[Il 12 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo IV «La Magistratura», Titolo VI «Garanzie costituzionali».

Vengono qui riportate solo le parti relative al tema in esame, mentre si rimanda alle appendici generali della Parte seconda per il testo completo della discussione.]

Caccuri. [...] Alla Corte di cassazione, inoltre, come suprema regolatrice di diritto, per maggiore garanzia di giustizia e per assicurare l'esatta osservanza della legge da parte di tutti i giudici dello Stato, con benefici effetti sulla stabilità dei rapporti sociali, va attribuito il controllo di legittimità su tutte le pronunzie giurisdizionali, da qualunque organo emesse, oltre la risoluzione dei conflitti di attribuzione e di giurisdizione. Sarebbe veramente inconcepibile che in uno stato di diritto la stessa norma di legge potesse essere diversamente applicata senza la possibilità di unificazione da parte di un organo supremo; tale funzione della Cassazione rivela nel contempo l'esigenza che quest'organo sia unico in tutto il territorio dello Stato. Le ipotesi infatti di incompetenza e di difetto di giurisdizione, le discordanze ed i contrasti di decisione dei giudici di merito dipendono dalla pluralità degli organi investiti di giurisdizione. È evidente pertanto la necessità che unico sia l'organo supremo cui sia demandato il compito di ristabilire la certezza obiettiva del diritto, di assicurare l'uniforme applicazione della norma in tutto il territorio della Nazione, e contenere così in un'unica forma giuridica le varie tendenze giurisprudenziali.

La pluralità delle Corti di cassazione, sempre deprecata da giuristi e da uomini politici, sarebbe oggi assurda ed un pericolo per l'unità del diritto, oggi che la nuova legislazione regionale ed il nuovo ordinamento giuridico fortemente decentrati esigono un sempre maggiore rafforzamento dell'unità di giurisdizione, almeno attraverso un organo giurisdizionale centrale unico.

[...]

Gullo Fausto. [...] E così come per il ritorno alla giuria, vorrò dire fugacemente qualche cosa sulle altre questioni che si sono qui dibattute. Su una soprattutto, della quale, per quanto nel progetto non se ne parli, hanno discorso quasi tutti gli oratori che mi hanno preceduto. E cioè: Cassazione unica o Cassazioni regionali?

Ritengo che può essere forse pericoloso affrontare questo problema e volerlo risolvere, mantenendosi soltanto sul terreno strettamente giuridico. Penso sia opportuno decampare da questi limiti, che possono essere angusti, e vedere se fuori di questo ambito possano esservi ragioni, che consiglino il richiamo in vita delle Cassazioni regionali.

In realtà, l'argomento centrale a favore della Cassazione unica è quello della unicità della giurisprudenza. Il diritto deve avere una sola interpretazione e questa non si può avere se non attraverso l'unica Corte di cassazione.

I fatti ci dicono che le cose vanno in maniera leggermente diversa, cioè che l'unicità di giurisprudenza non è assicurata nemmeno dalla Cassazione unica.

Ma, come dico, vorrei far capo ad argomenti non soltanto giuridici. E ricordo a me stesso che l'Italia, per la sua storia, per la sua tradizione, per la sua varia composizione sociale, è forse la Nazione che più d'ogni altra presenta aspetti diversi. Ora il diritto non è un'astrazione. Il diritto è veramente tale, quando sorge spontaneo dai bisogni e dalle necessità del popolo: allora soltanto è veramente inteso dalla universalità dei cittadini.

Indubbiamente vi è in Italia questa diversità d'aspetti; essa è stata sempre così ovviamente constatabile, che non è inopportuno ricordare che, in un progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario presentato da Giuseppe Zanardelli nel 1903, venivano costituite le Corti di revisione, facendone un giudice di terza istanza, e restringendo, così, e di molto, i limiti di attività della Corte di cassazione.

Ma anche ad ammettere che con la Cassazione unica si riesca ad avere l'unicità di giurisprudenza, è un bene che essa si abbia? Non pensate che ci possano essere delle questioni, identiche apparentemente, le quali è ingiusto che trovino soluzioni identiche così a Torino come a Caltanissetta? Non c'è caso che si giunga allo strano risultato di non aver fatto giustizia né in un luogo né nell'altro?

Tralascio tutti i motivi, di natura più specialmente pratica, come la necessità di avvicinare il giudice al cittadino e al suo difensore. Un ordine del giorno, firmato in prevalenza da deputati piemontesi, mette in opportuno risalto tali necessità.

E occorre anche aver presenti le tradizioni luminose delle Corti regionali di cassazione, le quali hanno scritto pagine splendide nella storia del diritto e della giurisprudenza. E bisogna anche dire che, ricostituendo le Corti regionali, noi ripariamo ad uno dei danni maggiori, che derivano dal fatto che la Magistratura suprema sieda nella capitale. Lasciate che io dica d'esser sorpreso dal fatto che i magistrati, nel momento in cui affermano con tanta energia l'esigenza di una piena indipendenza dal potere esecutivo e dal potere legislativo, non avvertano conseguentemente una necessità tanto più evidente, e cioè che l'organo supremo di giustizia non stia a contatto con tutto ciò che è il movimento dei Ministeri e degli uffici centrali, si sottragga alle influenze e alle suggestioni di un ambiente politicamente così arroventato com'è sempre quello della capitale. È per questo che in varie nazioni, anche grandi, la Cassazione è tenuta lontana dalla capitale.

Ebbene, cerchiamo almeno di decentrare, ridando alle Regioni le proprie Corti di cassazione. Si stabilirà in tal modo un'emulazione tra l'una e l'altra Corte, e c'è la certezza che da questo contemporaneo esercizio di attività, che si svolgerà nei centri più importanti, attraverso tutto il territorio dello Stato, verrà fuori davvero un diritto e una giurisprudenza più aderenti alla varia vita del popolo nostro.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti