Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 104.
Le sentenze non più soggette ad impugnazione di qualsiasi specie non possono essere annullate o modificate neppure per atto legislativo, salvo i casi di legge penale abrogativa o di amnistia, grazia ed indulto.
L'esecuzione di una sentenza irrevocabile non può essere sospesa se non nei casi previsti dalla legge.
A cura di Fabrizio Calzaretti