[Il 14 novembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo IV «La Magistratura», Titolo VI «Garanzie costituzionali». — Presidenza del Vicepresidente Targetti.

Vengono qui riportate solo le parti relative al tema in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Porzio. [...] Io, onorevoli colleghi, sono fautore delle Cassazioni regionali. L'amico onorevole Persico gridò contro questa aspirazione che è pure di molti qui dentro. Io ho ricordi magnifici della gloriosa Corte di cassazione di Napoli fondata proprio dagli eminenti conterranei di Pietro Mancini e di Fausto Gullo: Giuseppe Raffaelli, Giuseppe Poerio, e poi Marini Serra, e poi Cianciulli, e poi Nicola Nicolini e quel Giuseppe Riccardi, Ministro nel 1820, che quasi precorse la riforma giudiziaria con i giurati e creò le categorie di coloro i quali avrebbero dovuto compiere l'altissimo ufficio. Sento dire che non bisogna toccare la Cassazione in nome della uniformità della giurisprudenza. Sono contro anche in questo; sono più avanzato e liberale di voi.

Il fondamento logico e giuridico della Cassazione è ben altro, è nel diritto della società di conoscere se il giudice ha applicato o no la legge, se l'ha violata, se ha redatta una sentenza che possa chiamarsi tale, che cioè abbia fatto buon governo vero e proprio, non si sia riparato dietro affermazioni dogmatiche, se infine non abbia commessi errori e la logica non sia stata infranta da insufficienze e contraddizioni. Tale è il fondamento della Corte di cassazione, non l'uniformità, altrimenti, o signori, i cassazionisti non sarebbero più degli uomini pensanti, ma dei repertori ambulanti. (Si ride).

[...]

Mancini. [...] Io non voglio essere così intransigente. Gli oppositori hanno ragione soltanto quando lamentano l'assenza di un Collegio di seconde cure. È necessario il riesame del processo. Ed è per questo che noi siamo favorevoli alle Cassazioni penali regionali.

Cassazione civile unica. Cassazioni penali multiple. Nella disputa antica fra i due sistemi ho trovato soltanto un argomento: che la Cassazione unica di Roma rappresentava l'uniformità interpretativa delle leggi. Purtroppo, la giurisprudenza penale colà muta col mutare di sezione, ed allora perché la Cassazione unica penale?

La necessità della Cassazione regionale — ripeto — cui dobbiamo dare la potestà di rivedere anche nel merito i verdetti della giuria, si impone anche perché la caratteristica locale le dà la possibilità di giudizi adeguati alle caratteristiche del popolo.

Il diritto, signori, non è qualche cosa di immutabile, di astratto. Il diritto e le leggi che si interpretano e si applicano devono tener presenti le costumanze, l'ambiente, i sentimenti, i coefficienti etnici di un popolo, se si vuole davvero adeguare il castigo al delitto e la rivalsa al danno.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti