[Il 13 dicembre 1946 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere giudiziario.]

Il Presidente Conti. [...] Pone in discussione la prima parte dell'articolo 4 del progetto Calamandrei:

«Immutabilità del giudicato.

Il giudicato, contro il quale non siano più sperimentabili i rimedi giudiziari ammessi dalla legge, è immutabile; e non può essere modificato né sospeso nei suoi effetti, neanche dal potere legislativo».

Bozzi ha l'impressione che la parola «effetti», usata nei riguardi delle sentenze, sia limitativa.

Calamandrei, Relatore, dà lettura dell'articolo 11 del progetto della Cassazione:

«La sentenza irrevocabile non può essere annullata né modificata neppure con provvedimento legislativo, salvo i casi di revocazione in materia civile o di revocazione in materia penale.

«L'esecuzione delle sentenze irrevocabili non può essere sospesa, se non nei casi previsti dalla legge».

La ragione per cui ha usato la dizione «nei suoi effetti» è che vi possono essere dei casi in cui, non modificandosi la sentenza, interviene un provvedimento che ne modifica gli effetti. Cita ad esempio quello che avviene attualmente delle sentenze di sfratto, alle quali non si dà esecuzione.

Di Giovanni non trova precisa la espressione «il giudicato» e preferirebbe la dizione: «sentenze irrevocabili», oppure «sentenze passate in giudicato».

Calamandrei, Relatore, ritiene che la formula migliore sia «sentenze irrevocabili».

Leone Giovanni, Relatore, afferma che la formula della Cassazione eliminerebbe alcuni suoi dubbi. Gli pare accettabile, infatti, la definizione «sentenza irrevocabile» e assai appropriata la frase «neppure con provvedimento legislativo». Però alle parole «salvo i casi di revocazione, ecc.», sostituirebbe l'espressione «salvo i casi di impugnazione straordinaria». A questo punto ritiene che dovrebbe agganciarsi il concetto che egli ha sottolineato fin dal primo giorno relativo alla legge penale abrogativa. Propone, quindi, di dire: «salvo i casi di impugnazione straordinaria e di legge penale abrogativa».

Ritiene infine che non si possa togliere al futuro legislatore la possibilità di tener conto di particolari situazioni, per lo meno in materia penale, nelle quali sentimenti di umanità e di civiltà reclamano la sospensione dell'esecuzione del giudicato penale.

In conclusione, prenderebbe come base di discussione l'articolo 11 del progetto della Cassazione, al quale l'onorevole Calamandrei si è riferito.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti