Evoluzione dell'Articolo

Il 20 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

ĢIl numero dei membri da eleggere per ciascuna Camera č stabilito con legge dopo ogni censimento generale della popolazioneģ

***

Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 57.

Il numero dei membri da eleggere per ciascuna Camera č stabilito con legge in base all'ultimo censimento generale della popolazione.

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Il 9 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

ĢIl numero dei membri da eleggere per ciascuna Camera č stabilito con legge in base all'ultimo censimento generale della popolazioneģ.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti