[Il 12 novembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo IV «La Magistratura», Titolo VI «Garanzie costituzionali». — Presidenza del Vicepresidente Targetti.

Vengono qui riportate solo le parti relative al tema in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Cortese. [...] L'unità dell'interpretazione è garanzia di «giustizia eguale per tutti».

Il problema della Cassazione unica o multipla non può essere influenzato dal gioco di interessi particolaristici. Né è esatto dire che le Cassazioni regionali furono soppresse dal fascismo, poiché già da decenni da più parti si chiedeva l'unicità della Cassazione; né deve dimenticarsi che soltanto motivi di politica contingente consigliarono, ai primordi dell'unità nazionale, la conservazione delle cinque gloriose Cassazioni.

Certo è preferibile, per andare alla Cassazione, prendere il tram anziché prendere il treno... ma «Cassazione», la Cassazione, già all'orecchio suona al singolare. È difficile dire: le Cassazioni. La logica stessa della funzione indica l'unicità dell'organo. La Cassazione garantisce l'unità dell'interpretazione delle varie leggi e riunisce al vertice i vari organi giurisdizionali sparsi sul territorio dello Stato.

La funzione, ripeto, la postula unica.

Si dice: «Abbiamo fatto un ordinamento regionale». Ebbene, il Codice, la legge dello Stato, devono essere interpretate da un organo supremo che riaffermi l'unità nel diritto: affermazione tanto più necessaria, in quanto appunto vi sono le Regioni. Nei lavori preparatori ho trovato citato Michele Pironti, il quale fece un discorso sulle Corti regionali. Ricordo il titolo di quel discorso: «I caratteri delle Cassazioni regionali». Questo titolo è per me la condanna delle Corti regionali. Egli infatti poneva in rilievo proprio le particolari caratteristiche che si andavano formando in rapporto alle singole Cassazioni regionali, le differenziazioni che sempre più si accentuavano nell'interpretazione delle leggi da parte delle singole Cassazioni regionali.

Ora, la interpretazione della legge trascende il caso concreto; la interpretazione difforme determina l'incertezza della legge stessa. L'errore di diritto è un errore che può rimbalzare dalla controversia, può influire sulla condotta dei cittadini, in quanto può far ritenere che una determinata legge abbia una determinata portata e un determinato significato. Se è necessario dare una legge sempre più certa al cittadino, è necessario che l'organo supremo che interpreta la legge sia un organo unico.

Riconosco che noi, quando sfogliamo i repertori della Cassazione, incontriamo delle interpretazioni mutevoli. Ma questo non significa già portare un argomento per le Cassazioni plurime, poiché è certo che gli stessi difetti si accentuano, si esasperano, si moltiplicano con le Cassazioni multiple.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti