[Il 12 dicembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame delle disposizioni finali e transitorie.]

Presidente Terracini. Riprendiamo la discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Stamane abbiamo udito gli onorevoli Mortati e Targetti, i quali hanno svolto le proposte da essi presentate in sostituzione del testo contenuto nel progetto di Costituzione per la sesta norma transitoria.

Corbino. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Corbino. Vorrei illustrare brevemente un emendamento alla proposta Mortati. Poiché la proposta Mortati esclude la proroga dei poteri della Costituente per il terzo e quarto capoverso dell'articolo 3 del decreto n. 98, mentre nella proposta Targetti questa esclusione non è fatta, o per lo meno è taciuta, io penso che si potrebbe trovare una soluzione intermedia in questi termini: concedere la proroga dei poteri della Costituente anche per il comma 4 (per intenderci: voto di sfiducia al Governo) limitatamente al periodo che passa fra il 31 dicembre e la data del decreto di convocazione dei comizi elettorali. La mia proposta precisa è in questi termini:

«Agli effetti del secondo capo del comma quarto dell'articolo 3 del decreto luogotenenziale sopracitato, i poteri della Costituente sono prorogati fino al giorno della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali».

[...]

Targetti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Targetti. La dichiarazione di voto che sto per fare potrebbe anche considerarsi superflua, perché, avendo noi presentato un emendamento alla norma VI delle disposizioni transitorie, che esclude qualsiasi limitazione di materie, è evidente che noi non possiamo aderire alla proposta dell'onorevole Corbino, che potrebbe invece essere messa in relazione con la proposta dell'onorevole Mortati, in quanto questa delimita il campo nel quale può interloquire l'Assemblea Costituente nel periodo d'intervallo fra la vecchia e la nuova Camera.

Ripeto, la proposta Corbino può essere un completamento della proposta Mortati. Ma noi dobbiamo combatterla, perché tende a limitare poteri dell'Assemblea Costituente, che noi intendiamo siano prorogati senza limitazioni precostituite.

Togliatti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ha facoltà.

Togliatti. Desidero esprimere l'opinione mia e del mio Gruppo sulla questione che è stata sollevata dall'onorevole Corbino e che è sollevata, del resto, dalla stessa divergenza delle due formulazioni che stanno davanti a noi. Difatti, a prima vista sembra che fra queste due formulazioni il divario non sia grande, in quanto entrambe prevedono la proroga dei poteri dell'Assemblea Costituente, prevedono il funzionamento delle Commissioni sia permanenti che legislative entro certi limiti, prevedono il diritto di interrogazione con risposta scritta e prevedono, entro certi limiti, una possibilità di autoconvocazione. In realtà, però, ci sono tra le due formulazioni tali punti di divergenza, che ci pare sia necessario metterli chiaramente in luce, affinché il voto della nostra Assemblea su questa questione possa essere sufficientemente illuminato e orientato.

Il primo punto di divergenza riguarda l'attribuzione o meno all'Assemblea Costituente, in questo periodo transitorio, del potere che le è attribuito dall'ultimo comma del terzo articolo della sua legge istitutiva, comma che prevede la mozione di sfiducia, e dà quindi all'Assemblea Costituente la possibilità di porre in minoranza il Governo, di farlo cadere.

Ora, in linea di fatto, io posso anche ammettere che non si crei da oggi, diciamo, al momento in cui saranno convocati i comizi elettorali, una situazione nella quale la minoranza parlamentare, per quanto ingente, pensi a rovesciare il Governo. Ciò è possibile soprattutto se il Governo convocherà i comizi a breve scadenza, cioè, se chiusi i lavori dell'Assemblea, il Governo rispetterà il termine dei 70 giorni, allo scadere del quale saranno elette nuove Assemblee rappresentative.

Ripeto che in questo caso, in linea di fatto, posso anche ammettere che la questione di un voto di sfiducia al Governo non si ponga. Ma non posso ammettere la cosa in linea di diritto. Posso cioè ammettere che, in linea di fatto, esista un periodo in cui un determinato Governo nessuno pensi a rovesciarlo; ma non posso vedere sancito non soltanto in un testo legislativo, ma in un testo costituzionale, il principio che esista un periodo più o meno lungo in cui il Governo è un Governo assoluto, perché non può essere rovesciato con mezzi legali. Questo è un assurdo giuridico, è un assurdo di diritto pubblico, è un assurdo costituzionale.

Approvando una norma simile, ci metteremmo in contrasto non dico con lo spirito della nostra Costituzione, ma con lo spirito di qualsivoglia regime parlamentare. Circondate pure di cautele l'esercizio del diritto dell'Assemblea di esprimere la sfiducia al Governo, discutiamo assieme quali cautele siano ammissibili e quali no: tutto questo lo ammettiamo; ma che voi neghiate questo diritto e affermiate che, dal momento in cui viene ad essere sciolta l'Assemblea Costituente sino al momento in cui sarà eletta la nuova Assemblea legislativa, il Governo non può essere rovesciato, questo significa semplicemente dire che questo Governo è un governo assoluto.

Onorevoli colleghi, io potrei ammettere in via eccezionale una simile formulazione costituzionale di carattere transitorio ad una sola condizione; alla condizione che tornassimo al regime che esisteva al tempo della Consulta. Allora il Governo non poteva essere rovesciato da un voto della Consulta, perché la Consulta, per definizione, non dava altri voti che consultivi; ma il Governo era costituito sulla base della rappresentanza paritetica di tutti i grandi partiti che allora erano riconosciuti esistenti nel Paese e attorno ai quali si raccoglieva la grande maggioranza della popolazione italiana. Se voi volete tornare a quella situazione, allora una simile norma di carattere transitorio può ancora assumere un significato. Diremo allora che il Governo, dal momento in cui l'Assemblea Costituente avrà terminato i suoi lavori, diventerà un Governo rappresentativo, diciamo, dei quattro quinti dell'Assemblea o più; dovrà cioè essere costituito sulla base di una rappresentanza proporzionale di tutti i partiti, e che fino alle elezioni non si potrà presentare contro questo Governo alcuna mozione di sfiducia. Ecco una formula che è logica giuridicamente, e costituzionalmente corretta. Questa formula, però, non corrisponde per nulla a quelle che sono le volontà del governo attuale, né dell'attuale partito di Governo. Essa è però, ripeto, una formula che si regge.

Ma quando voi mi dite che questo Governo non solo non potrà essere messo in minoranza, ma nemmeno potrà essere avanzata contro di esso una mozione di sfiducia, anche solo allo scopo di provocare un dibattito politico, pure attraverso quei temperamenti e quelle limitazioni che voi qui prevedete, voi create una situazione costituzionale assolutamente inammissibile, contraria a tutto quello che è il costume, non dico di un regime democratico, ma di un regime liberale rappresentativo.

Ritengo, quindi, che questa norma non possa essere accettata. Anzi, ritengo che, se questa Assemblea accettasse questa norma, essa effettivamente si metterebbe sotto i piedi i principî del liberalismo e della democrazia; noi creeremmo nel nostro Paese un Governo assoluto, contro il quale non ci sarebbe più niente da fare e che rimarrebbe a quel posto finché ci vuole rimanere, o finché non lo cacciassimo con mezzi extra-costituzionali, illegali. Non credo che abbiamo bisogno di evocare proprio in questo momento l'adozione di questi mezzi.

Ma oltre al negare all'Assemblea — in questo periodo in cui essa ha terminato i lavori e tutti i diritti che le attribuiamo sono quindi in certa misura ipotetici, in quanto subordinati all'ipotesi della convocazione — oltre il negare all'Assemblea il diritto di manifestare la propria sfiducia al Governo, voi ne limitate il potere di auto-convocazione, chiedendo per l'autoconvocazione la maggioranza dell'Assemblea, cioè la metà più uno. Ma che cos'è la metà più uno? È la maggioranza che il Governo detiene. Se non ha la metà più uno, un Governo non esiste, non si regge. Questo Governo ha la metà, diciamo, più trenta, più quindici, più venti, a seconda dei differenti voti cui ci vogliamo riferire. Siamo sempre di poco al di sopra della metà. Voi venite, quindi, a far coincidere la maggioranza necessaria per provocare una convocazione dell'Assemblea con la maggioranza governativa.

Signori, lasciamo la foglia di fico, diciamo allora che è il Governo che decide se l'Assemblea deve essere convocata, e che questa Assemblea viene convocata per decisione del Governo senza avere il diritto di esprimere al Governo la sua fiducia o sfiducia.

Questo è dunque il regime che voi volete istituire in questo periodo transitorio? Mi pare che posta in questo modo, nei suoi termini veri, debba apparire la gravità della questione. Appare che ci troviamo qui, in tema di dibattito di una norma transitoria, di fronte ad un tentativo — che non posso non considerare serio, poiché viene da un partito che è il partito di governo nel momento attuale — di fronte ad un tentativo di sopprimere ogni forma di vita democratica, ogni possibilità di opposizione costituzionale, e riducendo la vita politica del nostro Paese — e a tempo indeterminato — alla vita politica di un paese retto da un governo assoluto!

E ho detto «a tempo indeterminato», perché questa è la chiave di tutto il sistema che ci viene proposto. Sappiamo noi quale sarà la durata del periodo cui si riferisce questa norma transitoria? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo, perché, affinché lo sapessimo, sarebbero necessarie due cose.

Prima di tutto sarebbe necessario che a quel banco sedesse il Governo. Curiosissima questa situazione! Stiamo discutendo del regime transitorio governativo che dovrà esistere nel nostro Paese fino a marzo, maggio o giugno, e il Governo — che è il Governo che beneficerà di questa situazione transitoria — non sente il dovere di venir qui a dire cosa pensa della questione. La richiesta che il Gruppo democristiano presenta, chiedendoci di votare la mozione che porta la firma dell'onorevole Mortati e di altri, è il pensiero del Governo sì o no? Questo è il momento in cui il Governo doveva essere qui a esprimere il suo pensiero, perché si tratta di decidere come sarà governata l'Italia per un periodo di tempo di durata non trascurabile.

Ma il Governo non solo dovrebbe essere presente a questo dibattito, esso avrebbe dovuto sentire l'elementare dovere di darci una notizia, di dirci quando vorrà fare le elezioni. Come facciamo noi a discutere seriamente di una norma transitoria se non sappiamo per quanto tempo durerà questa transitorietà? Come facciamo a decidere quali saranno i poteri dell'Assemblea Costituente in questo periodo se non sappiamo in questo momento quanto, questo periodo durerà? Venga qui il Presidente del Consiglio, venga il Ministro dell'interno, e ci dicano se faremo le elezioni il 7 marzo o il 7 maggio o il 7 giugno. Tra queste date non c'è soltanto una differenza di stagione e di temperatura, vi è una differenza di qualità politica! Nell'un caso si tratta di un periodo transitorio che dura poco più del tradizionale periodo elettorale di 70 giorni; nell'altro caso si tratta di metà dell'annata! Vogliamo dare poteri assoluti a questo Governo per metà dell'annata? Voi sapete che io non glieli darei nemmeno per mezza giornata, perché sono convinto che questo Governo spinge il Paese alla rovina; ma, anche fra i colleghi che non condividono questo mio giudizio su questo Governo, posto il quesito di dargli carta bianca per governare come governo assoluto fino al mese di giugno, penso che molti non accetteranno questa soluzione.

Per questo ritengo che la proposta, la quale porta la firma dell'onorevole Mortati e di altri, non possa essere approvata.

Ritengo in ogni modo che non possa essere approvata una norma qualsiasi la quale neghi all'Assemblea, anche ipoteticamente e in caso di autoconvocazione, il diritto di presentare mozioni di sfiducia, cioè di discutere della fiducia al Governo, ed eventualmente di rovesciarlo.

Ritengo infine che sia assurdo far coincidere la maggioranza che deve decidere l'autoconvocazione con la maggioranza stessa governativa, perché questo è un giuoco, è un ripetere una posizione politica la quale invece si tratta di circoscrivere in modo diverso.

Infine, ripeto quello che ho detto nel dibattito che avemmo quando il nostro Presidente ci riunì in sede di consultazione fra i dirigenti di Gruppi parlamentari, che cioè tutta la discussione su questa norma transitoria è viziata dal fatto che non sappiamo quanto durerà questa transitorietà. E ritengo che il Governo, se fosse un Governo che si interessasse veramente di mantenere la tranquillità del Paese, e non soltanto del Paese ma anche la tranquillità nell'Assemblea e nell'animo nostro, dovrebbe sentire il dovere di venirci a dire quando le elezioni potranno essere fatte, in qual giorno si propone di farle, affinché possiamo decidere con conoscenza di causa quali sono i poteri che vogliamo dare al Governo nel periodo fino alle elezioni. (Applausi all'estrema sinistra).

Corbino. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Corbino. Chiedo venia al Presidente ed ai colleghi se parlo per la seconda volta per illustrare il mio emendamento.

In sostanza noi abbiamo qui due tesi estreme: la tesi la quale vorrebbe la proroga dei poteri della Costituente integralmente fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere; la tesi la quale vuole prorogati fino a quel giorno soltanto alcuni dei poteri della Costituente e non prorogati altri poteri, fra i quali quello contemplato dal quarto capoverso dell'articolo 3 del decreto 16 marzo. Fra queste due tesi, di cui una è espressa dall'emendamento Mortati e l'altra è stata espressa dall'emendamento Targetti, a cui mi pare che si sia associato anche l'onorevole Togliatti, io ho proposto un emendamento che, a mio giudizio, divide un po' salomonicamente la differenza. La preoccupazione che, indipendentemente da qualsiasi considerazione di ordine politico, ma esclusivamente per considerazioni di diritto costituzionale, l'Assemblea deve avere nei riguardi dei suoi rapporti col Governo ed i rapporti del Governo con il Paese, impone di porre un limite alla facoltà del Governo di indire le elezioni quando voglia. Questo limite come potrebbe essere dato? A mio parere dovrebbe essere dato conservando all'Assemblea il diritto di autoconvocazione con un quorum leggermente più basso della metà più uno e dentro il periodo in cui la convocazione dei comizi elettorali non sarà fatta. Di modo che l'Assemblea avrà sempre il diritto di chiedere che il Governo convochi i comizi elettorali, ed il Governo, per non essere esposto al rischio di un voto di sfiducia o della proposta di un voto di sfiducia, sarà obbligato a indire i comizi dentro il termine consentito dalle condizioni climatiche del Paese.

Penso che la mia proposta potrebbe anche costituire il mezzo per il quale le elezioni possano essere posticipate alquanto sulla data rispetto alla quale le voci sono finora corse, perché io penso che fare le elezioni nella prima settimana o nella seconda settimana di marzo significherebbe esporre una parte notevole del corpo elettorale del Paese a dei disagi che potrebbero anche seriamente influire sui risultati delle elezioni medesime.

L'interesse di tutti è che la consultazione elettorale avvenga in quell'epoca nella quale la sua espressione numerica possa corrispondere meglio allo stato d'animo della massa elettorale, e quindi interesse di tutti è quello di rimandare le elezioni alla primavera iniziata, quando le condizioni climatiche sono più favorevoli per svolgerle. In questo modo si potrebbero conciliare le aspirazioni della parte che desidera siano indette le elezioni e del Governo che deve sentirsi tranquillo. Un Governo che ha indetto le elezioni va incontro a un giudizio molto più severo di quello dell'Assemblea, che è il giudizio del corpo elettorale. Nello stesso tempo noi creeremo il mezzo per obbligare un Governo che dovesse sentire il desiderio di non fare le elezioni, di essere esposto al rischio di un voto di sfiducia dell'Assemblea.

Grassi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Grassi. Onorevoli colleghi, io non parlo dal banco del Governo, parlo come membro della Costituente; ma non posso tuttavia dimenticare che ricopro la veste di membro del Governo. Ho firmato l'emendamento, anzi, più che l'emendamento, la proposta di articolo presentata dall'onorevole Mortati, in quanto che siamo convinti di questi principî e di queste esigenze. Come principio fondamentale, non possiamo mettere sullo stesso piano le Assemblee legislative normali con l'Assemblea Costituente. L'Assemblea Costituente è un organo di eccezione, un organo che si risolve con l'adempimento dello scopo per il quale fu creata, ossia la Costituzione. Comprendo che, durante questo periodo, essa ha svolto anche altre attività oltre quella strettamente costituzionale, perché gliene dava il compito la legge 16 marzo 1946, come fare la legge elettorale, approvare i trattati, approvare le leggi che il Governo avesse creduto portare all'Assemblea, ed anche funzioni di altro carattere in seguito ad accordi che furono presi fra Governo ed Assemblea, in modo che furono costituite delle Commissioni legislative che collaborarono nell'azione continua legislativa del Governo. Ora, voler riportare la situazione di questa Assemblea a quello che sarà il futuro svolgimento delle Assemblee legislative normali, che eserciteranno in pieno ed esclusivamente la funzione legislativa, io credo che sia un errore di principio. Questa Assemblea aveva principalmente ed esclusivamente la funzione costituzionale. Questa si esaurisce come potere nel termine e nello scopo. Possiamo trovare delle soluzioni di adattamento. Dobbiamo, anzi, trovare queste soluzioni di adattamento, perché possono sorgere, dal momento in cui entra in vigore la nuova Costituzione al giorno delle elezioni delle nuove Camere, degli eventi per cui è indispensabile che un organo, direi quasi un collegio così importante come l'Assemblea attuale, accompagni il Governo. Ma questa è una situazione di eccezione, situazione d'eccezione che può far rivivere l'Assemblea e darle la possibilità di deliberare in alcune determinate circostanze, circostanze che possiamo esaminare pacatamente perché è interesse di tutti di creare qualche cosa che sia armonico, un ponte fra la Costituzione che noi vogliamo fare e l'Assemblea Costituente che dovrebbe finire. Questo ponte è necessario crearlo perché possono esserci delle circostanze essenziali in cui è indispensabile che questo organo vi sia. E a questo tende la proposta Mortati: l'Assemblea, in altri termini, finisce col 31 dicembre nei suoi scopi essenziali, però rivive, e questa sua possibilità di rivivere gli dà una proroga juris, e cioè la possibilità di riunirsi per deliberare in alcune circostanze speciali. Che cosa vuole escludere la proposta Mortati — e molto abilmente l'onorevole Togliatti l'ha detto? Vuole togliere la possibilità che l'Assemblea Costituente possa esercitare una funzione politica nei confronti del Governo. Per quale ragione, onorevole Togliatti? Perché (e in questa veste non so se posso parlare come membro del Governo, perché vi sono nell'Aula altri due membri del Governo più autorevoli di me) in fondo in Consiglio dei Ministri si è riconosciuta la possibilità della convocazione dei comizi, non solo, ma si è ritenuta indispensabile: inquantochè il giorno in cui è approvata la Costituzione ed entra in vigore, è il Presidente della Repubblica che ha il dovere di convocare i comizi entro i 70 giorni. Non vi può essere altra soluzione, perché non è possibile che un Governo che ha poteri legislativi si senta nella possibilità di conservarli di fronte ad una Costituzione che entra in vigore e che stabilisce la necessità di convocare i comizi perché si riformino le Camere legislative.

Questa preoccupazione dell'onorevole Togliatti cade implicitamente, perché non solo nella legge, ma anche nella natura delle cose è una necessità che tutti sentiremo. Qualunque Governo vi sarà in quel momento dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Perché è indispensabile la convocazione dei comizi ed è l'appello al popolo che deve decidere delle situazioni politiche nettamente e chiaramente, in modo che tutti i partiti non verranno qui dentro a discutere nei confronti del Governo, ma andranno di fronte al popolo per discutere i loro programmi e avere il loro mandato per formare i nuovi organi della Repubblica. È evidente che non vi possono essere preoccupazioni; ed anche la preoccupazione dell'onorevole Togliatti deve essere superata, non perché il Governo ha bisogno di fare dichiarazioni esplicite, ma perché è insito nella stessa legge costituzionale l'obbligo giuridico e morale di appellarsi al popolo. D'altra parte, l'appello al popolo comporta questa esigenza: e cioè, non è possibile il giorno in cui ci si appella al popolo e che al popolo si presentano questioni concrete della vita politica, di battere queste stesse questioni contemporaneamente qui dentro.

L'appello al popolo significa, in tutti i regimi costituzionali, la fine dell'attività parlamentare e l'inizio di una nuova attività. Saremmo in contraddizione se volessimo far risorgere il Parlamento per discutere di situazioni politiche, quando le abbiamo rimandate con l'appello al popolo e alla convocazione dei comizi. Mi pare che tutte queste preoccupazioni sono risolute in fatto e in diritto. Perciò, quando diciamo che vogliamo far rivivere la Costituente per ragioni eccezionali che possono essere superiori alla nostra volontà (non ne voglio accennare nessuna, ma voi le capite tutte, perché sono insite negli articoli richiamati) e per cui può essere indispensabile convocare l'Assemblea, ritengo che non sarebbe prudente né giusto riconvocarla soltanto per presentare mozioni di fiducia o sfiducia al Governo.

Per queste ragioni insistiamo nel nostro punto di vista.

Il giorno delle elezioni (non sono io che lo dico, ma è qualche giornale) potrà andare al massimo ai primi di aprile. Più in là non si potrà andare. D'altra parte le considerazioni sono queste. Se prendete la storia della nostra vita parlamentare, vedrete che moltissime elezioni si sono fatte a fine di marzo o ad aprile. Non sarebbe richiesto d'altra parte dai partiti di andare oltre certi termini, in quanto è nell'interesse di tutti che l'appello al popolo si faccia quanto più presto possibile.

Per queste considerazioni insisto sull'articolo da noi presentato. Per quanto si riferisce alla forma dell'autoconvocazione, siccome è possibile — anzi riteniamo che sia così — che una qualche convocazione si debba avere, diciamo: a prescindere che l'Assemblea rimarrà, nel senso che potrà lavorare attraverso le sue Commissioni permanenti, ed anche a mezzo delle interrogazioni con risposta scritta, noi manteniamo fermo quello che il Comitato ha stabilito. Diciamo: questo quorum per l'autoconvocazione quale può essere? Non metto molta importanza a questo quorum. Ma d'altra parte è necessario che ci ricolleghiamo ad un principio giuridico già esistente nel nostro ordinamento.

L'articolo 10 delle aggiunte apportate al Regolamento della Camera nel 1922, stabilisce l'autoconvocazione, istituto che non esisteva prima nel nostro diritto pubblico: autoconvocazione, però, durante l'aggiornamento della legislatura. Quell'articolo 10 stabilisce che per iniziativa o di 5 Commissioni permanenti — il Parlamento era diviso in Commissioni — oppure di un quorum della maggioranza assoluta, metà più uno, dei deputati la Camera poteva essere convocata.

Si vuole ridurre questo quorum; si tenga però ben presente la necessità che non siano piccoli Gruppi a formarlo; ma la convocazione risponda ad una esigenza nazionale.

Per queste considerazioni, che in fondo non si differenziano molto dalle idee espresse dall'onorevole Corbino, ritengo che possiamo essere tutti d'accordo nell'approvare la proposta Mortati.

Togliatti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Togliatti. È vero che l'onorevole Grassi, incominciando a parlare, ha detto che separava la propria qualità di membro dell'Assemblea dalla qualità di Ministro Guardasigilli. Però, legittimo che sia o non sia questo sdoppiamento, mi pare sia esagerato che l'onorevole Grassi, quando parla, dimentichi di essere o dover essere come Ministro Guardasigilli, un giurista, o per lo meno un esperto di diritto costituzionale.

La questione da me sollevata non è questione di buona o mala fede, di consuetudine o di desuetudine; questo non conta. Io ho sollevato un problema di diritto costituzionale.

Ella mi può dire che il Governo non ha nessuna intenzione di fare questo, che non intende stabilire una situazione, in cui esso sia sottratto al controllo dei rappresentanti dei cittadini e così via. Tutte queste però sono espressioni che possono addirsi a uno di quei periodi passati, in cui i Governi governavano in modo paternalistico. Da quando siamo entrati sul terreno delle Costituzioni liberali, cioè da quando l'attività dei Governi è stata regolata da norme giuridiche precise di diritto pubblico, formulate in testi di diritto costituzionale, queste assicurazioni non hanno più nessun significato. Quando pongo una questione di diritto costituzionale non mi interesso più del fatto che i governanti abbiano l'una o l'altra intenzione, che siano persone oneste o no. Questo lo discuteremo in sede politica. Qui io parlo dei miei diritti in sede costituzionale e affermo che in sede costituzionale non è ammissibile stabilire che questo Governo non potrà mai essere rovesciato, perché si nega ai rappresentanti del popolo l'esercizio di quell'elementare loro diritto che consiste nel chiedere che l'Assemblea voti la sfiducia al Governo.

Vorrei vedere, se al banco del governo, invece dei Ministri democristiani, sedessero Ministri comunisti o socialisti, vorrei sentire cosa si direbbe in questo caso se noi facessimo una proposta simile! Ecco — si griderebbe — voi volete la dittatura, voi volete un Governo senza controllo, voi vi mettete sotto i piedi tutto il passato della democrazia e del liberalismo e forse delle più belle ancora. Noi non vogliamo un Governo senza controllo, non vogliamo sia sancito in un testo costituzionale che questo controllo non può nemmeno esistere. E badate: so benissimo che parliamo di una situazione transitoria. In questa situazione siamo stati noi i primi a dichiarare che non chiediamo affatto che l'Assemblea funzioni come Assemblea di tipo legislativo, fino alle prossime elezioni. Riconosciamo che è necessaria una pausa nei lavori dell'Assemblea. Riconosciamo che soltanto in casi eccezionali e con garanzie particolari l'Assemblea potrà essere convocata e potrà autoconvocarsi. Ma non scriviamo in un testo legislativo che sia impossibile, anche in caso di autoconvocazione, che l'Assemblea neghi la fiducia al Governo; piuttosto, allora, neghiamo il diritto di autoconvocazione. Infatti, perché si dovrebbe autoconvocare l'Assemblea? Per discutere dei testi costituzionali? Ma la discussione a questo proposito è finita. L'onorevole Grassi si difende affermando che questa Assemblea è di un tipo particolare, per cui non la si può trattare come una normale Assemblea politica. Curioso! Quando si costituì l'attuale Governo, siamo stati proprio noi, io e Nenni, che abbiamo detto che questa è una Assemblea d'eccezione, in cui non può esistere un Governo di una parte sola, ma occorre un Governo di grande maggioranza.

Voi allora ci avete risposto — e lo disse lo stesso onorevole De Gasperi — non è vero! L'onorevole De Gasperi, che mi dicono sia presente in quest'Aula, forse anche lui in qualità di deputato e non di Presidente del Consiglio, sostenne che ci troviamo in una situazione normale. Rovesciate il Governo se avete la maggioranza — ci disse! Se la situazione è questa, la norma che invocate non si regge. Il vostro argomento è un argomento che voi avete distrutto sul terreno politico e ora vorreste far risorgere su un terreno molto più serio: sul terreno costituzionale.

Gli argomenti del Ministro Grassi non mi possono convincere. Quando egli mi parla dell'articolo 10 del Regolamento della Camera, non esito a rispondergli che questo articolo per noi non esiste. Questo articolo non c'è nel nostro Regolamento della Camera.

Grassi. C'è, esiste.

Togliatti. C'è, in un testo diverso dal nostro Regolamento; e la nostra Assemblea non è un organo a cui quel testo si possa applicare. Ma anche se esistesse e avesse valore, questo articolo sarebbe in contrasto con la proposta che fate, e che prevede altre condizioni di autoconvocazione.

Rispetto al quorum, la mia proposta era più restrittiva di quella che è stata avanzata in seguito da altri settori dell'Assemblea. È stata infatti avanzata la proposta di un terzo, mentre noi avevamo proposto i due quinti. Ciò vuol dire che la questione che io sollevo, non la sollevo affatto con l'intenzione di abusare del diritto di autoconvocazione, o di approfittare della situazione transitoria per chiedere a ripetizione delle autoconvocazioni e mantenere così in subbuglio l'atmosfera politica del Paese. No! Io ammetto la limitazione del quorum; anzi, avanzo la proposta di un quorum più alto. Io sollevo una questione di principio. Noi non sappiamo ancora quando le elezioni saranno fatte. Se sapessimo che le elezioni saranno fatte settanta giorni dopo la fine dei nostri lavori, la cosa sarebbe meno grave. La questione esisterebbe però egualmente; anche in quel caso protesterei contro chi volesse scrivere in un testo costituzionale che non si può in quei settanta giorni rovesciare il Governo. Protesterei! Una cosa simile non si può mai scrivere in un testo costituzionale di uno Stato liberale, democratico.

Ma noi non sappiamo nemmeno se il periodo transitorio sarà di settanta giorni o di centoquaranta o di duecentodieci.

Ignoriamo questo dato elementare. E allora? Perché dobbiamo sancire che il Governo, dal momento che noi avremo finito il nostro lavoro costituzionale, è un Governo al di fuori della possibilità di essere rovesciato ed è quindi un Governo assoluto?

L'onorevole Scelba ci parlava oggi di spirito francescano. Lo spirito francescano che ispira questa norma è tale non secondo San Francesco, ma secondo Francesco Giuseppe, cari colleghi. (Viva ilarità a sinistra).

Io insisto, dunque, e presento una proposta, che può essere sospensiva, ma potrebbe anche non esserla se il Presidente del Consiglio si decidesse a funzionare in questa Assemblea di nuovo come Presidente del Consiglio, e a dirci quali sono le intenzioni del Governo, e la quale suona così:

«L'Assemblea decide di deliberare sulla norma transitoria numero VI soltanto dopo che il Governo avrà stabilito la data delle consultazioni elettorali per la nomina della Camera e del Senato».

Io prego il Presidente di porre ai voti questa mia proposta. Credo, facendo questo, di agire non nell'interesse dell'uno o dell'altro partito, ma per la difesa delle tradizioni liberali e democratiche del nostro Paese. Noi vogliamo un regime di normalità democratica, voi tentate di creare un regime di leggi eccezionali e con questa proposta gettate la prima pietra per crearlo. (Applausi a sinistra).

Lussu. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Lussu. Stamattina mentre avvenivano gli incidenti che hanno dato luogo poi all'interrogazione dell'onorevole Nenni e quindi poca gente era nell'Aula, rispondendo al collega onorevole Mortati ho avuto occasione rapidissimamente di fissare alcuni concetti critici a questo proposito. Questi concetti riguardavano i poteri dell'Assemblea e il quorum, cioè gli stessi concetti che ha espresso, approfondendoli, or ora il collega Togliatti. Io debbo dire che col collega Togliatti non ho scambiato nessuna opinione su questo argomento. Per la prima volta sento esprimere le stesse cose che io ho espresso stamane. Perché questa analogia di vedute su un problema delicato di politica generale e di diritto costituzionale? Eppure, noi due apparteniamo evidentemente a due scuole che non hanno la stessa origine. Il fatto è che il problema deve toccare chiunque non sia al Governo in questo momento ed io aggiungo che potrebbe anche toccare la sensibilità dei colleghi che costituiscono la maggioranza del Governo. Che cosa significa infatti controllo parlamentare? L'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1946, contemplando l'eventualità della proroga dell'Assemblea, intendeva precisamente farlo per dare modo all'Assemblea Costituente di esercitare un controllo parlamentare sul Governo. Il controllo parlamentare che esercita il Parlamento non è il controllo generico. Il controllo generico è quello che esercita il cittadino, una società di cultura, una società politica, i giornali. Questi esercitano un controllo, ma generico, limitato; ma il Parlamento non esercita un controllo generico: esercita un potere preciso, non limitato, positivo. E che controllo parlamentare sarebbe quello di un'Assemblea la quale critichi il Governo, ne dimostri le malefatte (questo per ipotesi, ma mi auguro che non avvenga mai) quando poi, dimostrando queste malefatte, la maggioranza dell'Assemblea, convinta nell'interesse superiore del Paese della necessità di cambiare Governo, praticamente non possa farlo? Evidentemente, siamo di fronte all'essenza del controllo parlamentare politico e positivo. Se un'Assemblea parlamentare non ha la possibilità, sia pure teorica, di rovesciare il Governo, cioè di difendere le minoranze, che possono diventare maggioranza, dove vanno i principî della democrazia ai quali tutti noi siamo attaccati e senza i quali tutti noi qui dentro, di qualunque settore, siamo convinti che il Paese andrebbe alla rovina? Io credo quindi che le cose esposte dall'onorevole Togliatti e che io espongo ora siano degne della massima considerazione, e mi auguro che qualcuno le esprima in forma più convincente. La questione del quorum è poi una conseguenza logica: se si vuole che le minoranze possano far convocare l'Assemblea, è necessario che questo quorum non sia elevato. Un terzo, come ha detto stamane l'onorevole Giannini, mi pare che sia quello più rispondente ad un criterio di sincera obiettività e di reale democrazia. (Applausi).

Fabbri. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Fabbri. È certo che se questa Costituzione dovesse durare nell'avvenire tutti i Governi futuri si troveranno di fronte a questa inevitabile necessità: di dover cioè convocare i comizi elettorali quando le Camere siano sciolte, in modo che le elezioni avvengano entro 70 giorni dal termine a quo.

Se nel caso particolare noi fossimo convinti che questa norma può trovare applicazione, relativamente alla fine dei lavori della Costituente, calcolata alla data del 31 dicembre, sapremmo tutti che entro il 10 marzo dovrebbero aver luogo le elezioni. Ci rendiamo conto però che questa Assemblea è diversa, come osservava l'onorevole guardasigilli, da una normale Camera dei deputati e ci rendiamo conto anche che una certa latitudine di apprezzamento dovrà essere lasciata in questo periodo di carattere speciale e transitorio al Governo. Pare a me però che questa latitudine di apprezzamento non possa essere assolutamente indeterminata, e che se la Costituente crede di avere il diritto di fissare nella Costituzione, come ha fatto, il termine di 70 giorni per tutti i casi futuri, tenendo presente il fisiologico futuro funzionamento della Costituzione, abbia più che mai il diritto, nel caso particolare, di determinare una norma transitoria, in aggiunta a quelle di cui si discute, a tenore della quale sia precisato entro quale termine il Governo è obbligato a convocare i comizi. Se noi faremo precedere la deliberazione di questo termine attraverso una norma transitoria V-bis, credo che tutta la discussione intorno alla norma transitoria VI sarà enormemente facilitata, perché noi sapremo esattamente qual è l'unità di tempo in cui può spaziare l'apprezzamento discrezionale del Governo, che io per il primo ammetto possa andare oltre il 10 marzo, se questa è una necessità di ordine politico ed anche di ordine contingente, relativamente alla stagione. Faccio quindi in questo senso una proposta formale al Comitato di redazione, perché proponga una norma transitoria che stabilisca entro quale periodo per la prima volta debbano essere convocate le Camere componenti il Parlamento.

Targetti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Targetti. Onorevoli colleghi, noi riteniamo che in questo problema non vi siano vie di mezzo. Si può ritenere non applicabile questa proroga dei poteri all'Assemblea Costituente. È inutile che io faccia perdere tempo all'Assemblea per, non dico illustrare, ma neppure ricordare le ragioni che, secondo noi, starebbero contro questa tesi. Del resto questa tesi non è stata affacciata e tanto meno sostenuta da alcuno. Sarebbe, però, stata, una tesi che poteva sostenersi, senza andare incontro a quella illogicità alla quale — me lo permetta l'onorevole Mortati — non ci si può sottrarre con la sua proposta. Escluso infatti che si possa negare l'applicazione alla Costituente del principio della proroga dei poteri, bisogna che questa proroga abbia tutti i caratteri della serietà e per il contenuto dei poteri stessi e per il modo di esercitarli.

Mi sembra che su questo non ci possano essere divergenze. Noi abbiamo proposto una norma, secondo la quale, genericamente, senza specifiche esclusioni, i poteri dell'Assemblea Costituente vengono prorogati fino all'elezione delle nuove Camere. L'onorevole Mortati, invece, accetta il principio della proroga; ma limita i poteri dell'Assemblea Costituente, in questo periodo, a tre materie: alla materia costituzionale, alla materia elettorale e alla materia dei trattati. Cioè alle uniche materie che, in origine, costituivano il campo dell'attività legislativa della nostra Assemblea.

Ma, onorevoli colleghi, io credo che tutti voi dovrete convenire che, limitata così l'eventuale attività dell'Assemblea Costituente, si stabilirebbe una norma astratta, priva di significato perché priva di applicazione. Infatti. Nella materia costituzionale avremo finito allora allora di fare la Costituzione e non avremo occasione di prendere decisioni di carattere costituzionale.

Materia elettorale: noi non ci possiamo congedare, l'Assemblea Costituente non può finire la sua attività normale, prima di aver votato le leggi elettorali, perché il decreto che ci ha costituito — voi egregi colleghi lo ricorderete come me — attribuisce proprio questa specifica attività legislativa alla nostra Assemblea. L'Assemblea Costituente, come non potrà sciogliersi prima di aver approvato la Costituzione, non potrebbe sciogliersi prima di aver approvato le leggi elettorali. Quindi, nel periodo della proroga dei poteri anche questa materia sarà stata completamente esaurita.

È inutile che vi parli della terza specie di attività, che sarebbe riservata, secondo la proposta Mortati, all'Assemblea Costituente, quella dei trattati. Non so quale ipotesi più aberrante di questa si potrebbe fare, cioè l'ipotesi che in questo periodo intervallare vi fosse, da parte dell'Italia, da approvare qualche trattato.

E allora, onorevole Mortati, vorrei che ella convenisse che non esageriamo quando le diciamo: «badi che con questa limitazione della materia ella da una parte afferma il principio della proroga e dall'altra lo nega, perché non permette che questi poteri prorogati si possano esercitare.

S'è detto: ma altra attività legislativa l'Assemblea Costituente non aveva; questo ha ripetuto anche il mio buon amico onorevole Grassi.

Ma l'Assemblea non dimentica che, con le deliberazioni del 15 e 23 luglio e del 17 settembre, non solo è stato ampliato il campo della sua attività legislativa, ma non si è voluto prestabilirne i limiti, né segnarne i nuovi confini. Quindi non si dica che questa è un'Assemblea che aveva soltanto per eccezionale eccezione un potere legislativo; no; non è così.

Una limitazione delle facoltà legislative stava nel decreto costitutivo dell'Assemblea, ma le successive deliberazioni nostre l'hanno abolita.

Quando l'onorevole Grassi ha detto che è una specie un po' particolare quella della nostra Assemblea e che pertanto bisogna venire a un adattamento, egli ha detto cosa da noi stessi già ammessa. A un adattamento abbiamo noi stessi provveduto. Se noi avessimo inteso che alla nostra Assemblea si applicasse in pieno il principio della proroga dei poteri, noi avremmo allora dovuto dire che anche nel periodo della proroga, com'è accaduto fino ad oggi ed accade ancora, le Commissioni legislative hanno la facoltà di fare obbligo al Governo di portare un determinato disegno di legge innanzi all'Assemblea Costituente.

Sarebbe stata questa dunque la conseguenza di un'integrale applicazione dell'articolo 58 della Costituzione. Noi ci siamo invece tanto preoccupati delle speciale natura della nostra Assemblea, che abbiamo detto che, in questi casi, le Commissioni si limitino ad emettere un parere consultivo, il quale però noi riteniamo dovrà esercitare notevole influenza sul Governo che si sentirà moralmente e costituzionalmente impegnato a non prendere provvedimenti contrari alla volontà della Commissione, emanazione dell'Assemblea.

Ora, onorevoli colleghi, arrivati a stabilire il quorum, dobbiamo tener presente che inutilmente si sarebbe attribuita alla nostra Assemblea una lata competenza, se poi noi non le conferiamo il mezzo per esercitare questa sua facoltà. Questa non è, onorevole Grassi, una questione insignificante, come ella ha detto: è una questione importante, decisiva, perché una concessione di poteri virtuali il cui esercizio sia subordinato a condizioni irrealizzabili può sembrare un'irrisione, un inganno.

Ma l'onorevole Grassi afferma che la maggioranza sarebbe necessaria per prendere una deliberazione. Ebbene, questa sua dichiarazione, onorevole Grassi, fa un po' torto alla acutezza della sua mente. Non mi è infatti difficile risponderle che ci può essere un numero inferiore alla metà dei componenti dell'Assemblea che avendo facoltà di far convocare l'Assemblea stessa riesca poi a tirare dalla sua anche quel numero di deputati richiesti per formare, insieme, una maggioranza.

Ed infine, quando l'onorevole Mortati e l'onorevole Grassi, a giustificazione della determinazione del minimo nella metà dei componenti, si riferiscono al Regolamento della Camera, fanno un riferimento esatto, ma che va completato, per non ricavarne deduzioni arbitrarie. È vero che il vecchio Regolamento della Camera stabiliva che occorresse la richiesta della metà dei componenti la Camera dei deputati per ottenere la convocazione della Camera stessa; ma l'onorevole Grassi sa bene, per esperienza, e lo sa pure l'onorevole Mortati — che tanto sa di questa materia — che, accanto alla possibilità di convocare la Camera su richiesta della metà dei deputati, vi era anche l'altra possibilità di convocazione della Camera attraverso le Commissioni.

Occorreva il voto di cinque Commissioni.

Ora, siccome ogni Commissione era composta, se non erro, di una quarantina di deputati, cinque Commissioni rappresentavano duecento deputati. Bastava che queste cinque Commissioni a maggioranza, cioè col voto della metà più uno dei loro componenti, ne chiedessero la convocazione, perché la Camera dovesse essere convocata.

La metà dei deputati era richiesta nel caso in cui non si fosse raggiunto l'accordo della maggioranza delle cinque Commissioni. Per due strade, dunque, si poteva arrivare alla convocazione. Oggi, onorevoli colleghi, c'è un mezzo solo: la richiesta di un numero determinato di deputati.

Concludo, onorevoli colleghi. Se si accetta, come tutti voi mostrate di voler accettare, che si applichi anche all'Assemblea Costituente il democratico, innovatore principio della continuità dei poteri, non c'è via di mezzo: bisogna accettare che questa proroga si riferisca a tutti i poteri dell'Assemblea e bisogna al tempo stesso accettare una modalità di esercizio dei poteri stessi che non renda questa attribuzione una vana affermazione, una lustra. (Applausi a sinistra).

Grassi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Grassi. Mi pare che al banco della Presidenza sia pervenuta una proposta sospensiva della decisione sulla VI norma transitoria in attesa di precise dichiarazioni del Governo sulla data delle prossime elezioni.

Se questo è esatto e se questa assicurazione può modificare in parte anche l'indirizzo di alcuni Gruppi politici sulla portata della norma in discussione, dichiaro che il Governo si riserva, nel prossimo Consiglio dei Ministri, di stabilire la data delle prossime elezioni.

Presidente Terracini. Onorevoli colleghi, mi pare che, date le dichiarazioni del Ministro della giustizia, onorevole Grassi, in questo momento la cosa più opportuna sia sottoporre all'Assemblea per la votazione la proposta formulata dall'onorevole Togliatti, che è appunto quella cui il Ministro Grassi si riferiva.

Ne do lettura:

«L'Assemblea decide di deliberare sulla VI norma transitoria dopo che il Governo avrà stabilito la data della consultazione popolare per l'elezione della Camera e del Senato».

Se nessuno chiede di parlare, pongo in votazione questa proposta che, in sostanza, è un invito, a cui il Governo ha già fatto conoscere che risponderà prossimamente.

Moro. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Moro. Dichiaro che noi votiamo in senso favorevole alla proposta Togliatti.

Presidente Terracini. Pongo in votazione la proposta Togliatti testé letta.

(È approvata).

Cevolotto. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Cevolotto. Ho presentato un emendamento aggiuntivo, sul quale credo che l'Assemblea debba pronunciarsi.

Presidente Terracini. Onorevole Cevolotto, l'Assemblea ha votato — ed ha votato anche lei, se non sbaglio — una risoluzione sospensiva.

Cevolotto. Ma il mio emendamento non è in contrasto e non è assorbito da ciò che è stato deciso.

Presidente Terracini. Ne do lettura all'Assemblea e sarò lieto se qualcuno avrà un'opinione uguale a quella dell'onorevole Cevolotto e contraria alla mia.

Gli onorevoli Cevolotto, Perassi ed altri propongono il seguente emendamento aggiuntivo:

«Le prime elezioni della Camera dovranno aver luogo entro cinque mesi dall'entrata in vigore della Costituzione».

Domani o fra qualche giorno il Governo farà sapere, secondo l'impegno preso, la data delle elezioni. Allora che valore avrà l'aver discusso su questa sua proposta, onorevole Cevolotto?

Cevolotto. Mi permetta di dire che valore ha. Nell'articolo 58 della Costituzione vi è una norma la quale stabilisce che le elezioni devono aver luogo entro 70 giorni dallo scioglimento della Camera. In base a questa norma il Governo è obbligato a stabilire una data per le elezioni che sia compresa nel termine di 70 giorni dal giorno in cui la Costituente cessa i suoi poteri ed è promulgata la Costituzione.

Presidente Terracini. No, onorevole Cevolotto. L'articolo 58 si riferisce al Parlamento normale.

Cevolotto. Quanto meno è materia opinabile; vi saranno altri che sosterranno che quella norma è applicabile anche alla Costituente; e il Governo potrebbe sentirsi obbligato a rispettare il termine dell'articolo 58.

Ora, nella nostra legge elettorale si dice che il decreto che indice le elezioni deve avere 70 giorni di vacatio prima della data delle elezioni. Ciò porta a rilevare questa specie di rompicapo cinese: che siccome il decreto non può essere emesso se non dopo la promulgazione della Costituzione, ed entro 70 giorni dalla promulgazione dovrebbe essere fissata la data dei comizi elettorali, i due termini non si coordinano. Ecco perché avevo proposto l'articolo aggiuntivo, che mi pare non sia inutile, perché intende chiarire una situazione che va presa in considerazione.

In sostanza noi potremmo essere costretti, nei 70 giorni, a fare le elezioni nel mese di marzo, cioè con la neve che impedirà a una parte della popolazione di prendervi parte; e con una situazione generale che renderà difficile il lavoro di preparazione e penosa la propaganda. Vi sono partiti che in gennaio hanno convocato il congresso per stabilire la linea di condotta da seguire per le elezioni, e sorgono tante altre difficoltà sulle quali non occorre insistere in questa sede.

Per le ragioni che ho detto non credo sia inutile il mio emendamento che lascia al Governo un conveniente spazio di tempo per poter decidere a ragion veduta sulla data delle elezioni.

Presidente Terracini. Se il Governo verrà e dirà che ha intenzione di convocare i comizi elettorali a una data che va al di là dei cinque mesi dalla promulgazione della Costituzione, sorgerà allora il problema per cui ella ha avanzato la sua proposta. Ma se il Governo dirà che i comizi sono convocati entro cinque mesi, il suo desiderio sarà esaudito. Pertanto mi pare che sia inutile che ella insista ora nella sua proposta.

Cevolotto. Non insisto per ora.

Presidente Terracini. Sta bene. Il seguito della discussione rimane pertanto rinviato ad altra seduta.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti