[L'8 marzo 1947 l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Vengono qui riportate solo le parti relative alla disposizione in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Ghidini. [...] E, sempre dando uno sguardo panoramico alla Costituzione, vado all'altro estremo del testo; cioè alle «Disposizioni finali e transitorie». Anzitutto, io direi soltanto «transitorie». Perché finali? Perché stanno alla fine?

Dunque, direi solo «transitorie» in quanto risolvono situazioni che non hanno carattere di immanenza, e servono ad attuare il passaggio da una legge all'altra.

In verità quasi tutte queste disposizioni obbediscono a tale concetto. Tutt'al più si potrebbe togliere da questa parte il primo comma dell'articolo I: «È proibita la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista» e l'articolo IV sul non riconoscimento dei titoli nobiliari, come, quelli che hanno carattere di temporaneità per collocarli — se resteranno — nel titolo «Dei diritti e dei doveri».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti