Evoluzione dell'Articolo
Il 26 ottobre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:
ĢI progetti e le proposte rigettati da una delle due Camere non possono essere ripresentati durante la stessa legislatura prima che sia trascorso un anno dalla data del rigettoģ.
***
Il 6 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione decide di non inserire nella Costituzione alcuna norma sulla ripresentazione dei progetti di legge rigettati.
***
Il 20 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione conferma la decisione di non inserire un articolo su questo tema.
***
A cura di Fabrizio Calzaretti