[Dalla relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Vengono qui riportate solo le parti relative al tema in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della relazione.]

La figura del referendum si affaccia ancora nella costituzione — ed anche qui ha dato luogo a riserve — con l'iniziativa rimessa non al popolo ma al Capo dello Stato, il quale può chiamare il popolo a decidere nel conflitto fra i due rami del Parlamento per l'approvazione di una legge.

[...]

La portata della sua [del Presidente della Repubblica] azione politica sta soprattutto in tre punti costituzionalmente determinati.

[...]

Una facoltà particolare d'intervento ha, come vedemmo, il Presidente della Repubblica quando sorge dissenso tra i due rami del Parlamento per l'approvazione d'una legge. Si potrà trattare di questioni poco importanti che verranno risolute in via di compromesso fra le due camere, né sarà male se in certi casi, con l'arenarsi d'un progetto, si limiterà la prolifica legiferazione; ma vi possono essere gravi e sostanziali ragioni perché un'altra forza dirima la controversia; ed ecco che il Presidente della Repubblica ha facoltà di indire il referendum popolare.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti