Evoluzione dell'Articolo

Il 26 ottobre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:

ĢI progetti e le proposte rigettati da una delle due Camere non possono essere ripresentati durante la stessa legislatura prima che sia trascorso un anno dalla data del rigettoģ.

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Il 6 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione decide di non inserire nella Costituzione alcuna norma sulla ripresentazione dei progetti di legge rigettati.

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Il 20 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione conferma la decisione di non inserire un articolo su questo tema.

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A cura di Fabrizio Calzaretti