[Il 20 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul coordinamento degli articoli sul potere legislativo.

Vengono qui riportate solo le parti relative al tema in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 70 per il testo completo della discussione.]

Il Presidente Terracini. [...] Pone in discussione l'articolo 27:

«I disegni e le proposte di legge approvati da una Camera saranno trasmessi all'altra, la quale dovrà pronunziarsi entro 4 mesi dal ricevimento.

Tale termine potrà essere variato su accordo tra le due Camere».

Fa presente che è stata proposta dal Comitato la riduzione del termine da quattro mesi a tre.

Nobile ricorda la sua proposta di ridurre tale termine a due mesi.

Il Presidente Terracini pone ai voti l'emendamento dell'onorevole Nobile.

(Non è approvato).

Pone ai voti la proposta di ridurre il termine a tre mesi.

(È approvata).

Pone ai voti il primo comma così emendato.

(È approvato).

Circa il secondo comma dell'articolo, avverte che è stato proposto un emendamento sostitutivo così formulato:

«Tale termine potrà essere prorogato su richiesta della Camera che deve pronunciarsi».

Nobile dichiara di essere favorevole al testo del progetto.

Laconi ritiene anch'egli più opportuno stabilire che tale termine possa essere variato su accordo fra le Camere che non su richiesta della Camera che deve pronunziarsi, perché questa richiesta potrebbe dar luogo a complicazioni.

Il Presidente Terracini pone ai voti il secondo comma dell'articolo 27 nel testo originario.

(È approvato).

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti