Evoluzione dell'Articolo

Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Disposizione transitoria IX.

La presente Costituzione sarà promulgata dal Capo provvisorio dello Stato, entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente.

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Il 20 dicembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente approva le seguenti disposizioni:

«Il Governo provvederà a far depositare il testo della Costituzione nella sala comunale di ciascun comune della Repubblica, tenendolo ivi esposto per tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione».

 

«La presente Costituzione sarà promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1948».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

XVII.

La presente Costituzione sarà promulgata dal Capo provvisorio dello Stato, entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1948.

Il Governo provvederà a far depositare il testo della Costituzione nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica, tenendolo ivi esposto per tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

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Testo definitivo:

XVIII.

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

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A cura di Fabrizio Calzaretti