Evoluzione dell'Articolo
Il 20 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
ĢIl numero dei membri da eleggere per ciascuna Camera č stabilito con legge dopo ogni censimento generale della popolazioneģ
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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 57.
Il numero dei membri da eleggere per ciascuna Camera č stabilito con legge in base all'ultimo censimento generale della popolazione.
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Il 9 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:
ĢIl numero dei membri da eleggere per ciascuna Camera č stabilito con legge in base all'ultimo censimento generale della popolazioneģ.
A cura di Fabrizio Calzaretti