e non può ammettere che nelle nuove leggi sia così violato il diritto in una forma che farebbe rabbrividire. (Vivi rumori a sinistra).

Tonello. Hanno tradito il Paese e la Patria!

Benedettini. Una legge che vuol porre al bando intere categorie di cittadini e non fa le dovute discriminazioni non è legge, ma arbitrio: una legge può privare del diritto di voto dei cittadini, non in quanto abbiano ricoperto delle cariche, ma in quanto abbiano mal operato.

Vi sono indubbiamente tra i Ministri, i senatori, i deputati ed i consiglieri nazionali del passato regime uomini che rovinarono il Paese e che per leggerezza, o per malafede, o per vigliaccheria, o perché solo preoccupati dei loro interessi personali, furono incuranti del male che con la loro azione causavano all'Italia. Vi furono certamente uomini che specularono sul fascismo, si arricchirono ed aumentarono le loro ricchezze lavorando prima al servizio dei tedeschi e poi degli angloamericani, e che oggi speculano sulle rovine della Patria e sulle miserie del popolo italiano per accrescere i loro già pingui patrimoni. Codesti signori vanno privati del diritto di voto di cui non saprebbero che fare, e dovrebbero essere privati altresì delle ingenti ricchezze accumulate a danno delle classi povere del popolo italiano.

Vi sono però, onorevoli colleghi, fra i Ministri, i senatori, i deputati ed i consiglieri nazionali del passato regime, uomini di profondo ingegno, di vasta cultura e di larga preparazione nel campo economico, politico e sociale e dirò, particolarmente, sindacale (Rumori a sinistra), i quali non solo non hanno demeritato, ma hanno anzi ben meritato dal Paese; uomini che potrebbero dare in quest'ora un notevole contributo, se stessero ai posti di comando. (Rumori a sinistra). Sono uomini i quali si affermarono non perché fascisti, ma perché ben dotati di ingegno, di preparazione, di spirito d'iniziativa e che entrarono poveri nel fascismo e ne uscirono poverissimi ed onesti avendo servito il Paese in pace ed in guerra. (Vivi rumori a sinistra).

Moranino. Questa è apologia del fascismo!

Benedettini. Questo dico, non solo per le più alte cariche, ma anche per le minori, vale a dire per gli ufficiali, i podestà, i federali. (Rumori a sinistra).

Presidente Terracini. Onorevoli colleghi, prego di far silenzio.

Benedettini. Dunque se noi vogliamo punire i colpevoli — ed è giusto che così sia fatto — è necessario colpire gli uomini per le loro attività singole e non perché appartenenti a determinate categorie sociali.

Guardiamoci bene dal commettere un tale errore che certamente sconteremmo, giacché in tali questioni non possiamo dimenticare il fattore politico. Questo fattore ci porta a considerare che, oggi, quelli che furono fascisti vanno inquadrandosi negli altri partiti, cosicché si può affermare che non vi sia partito, dall'estrema destra all'estrema sinistra, che non conti tra le sue fila ex fascisti. (Commenti prolungati a sinistra).

Se una giusta legge priverà del diritto di voto coloro che come fascisti ebbero delle colpe, gli italiani, senza distinzione di parte, saranno contentissimi e noi elimineremmo sempre più la possibilità di rinascita del fascismo sotto qualsiasi forma. Se, al contrario, con una legge iniqua si priveranno del diritto di voto decine e decine di migliaia di ex fascisti, molti dei quali ebbero il solo torto di essere dotati di ingegno e di coltura (Proteste a sinistra) e di aver servito con senso di dovere e onestà la Patria, noi costringeremmo questi ex fascisti — oggi dispersi, divisi nei vari partiti — a ricostituirsi in unità, perché qualificati fra i reprobi.

Noi abbiamo il preciso dovere di interpretare il sentimento della maggioranza degli italiani... (Interruzioni a sinistra Rumori) e non di dare seguito alle parole di pochi spiriti i quali credono di farsi un nome, di passare alla storia, di imporsi all'attenzione delle masse proponendo emendamenti che avrebbero il solo effetto di dividere ancora più gli italiani. (Rumori a sinistra).

Una voce a sinistra. Doveva pronunciare ieri, 28 ottobre, questo discorso!

Presidente Terracini. Onorevole Benedettini, mi pare che lei stia sviando molto dall'argomento. La prego di restare all'emendamento.

Benedettini. Noi che da quest'Aula ogni giorno ci vantiamo di batterci per la libertà e la democrazia, dopo un ventennio di dittatura, non dobbiamo dare vita a leggi inique che la dittatura fascista non emanò mai... (Interruzioni a sinistra). Non facciamo — come disse un altro antifascista, l'onorevole Nitti — che nella Costituzione e nelle leggi noi si debba mettere insieme la parte peggiore del fascismo, senza mettere quella che fu la parte migliore. (Commenti a sinistra).

Io vi esorto a ricordare il passato, sia remoto che prossimo. E questo passato ci grida che nell'aprile del 1945 circa 300.000 italiani furono uccisi nel Nord. (Rumori vivissimi e prolungati a sinistra Interruzioni Commenti).

Barontini Ilio. Sono stati giustiziati, e giustamente[i].

Presidente Terracini. Onorevole Benedettini, le impedisco di proseguire su questo tono. La prego immediatamente di concludere. (Vivi rumori a sinistra).

Onorevoli colleghi, mi stupisco dell'assoluta mancanza di sensibilità politica che si manifesta. Nel momento stesso in cui, in una maniera che ritengo un po' più autorevole di quella di ciascuno dei membri dell'Assemblea, faccio un richiamo all'onorevole Benedettini, con le loro grida incomposte, tolgono ogni valore al mio richiamo, il quale o appare così obbligato, come fatto sotto la loro pressione o si perde in queste grida incomposte.

Onorevole Benedettini, mi rammarico vivamente per la frase che Lei ha pronunciato, e la prego di concludere immediatamente restando al tema del suo emendamento.

Benedettini. È, dunque, per un senso di pace e di concordia, che io avrei proposto di abolire senz'altro il terzo comma della disposizione: ma l'esito avuto dalla proposta dell'onorevole Bencivenga mi consiglia di presentare un opportuno emendamento subordinato:

«Dopo le parole: responsabilità fasciste, aggiungere: individuali già accertate con provvedimento definitivo.

«La limitazione non può essere superiore ad anni cinque».

Questo emendamento, che raccomando alla vostra approvazione, è destinato a dare forma e vita alla nuova legge; legge di giustizia e non di vendetta, di pace e non di odio.

Onorevoli colleghi, nel decidere, nel legiferare, non dimentichiamo le condizioni dell'Italia e degli italiani: l'una e gli altri vogliono pace, concordia, giustizia e lavoro. (Applausi all'estrema destra).

Lussu. Chiedo di parlare per una pregiudiziale.

Presidente Terracini. A che proposito?

Lussu. A proposito delle parole che sento pronunciare qui. Noi, l'ultima volta che abbiamo discusso di questo problema, in sede di articolo 47, ci siamo fermati, in seguito alla richiesta sospensiva presentata da un collega dell'estrema destra. Ma a me pare evidente, ed a ciascuno di noi pare evidente, che la sospensiva riguarda il punto dell'articolo 47 non ancora toccato. Quando io sento, quindi, riprendere questioni sulle quali ci siamo già pronunciati, ho l'impressione che usciamo dal Regolamento.

Presidente Terracini. Ho l'impressione che lei ancora non si sia reso conto, onorevole Lussu, che all'ordine del giorno questa mattina non c'è la legge sull'elettorato attivo, e che non stiamo trattando dell'articolo 47 della legge, ma del terzo comma della prima disposizione transitoria del testo costituzionale. È questo l'argomento intorno al quale l'Assemblea deve discutere e decidere. E ciò appunto in dipendenza di una decisione dell'Assemblea che, su proposta di uno dei suoi membri, ha deciso di discutere prima il terzo comma della prima disposizione transitoria della Costituzione, e poi, in dipendenza delle decisioni che saranno prese, circa le disposizioni dell'articolo 47 di quel progetto di legge.

Noi siamo pertanto in tema costituzionale ed ogni richiamo all'articolo 47 della legge sull'elettorato attivo è al di fuori della nostra discussione.

Lussu. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Lussu. Mi permetta, signor Presidente, che io dissenta.

Non sono d'accordo col suo punto di vista: noi ci troviamo oggi qui, all'improvviso, di fronte ad un problema che era ben chiaro nella volontà dell'Assemblea.

Il problema riguardava l'articolo 47. Oggi assistiamo ad uno scambio di parole, di ordini del giorno, alla rievocazione di principî sui quali avevamo già deciso con votazioni.

Ho, quindi, il diritto di chiedere che la discussione rientri nei suoi veri termini e che non sia consentito negare ciò su cui l'Assemblea ha deciso.

Mi pare che questa sia una questione procedurale estremamente chiara e legittima.

Presidente Terracini. Onorevoli colleghi, sull'incidente sollevato dall'onorevole Lussu, per prima cosa dirò che mi pare un po' avventato il dire che la questione sia stata portata all'improvviso all'Assemblea. Cinque giorni fa, quando esposi il programma di lavoro, ebbi occasione di specificare che avremmo trattato anche questo argomento. I colleghi che erano presenti certamente se ne ricorderanno.

Ma l'onorevole Lussu ha sollevato una questione più ampia: che, senza un'espressa decisione dell'Assemblea, la Presidenza ha sospeso la discussione di un disegno di legge in corso di esame ed ha — mi permetta, onorevole Lussu — surrettiziamente introdotto l'esame di un argomento che non doveva ancora essere presentato all'Assemblea.

Ricordo pertanto che nella seduta antimeridiana del 19 settembre, mentre si discuteva sul disegno di legge concernente la disciplina dell'elettorato attivo, l'onorevole Russo Perez presentò una mozione d'ordine con la quale sosteneva che non si potesse discutere ancora l'articolo 47 di quella legge se prima non si fosse deciso sopra il terzo comma della prima disposizione transitoria del progetto di Costituzione, e pertanto proponeva di sospendere la discussione in corso per riprenderla solo dopo approvato tale comma.

La mozione d'ordine fu discussa per un'intera mattinata dagli onorevoli Russo Perez, Mazzoni, Cianca, Bellavista, Schiavetti, Uberti, Marazza, Togliatti, Mastino Pietro, Condorelli, e la proposta di sospensiva fu, come risulta dal resoconto, dopo prova e controprova e votazione per divisione, approvata.

E la proposta di sospensiva era così stata spiegata dall'onorevole Russo Perez, come risulta dal resoconto sommario:

«Precisa che la sua proposta tende a che si sospenda la discussione dell'articolo 47 fino a quando l'Assemblea non abbia deciso sulla prima disposizione transitoria del progetto di Costituzione».

Nella seduta antimeridiana del 24 settembre l'Assemblea riprese in esame la questione, non già per ritornare sopra la decisione presa, ma per esaminare in qual modo pratico si potesse attuare la sospensiva approvata, avendo il Ministro dell'interno fatto presente che, allo scopo di preparare le liste elettorali in tempo debito, in vista di elezioni non troppo lontane, non poteva attendere oltre.

Leggo dal resoconto sommario:

«Scelba, Ministro dell'interno, ricorda che occorre avere al più presto lo strumento tecnico necessario per potere senz'altro procedere alla compilazione delle liste elettorali.

«Dato che l'articolo 47, sospeso, non è essenziale a tal fine, prega l'Assemblea di approvare la legge elettorale, con l'impegno del Governo di ripresentare le disposizioni contenute negli articoli 47 e seguenti in sede di legge sull'elettorato passivo, disposizioni che avrebbero valore naturalmente anche per la legge in esame».

«Uberti, Relatore, osserva che si potrebbe accettare la proposta del Ministro, per evitare un ritardo eccessivo nell'applicazione della legge. Propone peraltro di stralciare gli articoli 47-50 per farne una legge a parte, e non di rinviarli alla legge sull'elettorato passivo».

L'onorevole Ruini accetta questa proposta dell'onorevole Uberti, e l'Assemblea, dopo prova e controprova, approva la proposta dell'onorevole Uberti, fatta propria dall'onorevole Ruini.

Qual è, dunque, la situazione, onorevole Lussu? Questa, che l'Assemblea ha deciso — e non la Presidenza ha cercato di far accogliere dall'Assemblea — che l'articolo 47 fosse rinviato e in un secondo tempo ha accettato che esso fosse materia di un nuovo disegno di legge, e che questo disegno di legge fosse presentato e discusso solo dopo che l'Assemblea avesse deciso in ordine alla prima norma transitoria del progetto di Costituzione, che comprende il terzo comma di cui stiamo discutendo.

Mi pare, quindi, che le osservazioni dell'onorevole Lussu non abbiano fondamento, poiché l'Assemblea ha legittimamente disposto di mettere all'ordine del giorno di oggi questo argomento, sul quale occorre giungere ad una decisione, che renda poi possibile un disegno di legge che comprenda la materia dell'articolo 47 del vecchio disegno di legge.

Lussu. Chiedo di parlare per fatto personale.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Lussu. Ella mi attribuisce, signor Presidente, con eccessivo spirito critico, di avere posto in dubbio la serenità del Presidente nell'esercizio della sua carica. Quando ho detto che questo ordine del giorno ci era stato presentato di sorpresa, non ho inteso già di affermare che l'onorevole Presidente ci avesse sorpreso, per cui la discussione avvenisse mentre noi eravamo impreparati a sostenerla; ho inteso dire invece semplicemente che noi, di fronte a questa discussione, venivamo manifestamente a trovarci carenti di quegli elementi che i più — ed io in particolare — giudichiamo indispensabili e per seguire la discussione e per decidere in merito ad essa.

Non appena, quindi, ho ascoltato questi interventi, ho chiesto che mi venissero sottoposti gli atti ufficiali scritti, che noi non possiamo tutti i giorni andar ricercando, perché altrimenti dovremmo venir qui con delle valigie; ed è stato soltanto grazie alla cortesia di un collega che ne ho potuto prendere visione.

Io quindi non ho inteso di alludere se non ad una sorpresa soggettiva; non ho inteso cioè di muovere un appunto all'onorevole Presidente, perché non sarebbe stato il caso.

Circa poi il resto, l'onorevole Presidente mi consentirà che io mi dica sorpreso del modo come si procede in Commissione, per cui l'articolo 47, già per metà discusso ed approvato, improvvisamente viene ad essere ripresentato, insieme con l'altro prezioso articolo 50, in veste di una futura legge particolare da discutere.

Io mi permetto quindi di esprimere, per tutto questo, la mia più alta sorpresa.

Presidente Terracini. Onorevole Lussu, mi pareva di averle fornito gli elementi sufficienti perché lei arrivasse a comprendere che non è in sede di Commissione che tutto questo è stato deciso, ma in sede di Assemblea. Ora, è evidente che ognuno può essere più o meno soddisfatto dei risultati delle votazioni che avvengono in Assemblea, ma nessuno può dire che esse abbiano alcunché di recondito nei principî ai quali si richiamano e nel modo come si svolgono.

Lussu. Mi permetta, onorevole Presidente: io chiedo a lei e in pari tempo chiedo a tutti i colleghi dell'Assemblea di tener presente come il Regolamento che disciplina i nostro lavori contempli, al Capo XIV, la disciplina delle votazioni. V'è forse nel Regolamento stesso qualche altro luogo ove si parli ancora di tale disciplina e ove sia consentito che delle materie già sottoposte all'esame dell'Assemblea e da questa approvate possano divenir lettera morta?

È questa, onorevoli colleghi, una domanda che io rivolgo, sì, a tutti i colleghi dell'Assemblea, ma che rivolgo in modo particolare al Presidente.

Presidente Terracini. Onorevole Lussu, non riesco a comprendere le sue obiezioni.

L'Assemblea ha deciso, ed è appunto compito del Presidente di fare applicare ciò che è stato deliberato in quelle votazioni. Di ciò che lei ha detto potrà tenersi conto, se mai, quando l'Assemblea sarà chiamata ad esaminare quella nuova formulazione che il Governo presenterà. Se in quella formulazione non si terrà conto di ciò che l'Assemblea aveva già deliberato, la sua eccezione potrà essere sostenuta ed anche accettata. Ma in questo momento ella non può anticipare gli eventi, prevedendo che le decisioni dell'Assemblea saranno tenute in non cale.

Cianca. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Cianca. Ringrazio l'onorevole Presidente per l'esposizione fatta circa i precedenti di questo dibattito. Io pongo alla mia coscienza, prima che al Presidente, dei quesiti.

Noi abbiamo discusso in settembre l'articolo 47 della legge sull'elettorato attivo ed abbiamo approvato alcuni numeri compresi in quell'articolo. Vale a dire, abbiamo espresso la volontà della maggioranza della Assemblea su determinate sanzioni con cui devono essere colpite determinate categorie. Rimane acquisito all'attività di questa Costituente il fatto che su quei problemi delle soluzioni sono state prese.

Ora io domando a me stesso — e chiedo al Presidente — quale sia la sorte di questi punti che sono stati discussi e decisi. Vale a dire: è possibile oggi fare una discussione, la quale contraddice alle decisioni che sono state prese dall'Assemblea Costituente durante il dibattito dell'articolo 47? È vero che c'è stata la sospensiva, ma la sospensiva è intervenuta quando su determinate questioni — ripeto — la decisione era stata presa.

Lo stesso articolo che abbiamo sotto gli occhi è una modificazione di quella che è stata la decisione della maggioranza dell'Assemblea.

Presidente Terracini. È un ordine del giorno.

Cianca. Non solo si tratta dell'ordine del giorno, ma dello stesso articolo modificato, perché questo nuovo articolo, se mi permette l'onorevole Presidente, incide sulle decisioni da noi adottate in settembre.

Presidente Terracini. Onorevole Cianca, scusi se l'interrompo, ma è proprio per il desiderio di non prolungare una discussione che forse può essere evitata.

Lei aveva preso la parola in sede di quella discussione che io ho richiamato ed aveva lungamente esposto le sue considerazioni. Lei era contrario al rinvio ed ha anche motivato la sua opposizione.

Tuttavia l'Assemblea, allo scopo di evitare deliberazioni sulla legge dell'elettorato attivo che avrebbero potuto poi trovarsi in contrasto con una norma costituzionale, ha deciso di deliberare prima sulla materia costituzionale e poi di redigere la nuova legge.

Oggi si approva la norma costituzionale transitoria che aprirà la via della deliberazione sull'emendamento dell'onorevole Schiavetti all'articolo 47 della legge sull'elettorato.

Siamo quindi nell'ordine logico delle cose: stabilire prima la norma costituzionale e poi la norma legislativa.

Cianca. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Cianca. Io non contesto affatto le ragioni che lei ha esposte, però rilevo che arriveremmo a questa conclusione: che a un mese e mezzo di distanza l'Assemblea voterebbe oggi in pieno contrasto con quello che decise allora.

Presidente Terracini. Onorevole Cianca, l'Assemblea Costituente, in sede costituzionale, può votare una norma che porti alla necessità di modificare una norma legislativa. Questo è evidente. Può rammaricarsene qualcuno, ma d'altra parte non si può fare diversamente, dato che questa è un'Assemblea Costituente.

Lussu. Solo a scrutinio segreto si poteva annullare quanto, sull'articolo 47, abbiamo già votato.

Presidente Terracini. Onorevole Lussu, lei precipita i tempi.

Aspetti a fare constatazioni del genere.

Cianca. Vuol dire che noi ci rassegneremo a formulare dei giudizi sulla coerenza dell'Assemblea.

Presidente Terracini. Onorevole Cianca, ciascuno farà quello che crede più opportuno e doveroso.

Ritengo che si possa ora proseguire nell'esame degli emendamenti.

Gli onorevoli Dominedò e Giacchero propongono di sopprimere il comma.

L'onorevole Dominedò ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Dominedò. Non credo che occorra un apposito discorso per l'emendamento soppressivo, che ho l'onore di sottoporre al voto dell'Assemblea, sia pure a titolo personale insieme al collega Giacchero.

Mi limiterò a considerare che il suo spirito informatore è anzitutto di natura tecnica, giuridica e costituzionale, trattandosi qui di materia che, se mai, dovrebbe essere di competenza delle leggi speciali, come infatti è avvenuto con la legge che già risolve il problema, mediante limitazioni al diritto di voto nei confronti dei singoli soggetti, a seguito di apposito giudizio.

Se così è, ne deriva che una Costituzione democratica, protesa verso una costruzione positiva e non solamente limitantesi a una negazione del passato, non può introdurre condanne per categoria, distinguendo ancora una volta i cittadini optimo jure da quelli non optimo jure. Di qui il vantaggio, anche politico, di non fare nemmeno menzione dei relitti di un ordine totalitario che deve considerarsi come appartenente definitivamente al passato, nello sforzo creativo di una vera democrazia. (Commenti).

Uberti. V'è l'articolo 45 della Costituzione che lo rende necessario.

Presidente Terracini. Segue l'emendamento dell'onorevole Monticelli, del seguente tenore:

«Sostituirlo col seguente:

«Fino ad un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione la legge può stabilire una limitazione alla eleggibilità e al diritto di voto per rilevanti responsabilità nell'ex regime fascista».

Non essendo presente l'onorevole Monticelli si intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

Segue l'emendamento dell'onorevole Mortati:

«Sostituirlo col seguente:

«In deroga all'articolo 45, la legge potrà stabilire, per non oltre un quinquennio dalla data di entrata in vigore della Costituzione, limitazioni alla eleggibilità ed al diritto di voto per coloro che sono da ritenere responsabili, in grado eminente, della formazione e del mantenimento del cessato regime fascista per la natura delle cariche ricoperte o dell'attività esercitata, obiettivamente determinata, in una delle seguenti categorie:

membri del governo, del gran consiglio, degli organi legislativi, del tribunale speciale, della milizia volontaria sicurezza nazionale, delle gerarchie del partito fino al grado di segretario provinciale; funzionari direttivi militari e civili della cosiddetta repubblica sociale».

Ha facoltà di svolgerlo.

Mortati. Dichiaro di accettare il testo della Commissione, rinunciando ad una mia precedente proposta, la quale riguardava anche l'esclusione dal corpo della Costituzione della elencazione delle categorie degli esclusi dall'elettorato per indegnità fascista.

Insisto però sul mio emendamento per quanto attiene a due altri punti: in primo luogo nel richiedere che sia inserito, al principio del comma, l'inciso: «In deroga all'articolo 45». Questa inserzione mi sembra opportuna se non necessaria. Forse non è necessaria perché la stessa inserzione nella Costituzione di una disposizione transitoria, quale quella dell'ultimo capoverso dell'articolo 1, fa argomentare per il carattere eccezionale delle limitazioni in essa sancite. Tale carattere eccezionale può argomentarsi anche dalla sospensione che l'Assemblea ha deliberato dell'articolo 47 della legge sulle liste elettorali, al momento in cui si discutevano gli emendamenti dell'onorevole Schiavetti, sospensione motivata dalla convinzione che si vertesse in materia costituzionale.

Tuttavia, anche considerando tutto questo, credo sia opportuno stabilire in modo testuale che queste limitazioni costituiscono deroga all'articolo 45. Ciò perché l'articolo 45, in seguito alle modificazioni apportate al suo testo dall'Assemblea, consente l'esclusione del diritto di voto in caso di indegnità morale. Ora, potrebbe essere sollevato il dubbio che in questi casi di indegnità morale siano compresi o comprensibili anche casi di indegnità dovuta alla posizione politica del cittadino. Il che si deve escludere perché contrastante con il significato voluto attribuire a quella espressione. A mettere in rilievo tale significato giova operare un'interpretazione autentica all'articolo, attraverso la modifica da me proposta dell'ultimo comma dell'articolo 1, disposizioni transitorie, che tende a precisare il carattere di deroga alla norma generale in materia di limitazioni al diritto di voto.

Il secondo punto per cui mi distacco dal testo della Commissione riguarda la determinazione del termine massimo entro il quale queste sanzioni devono essere introdotte. Già il concetto della temporaneità è affermato in quel testo: ma a me pare opportuno delimitare l'estensione di questa in un quinquennio. Mi pare sia questo un termine sufficiente, essendo da presumere il sopravvenire dopo di esso di un periodo di normalizzazione, di attenuazione delle passioni politiche che non riabiliti di per sé gli ex-gerarchi fascisti, ma consenta, per l'elettorato passivo, di affidare alla stessa spontanea selezione del corpo elettorale la determinazione, in via di fatto, delle indegnità. Selezione che riuscirà tanto più rigorosa e soddisfacente quanto più il nuovo regime democratico si sarà consolidato nella coscienza dei cittadini, con la felice risoluzione dei problemi che affaticano la Nazione.

Presidente Terracini. L'onorevole Schiavetti ha proposto di tornare al testo primitivo del progetto. Ha facoltà di svolgere l'emendamento.

Schiavetti. Qui ci troviamo di fronte a due atti del Comitato di redazione che sono in contraddizione l'uno con l'altro ed a noi resta la legittima curiosità di sapere perché il Comitato ha affrontato così leggermente una contraddizione formale.

C'è la disposizione per cui sarebbero esclusi dall'eleggibilità e dal diritto di voto i capi responsabili del regime fascista. Poi v'è un ordine del giorno, sempre proposto dal Comitato di redazione, in cui si specificano le speciali categorie da escludere. E qui abbiamo la sorpresa, per non dire altro, di trovare fra i capi responsabili del regime fascista anche gli ufficiali della guarda nazionale repubblicana, delle brigate nere, ecc. Ora è evidente che qui v'è stata una certa improvvisazione da parte degli egregi colleghi del Comitato, e noi, che siamo solleciti del loro buon nome, non vorremmo che essi cadessero in una contraddizione che non farebbe loro onore. Animati quindi da spirito cristiano, facciamo la proposta, per troncare tutte queste discussioni ed anche per cercare di portare la discussione sopra un piano di sincerità, di ritornare al testo del primitivo progetto di Costituzione per cui sarebbero ammesse limitazioni temporanee all'eleggibilità e al diritto di voto per responsabilità fasciste. Questo ci permetterà poi, nella discussione sull'articolo 47, la più ampia latitudine e potremo quindi esaminare le singole categorie onde vedere quelle che sono da escludere e quelle che non sono da escludere. Altrimenti, in caso contrario, noi ci legheremmo le mani e rischieremmo di trovare degli egregi avvocati i quali ci direbbero che l'ordine del giorno è in contraddizione con l'emendamento del Comitato di coordinamento, e trarrebbero da questa contraddizione la possibilità di non arrivare a nessuna conclusione. Chi parla non è avvocato, ma è un uomo di buon senso animato da passione e volontà politica. Domando che si tagli corto a queste contraddizioni, le quali possono celare manovre di carattere politico, e che si ritorni al vecchio progetto di Costituzione.

Presidente Terracini. Il seguito di questa discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.


 

[i] Nel resoconto stenografico della seduta è riportata la seguente nota: «Errata corrige (vedi seduta antimeridiana n. 278 del 30 ottobre 1947, pag. 1735): leggi Scotti Francesco. Sono stati giustiziati giustamente i repubblichini; ma non sono mai stati 300.000».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti