[Il 19 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione discute sul coordinamento degli articoli sul potere legislativo.]

Il Presidente Terracini comunica che la Sottocommissione deve pronunciarsi sugli articoli relativi al potere legislativo, quali risultano dal lavoro del Comitato di coordinamento, il quale ha proposto anche qualche emendamento.

[...]

Il Presidente Terracini. [...] Pone ai voti l'articolo 10:

«I membri dell'antica famiglia regnante non solo eleggibili.

«Nessuno può essere contemporaneamente membro delle due Camere».

«La legge potrà stabilire altri casi di ineleggibilità e di incompatibilità».

(È approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti