[Il 26 marzo 1947 l'Assemblea Costituente inizia la discussione generale del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili».

Vengono qui riportate solo le parti relative al tema in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Crispo. [...] Ciò premesso, non basta, a mio avviso, garantire il diritto alla difesa e stabilire il principio nulla poena sine lege e quello della non retroattività. Occorre anche garantire la irretrattabilità della sentenza passata in cosa giudicata.

Mi riferisco, signori, all'esperienza tragica che noi abbiamo vissuto e so benissimo che, se i giudicati sono stati posti nel nulla, questo fatto si è giustificato con un richiamo a quel regime di violenza permanente, a quello spirito di faziosità, al quale per avventura i giudici e le sentenze erano stati ispirati. Ma è chiaro che, nella Costituzione del nuovo Stato italiano, occorre dare al cittadino una garanzia categorica e imprescindibile che, quando egli fu sottoposto già ad un procedimento penale, questo procedimento non può rinnovarsi.

Tupini. L'articolo 104, onorevole Crispo, dice qualche cosa e può aiutarci nella discussione.

Crispo. È esatto. Ma l'articolo 104 deve essere collocato nel primo titolo, e deve aggiungersi il divieto di promuovere o proseguire l'azione penale, quando sia intervenuta una causa estintiva del reato. Poiché è anche accaduto che declaratorie di amnistia furono poste nel nulla, e fu ripromossa l'azione anche per fatti estinti per prescrizione. Ciò per l'avvenire non dovrà più verificarsi, onde la necessità di una norma da inserirsi in proposito nella Costituzione.

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti