[Il 20 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul coordinamento degli articoli sul potere legislativo.]

Il Presidente Terracini. [...] Pone in discussione l'articolo 28-bis:

«Un disegno di legge non approvato dalla Camera alla quale è sottoposto, non può essere ripresentato, se non dopo un anno dal rigetto».

Mortati, Relatore, osserva che si è pensato a questa disposizione, perché un articolo dello Statuto Albertino stabiliva che un disegno di legge respinto non si potesse ripresentare nella stessa sessione. Poiché si è eliminata la sessione, si è pensato ad un termine che risponda anche ad una esigenza di rispetto della volontà della Camera la quale, avendo rifiutato l'approvazione di un disegno di legge, non si può vedere imposto l'obbligo di discuterlo nuovamente dopo poco tempo.

Fabbri ricorda di aver sostenuto che, non essendovi più le sessioni, si sarebbe dovuto stabilire che un provvedimento respinto non possa essere ripresentato nella stessa legislatura; ma gli fu osservato come tale proposta fosse esagerata. Altri fece notare che il provvedimento si sarebbe potuto ripresentare con delle modificazioni ed era quindi inutile introdurre una disposizione del genere. Gli sembra strano che non si sia presa alcuna deliberazione in merito: comunque ritiene troppo breve il termine di un anno e vorrebbe portarlo almeno a tre anni.

Mortati, Relatore, assicura, per averne preso visione dai verbali, che si decise di non introdurre alcuna norma del genere, appunto perché si sarebbe potuto eluderla.

Il Presidente Terracini rileva che si tratta di una decisione respinta nel corso delle discussioni e votazioni precedenti e che oggi viene ripresentata come proposta di emendamento aggiuntivo. Pone ai voti la presa in considerazione di questo emendamento nonostante le decisioni già adottate.

(Non è approvata).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti