Evoluzione dell'Articolo

Il 19 novembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Tutti i cittadini hanno diritto di organizzarsi liberamente in partiti politici, allo scopo di concorrere democraticamente a determinare la politica del paese.

È proibita la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del partito fascista».

***

Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Disposizione transitoria I.

È proibita la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

La disposizione dell'articolo 56 della Costituzione per l'eleggibilità a senatore non è applicabile ai ministri, sottosegretari di Stato, deputati e consiglieri nazionali fascisti.

Sono stabilite con legge limitazioni temporanee alla eleggibilità e al diritto di voto per responsabilità fasciste.

***

Il 29 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente comma:

«In deroga all'articolo 45 sono stabilite con legge limitazioni temporanee alla eleggibilità ed al diritto di voto per i capi responsabili del regime fascista, per non oltre un quinquennio dalla data di entrata in vigore della Costituzione».

***

Il 5 dicembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente dichiara annullato il secondo comma dell'articolo ed approva il seguente primo comma

«È proibita la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

L'intero articolo risulta pertanto approvato nella seguente formulazione:

«È proibita la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 45 sono stabilite con legge limitazioni temporanee alla eleggibilità ed al diritto di voto per i capi responsabili del regime fascista, per non oltre un quinquennio dalla data di entrata in vigore della Costituzione».

***

Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

XII.

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità, per i capi responsabili del regime fascista.

***

Testo definitivo:

XII.

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

***

 

Precedente

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti