[Il 19 dicembre 1946 la prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione inizia la discussione sul potere esecutivo, e nello specifico l'articolo riguardante i requisiti di eleggibilità del Presidente della Repubblica.

Vengono qui riportate solo le parti relative alla disposizione in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 84 per il testo completo della discussione.]

Il Presidente Terracini. [...] Apre la discussione sull'articolo 2:

«Eleggibilità. — Sono eleggibili tutti i cittadini per nascita, che abbiano compiuto cinquanta anni di età e godano dei diritti civili e politici.

I membri delle famiglie già regnanti non sono eleggibili».

[...]

Fuschini in merito al secondo comma, fa rilevare che nelle disposizioni, già approvate, sul potere legislativo, si usa l'espressione: «I membri dell'antica famiglia regnante non sono eleggibili», mentre nell'articolo in esame si parla di «membri delle famiglie già regnanti». Crede che sarebbe necessario un coordinamento tra le due formule.

Mortati aggiunge che di famiglie regnanti in Italia ve n'è stata una sola, e quindi non è giustificato il plurale.

Tosato, Relatore, informa che il Comitato ha tenuto presente la formula usata per il potere legislativo, ma non ha trovato di suo gradimento l'espressione «antica famiglia regnante». Ha pensato altresì di usare per il Presidente della Repubblica una formula ancora più precisa, per escludere ogni famiglia che abbia regnato in Italia o in una parte qualsiasi dell'Italia.

Il Presidente Terracini per ragioni di forma, consiglia la dizione:

«I membri di famiglie già regnanti non sono eleggibili».

Pone ai voti il secondo comma dell'articolo 2, così modificato.

(È approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti