[Il 20 dicembre 1946, nella seduta pomeridiana, la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere giudiziario.]

Targetti chiarisce che la sua proposta di non inserire nella Carta costituzionale il secondo comma dell'articolo 12 della relazione Calamandrei, non tende ad esprimere parere contrario all'unicità della Cassazione, bensì a lasciare al legislatore futuro la possibilità di modificare l'attuale ordinamento. Inserendo il comma, se si volessero far risorgere le Cassazioni regionali, dovrebbe essere modificata la legge sull'ordinamento giudiziario, la qual cosa è sottoposta a determinate procedure. A suo avviso, quindi, non inserendo il capoverso proposto, sussistono egualmente tutte le garanzie necessarie per il mantenimento dell'unità della Cassazione.

Dichiara che la sua titubanza a sancire espressamente nella Carta costituzionale l'unicità della Cassazione dipende da molteplici considerazioni. Ricorda innanzi tutto che quando, dopo lunghe discussioni, si giunse all'abolizione delle Cassazioni regionali, gli argomenti addotti non furono per lui del tutto convincenti, anche perché egli li ricollegava al precedente esempio della unificazione delle Cassazioni penali, che risaliva al 1888. Pur riconoscendo che con le Cassazioni regionali la legge poteva mutare da una Regione all'altra, con la Cassazione unica penale si muta legge mutando Sezione, senza uscire da Roma; con la differenza in peggio che le Corti di cassazione regionali, che avevano tradizioni non ingloriose, davano un'uniformità d'interpretazione valevole almeno entro un determinato spazio geografico.

Inoltre la Cassazione unica, pur corrispondendo ad un alto ideale procedurale, porta degli inconvenienti pratici, come quello di allontanare, in certo senso, una parte dei cittadini dal terzo grado. Bisogna infine considerare che l'esistenza a Roma della Cassazione unica concorre ad aumentare gli inconvenienti dell'eccessivo accentramento.

Insiste quindi che nella Costituzione non sia inclusa alcuna norma riguardante il principio della Cassazione unica.

Calamandrei, Relatore, dichiara di aderire alla proposta Targetti e di ritirare il capoverso in esame.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti