[Il 14 dicembre 1946 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere giudiziario.]

Il Presidente Conti avverte che prosegue l'esame dell'articolo 4 del progetto Calamandrei.

Leone Giovanni, Relatore, propone che l'articolo sia così modificato: «La sentenza irrevocabile non può essere annullata o modificata, neppure con legge, eccetto il caso della legge penale abrogativa e delle impugnazioni straordinarie.

«L'esecuzione della sentenza irrevocabile non può essere sospesa, eccetto i casi espressamente previsti dalla legge».

Calamandrei, Relatore, osserva che l'espressione usata nella formula Leone è tautologica, perché, se la sentenza è irrevocabile, evidentemente non può essere annullata o modificata in nessun caso.

Avverte che qui si tratta di stabilire che la sentenza, esperiti tutti i rimedi ordinari e straordinari, non può essere annullata né modificata, neppure con l'intervento del potere legislativo. Propone quindi la seguente formulazione:

«La sentenza, non più impugnabile con rimedi giudiziari, non può essere annullata o modificata neanche con atti del potere legislativo, eccettuati i casi della legge penale abrogativa».

Fa rilevare che con tale formula si verrebbe ad escludere anche il caso della impugnazione straordinaria.

Leone Giovanni, Relatore, chiarisce che, con il termine «irrevocabile», aveva voluto precisamente dire che contro le sentenze non sono sperimentabili i rimedi ordinari ammessi dalle leggi, nel senso inteso dall'onorevole Calamandrei. Fa notare che lo stesso termine è usato, con analogo significato, nell'articolo 576 del Codice di procedura penale, che dice: «Sono irrevocabili le sentenze contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione».

Calamandrei, Relatore, osserva che, mentre le sentenze che il Codice di procedura penale definisce irrevocabili sono sempre soggette al procedimento di impugnazione straordinaria, nel caso in esame si tratta di escludere la possibilità dell'impugnazione mediante atto di altro potere.

Leone Giovanni, Relatore, propone allora di dire: «La sentenza non può essere soggetta ad impugnazione», esprimendo però il timore che, in sede di delibazione, si possa pensare che la Costituzione impedisca la disciplina dell'impugnazione straordinaria.

Targetti propone la dizione: «La sentenza, non più soggetta ad impugnazione giudiziaria di qualsiasi specie...».

Leone Giovanni e Calamandrei, Relatori, si dichiarano d'accordo.

Leone Giovanni, Relatore, ritiene inutile il capoverso dell'articolo proposto, rilevando che, nella parte riguardante il potere legislativo, si tratterà degli istituti dell'indulto e dell'amnistia, mentre la grazia rientrerà nelle prerogative del Capo dello Stato.

Targetti osserva che, se non se ne parlasse in questa sede, vi sarebbe contraddizione tra il disposto del primo comma dell'articolo e le affermazioni su quei tre istituti, inserite in altre parti, della Costituzione.

Leone Giovanni, Relatore, ricorda che una legge si deve interpretare nel complesso delle sue norme, ed è evidente che, se in una parte della Costituzione si dice che l'amnistia estingue il reato e che la grazia è una prerogativa del Capo dello Stato, si ammetto l'esistenza di tali istituti e non vi sarà contraddizione con le disposizioni sull'immutabilità del giudicato. È tuttavia disposto a che sia inserita, per inciso, l'ammissione dei tre istituti nell'articolo in esame, facendo però rilevare che, con la frase «è fatta eccezione per il giudicato penale», sembra che si voglia svalutare una serie di giudicati.

Bulloni, riferendosi al primo comma dell'articolo, insiste affinché sia mantenuto il termine «immutabile».

Laconi fa presente che è principio accettato quello per cui nessuno può essere punito per un fatto che, per legge posteriore, costituisca reato, principio che risulterebbe in contraddizione, almeno formale, con l'articolo in esame.

Bozzi è contrario al termine «immutabile», che dà un tono quasi scolastico all'articolo, e ritiene che possa essere soppresso o che altrimenti debbano essere tolte le parole: «non può essere modificata o annullata».

Leone Giovanni, Relatore, concorda con l'onorevole Bozzi, rilevando che il concetto del termine «immutabile» è implicito, quando si dice che «la sentenza non può essere modificata o annullata». Non ritiene invece che il dubbio espresso dall'onorevole Laconi abbia ragione di essere, pur riconoscendo che si dovrebbe trovare una formulazione più chiara dell'articolo riguardante la irretroattività. Propone a tal fine di adottare l'articolo 2 del Codice penale.

Calamandrei, Relatore, pensa che l'articolo potrebbe essere così formulato:

«La sentenza, non più soggetta ad impugnazione straordinaria di qualsiasi specie, è immutabile, né potranno esserne modificati gli effetti per atti del potere legislativo, ad eccezione dei soli casi di legge penale abrogativa e dell'esercizio del potere di amnistia, indulto e grazia secondo le norme della presente Costituzione».

Leone Giovanni, Relatore, è d'accordo, in linea di massima, su questa formulazione Calamandrei, ma fa presente che gli effetti penali sono una parte limitata degli effetti veri e propri del giudicato penale, che la dottrina non è riuscita a individuare tutti con precisione. Ora, con la formulazione proposta, sembrerebbe che tutti gli effetti del giudicato penale possano essere modificati. A suo avviso, quindi, si deve trovare una formula, identica nel contenuto, ma meno pericolosa di quella proposta. Ricorda in proposito che, secondo il Codice penale del 1930, l'amnistia estingue il reato e perciò anche i suoi effetti.

Laconi avverte che il Comitato di redazione, esaminando in una delle sue sedute il problema della irretroattività della legge e della irrevocabilità del giudicato, ha messo in evidenza la necessità di non prevedere soltanto il caso di revoca per determinati reati, ma anche quello della diminuzione della pena. Fa osservare che nella proposta Calamandrei non è previsto il caso della disposizione più favorevole al reo.

Leone Giovanni, Relatore, chiede se il Comitato di redazione sia d'avviso di mantenere l'attuale sistema legislativo, nel senso che la disposizione più favorevole giova al reo solo se è stata emanata prima del giudizio, o se voglia estenderlo anche al caso che sia stata emanata dopo il giudizio stesso. Con il Codice penale vigente vi sono due possibilità: o la legge abrogativa, o la lex mitior: la prima tocca il giudicato, mentre la seconda interviene solamente se ancora questo non si è formato. Quindi, se il Comitato di coordinamento intende mantenere l'attuale sistema, il rilievo non ha ragione d'essere.

Laconi risponde che il Comitato non è giunto a delle conclusioni, ma che la tendenza è di adottare il sistema più lato.

Calamandrei, Relatore, propone la seguente nuova formulazione:

«La sentenza, non più soggetta ad impugnazioni giudiziarie di qualsiasi specie, è immutabile. Non potrà esserne modificata o sospesa la efficacia neanche per atti del potere legislativo, all'infuori dei casi di legge penale abrogativa o più favorevole al reo, e dell'esercizio del potere di amnistia, indulto e grazia, secondo le norme della presente Costituzione».

Bozzi osserva che in tale formula sembra che la grazia sia un esercizio di potere e che si voglia costituire un'eccezione per il potere legislativo.

Targetti non ritiene esatto, dal punto di vista giuridico, dire che l'amnistia modifica e toglie efficacia al giudicato penale.

Leone Giovanni, Relatore, propone allora di adottare la formula proposta nella relazione presentata dalla Corte di cassazione («La sentenza non più impugnabile non potrà essere annullata o modificata neppure per legge, eccetto i casi di legge penale abrogativa, di amnistia, di indulto e di grazia»), nella quale non si prende posizione sul problema di togliere o meno efficacia agli effetti del giudicato.

Mannironi chiede all'onorevole Calamandrei se, dicendo che le sentenze non sono più soggette a impugnazioni giudiziarie, intenda comprendere anche la revisione e la revoca.

Calamandrei, Relatore, risponde che con la frase «di qualsiasi specie» si comprendono tutti i casi.

Ritiene che si potrebbe anche dire: «La sentenza non più soggetta ad impugnazione giudiziaria di qualsiasi specie è immutabile e non può essere modificata né sospesa neanche per atto del potere legislativo all'infuori, ecc.».

Leone Giovanni, Relatore, desidera che si eviti una casistica che non prevederebbe tutte le ipotesi. A suo parere bisognerebbe affermare nel primo comma dell'articolo che: «La sentenza non può essere annullata o modificata» (con le eccezioni previste) e nel capoverso che «l'esecuzione del giudicato irrevocabile non può essere sospesa eccetto i casi espressamente previsti dalla legge»; così da lasciare la possibilità della sospensione dell'esecuzione del giudicato penale che potrebbe anche essere prevista per taluni casi della materia civile.

Bozzi propone la seguente formula:

«La sentenza non più soggetta ad impugnazioni giudiziarie di qualsiasi specie è immutabile e non può essere annullata o modificata, neanche per atti del potere esecutivo o legislativo, tranne che nei casi di legge penale abrogativa, di amnistia, di indulto e di grazia.

«L'esecuzione della sentenza irrevocabile non può essere sospesa, se non nei casi espressamente previsti dalla legge».

Il Presidente Conti fa osservare che, dal punto di vista della concordanza formale tra la prima e la seconda parte, l'accenno al potere legislativo dovrebbe precedere quello al potere esecutivo.

Laconi, dopo le parole «legge penale abrogativa», aggiungerebbe le altre: «o modificativa» ovvero «o più favorevole».

Il Presidente Conti è d'accordo di inserire le parole «o più favorevole», ponendole tra parentesi e con un punto interrogativo, per richiamare l'attenzione del Comitato di redazione sulla questione.

Mette ai voti l'articolo così definitivamente formulato:

«La sentenza, non più soggetta ad impugnazione di qualsiasi specie, è immutabile; e non può essere annullata o modificata, neanche per atto del potere legislativo o esecutivo, salvo i casi di legge penale abrogativa (o più favorevole?), di amnistia, di indulto e di grazia.

L'esecuzione della sentenza irrevocabile non può essere sospesa, se non nei casi espressamente previsti dalla legge».

Leone Giovanni, Relatore, dichiara di votare a favore, con la riserva che, essendo egli contrario all'amnistia, riproporrà la questione in altra sede.

(È approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti