[L'8 novembre 1947 l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo IV «La Magistratura», Titolo VI «Garanzie costituzionali».

Vengono qui riportate solo le parti relative al tema in esame, mentre si rimanda alle appendici generali della Parte seconda per il testo completo della discussione.]

Colitto. [...] Azione penale. — L'articolo 101 del progetto è così redatto: «L'azione penale è pubblica».

È stata in tal modo riprodotta ad litteram la prima parte dell'articolo 1 del Codice di rito penale. Si è voluto evidentemente riaffermare, anche nel testo costituzionale, il concetto che il compito funzionale dello Stato di provvedere alla realizzabilità della pretesa punitiva nascente da reato, in vista del quale è predisposto il processo penale, costituisce contemporaneamente un potere ed un dovere dello Stato medesimo. Poiché gli interessi tutelati dalle norme penali sono in ogni caso interessi eminentemente pubblici, la loro attuazione si impone allo Stato, non come una mera facoltà per il raggiungimento di uno scopo non essenziale, ma come un obbligo funzionale per il conseguimento di uno dei fini essenziali per cui lo Stato medesimo è costituito, cioè a dire l'assicurazione e reintegrazione dell'ordine giuridico violato. In conseguenza, la pretesa punitiva dello Stato derivante da reato deve farsi valere da un organo pubblico.

[...]

Le udienze. — Delle udienze il testo costituzionale si occupa, come se non vi fossero che le udienze penali. Ma anche nel processo civile le udienze esistono. E, poiché nell'articolo 101 si dettano norme sulla giurisdizione, non mi rendo conto del perché si debba parlare di quella penale e non anche di quella civile. E, poiché le udienze civili non sempre sono pubbliche (tali non sono, ad esempio, quelle tenute dal giudice istruttore), perché così la legge dispone, indipendentemente da ragioni di ordine pubblico o di moralità, io penso che con la norma costituzionale basta proclamare che «le udienze sono pubbliche, salvo che la legge disponga diversamente», eliminandosi il resto della norma.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti